Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29694 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29694 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9648/2021 R.G., proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , in virtù di procura su foglio separato allegato al ricorso, pec EMAIL
–
ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , quale impresa designata alla liquidazione dei danni di competenza del RAGIONE_SOCIALE, in persona del RAGIONE_SOCIALE rappresentante p.t. NOME COGNOME, giusta procura notaio AVV_NOTAIO di Treviso del 2.2.2016, rep. 188112, racc. 31130, rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO, presso il cui studio è domiciliata in Roma, INDIRIZZO, in virtù di procura su foglio separato allegato al controricorso;
pec EMAIL controricorrente –
Responsabilità da circolazione stradale -Sinistro provocato da veicolo non identificato -Prova testimoniale Attendibilità
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 64/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE d’APPELLO di Napoli pubblicata il 13.1.2021; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 5.6.2018 il Tribunale di Santa AVV_NOTAIO Capua Vetere rigettava la domanda avanzata da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di eredi di COGNOME NOME, per la condanna di RAGIONE_SOCIALE, quale impresa designata per il RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi indicato come F.G.V.S.), al risarcimento dei danni a seguito del decesso di COGNOME NOME avvenuto il 10.6.2009, mentre era alla guida RAGIONE_SOCIALE sua autovettura per fatto imputabile in via esclusiva al conducente di un motociclo rimasto ignoto.
L’appello proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME era rigettato dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza pubblicata il 13.1.2021, sulla base dei seguenti rilievi:
I -sulla premessa che in ipotesi di sinistro cagionato da autoveicolo rimasto ignoto grava sull’attore il relativo onere RAGIONE_SOCIALE prova, occorrendo dimostrare che, dopo la denuncia del sinistro e l’esaustiva esposizione dei fatti, integrante la diligenza dovuta, le indagini svolte dall’A.G. avevano avuto esito negativo, gli appellanti non si erano conformati al parametro indicato, poiché non avevano sporto denuncia/querela per i fatti di causa (il separato procedimento penale per il delitto di lesioni colpose era stato archiviato per mancanza di querela), nonostante la gravità delle conseguenze del sinistro e la piena consapevolezza, appena pochi giorni dopo il sinistro, RAGIONE_SOCIALE presenza sul luogo di un testimone oculare in grado di rendere utili informazioni;
II – detta condotta era vieppiù ingiustificata per il fatto che gli attori lamentavano il modo superficiale con cui erano state condotte le indagini da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Comune di Castel Volturno, non spettando loro la valutazione circa la ‘vacuità degli indizi’ offerti dalla teste COGNOME escussa a sei anni dai fatti;
III- sebbene la vittima di un sinistro causato da veicolo rimasto ignoto non sia onerata, a pena di improponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda, RAGIONE_SOCIALE presentazione di una denuncia o querela verso ignoti, ma questa è un indizio da valutare, ‘la presentazione di una denuncia penale senza l’indicazione di testi poi intimati nel giudizio di risarcimento, se non è di per sé motivo di rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda, integra pur sempre una condotta liberamente valutabile dal giudice quale indice sintomatico RAGIONE_SOCIALE non attendibilità dei testimoni’;
IVdoveva dubitarsi dell’attendibilità RAGIONE_SOCIALE teste indicata con l’atto di citazione in assenza di una sia pur generica denuncia/querela e senza che l’esistenza di una persona edotta dei fatti fosse stata menzionata nei due atti di messa in mora, peraltro contenenti una ricostruzione dei fatti diversa da quelle narrata in lite;
V- era corretta la valutazione espressa dal primo giudice in termini di scarsa verosimiglianza del racconto fatto dalla teste, posto che l’eventuale manovra diversiva per evitare lo scontro con il motociclo avrebbe dovuto determinare l’impatto con la fiancata dell’autobus di linea e non il suo tamponamento come rilevato dalla P.M. sulla base dell”ammaccatura frontale’ RAGIONE_SOCIALE autovettura condotta dal COGNOME;
VI- la valutazione di inattendibilità RAGIONE_SOCIALE teste fatta in primo grado era pienamente corroborata dal fatto che, sebbene amica di uno degli attori e consapevole RAGIONE_SOCIALE condizione in cui si trovava il conducente dell’autovettura, si fosse allontanata dal teatro del sinistro e solo dopo alcuni giorni si fosse posta in contatto telefonico con la famiglia RAGIONE_SOCIALE vittima, omettendo di presentarsi all’Autorità.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di merito ricorrono COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, sulla base di tre motivi. Risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1. cod. proc. civ..
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata ‘nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., 2700 c.c., nonché degli artt. 283 e 287 D.Lgs. 209/2005 in relazione al rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda per ritenuta inattendibilità del testimone’.
I ricorrenti si dolgono per la ritenuta inattendibilità RAGIONE_SOCIALE teste escussa in primo grado sul mero rilievo RAGIONE_SOCIALE mancata presentazione di una denuncia con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE stessa. Per contro, fermo restando che la presentazione di una denuncia/querela non è condizione di proponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda ai sensi dell’art. 283 cod. assicurazioni, tale circostanza avrebbe escluso la sussunzione del caso nella predetta fattispecie, ma non aveva alcun carattere indiziante.
Parimenti in violazione degli indicati parametri normativi, ad avviso dei ricorrenti, la sentenza impugnata in modo illogico addebita agli appellanti la mancata presentazione di una denuncia, mentre questi ultimi, impegnati nell’assistenza al loro congiunto, non erano mai stati informati dell’apertura di un procedimento penale.
Secondo i ricorrenti, del tutto incoerenti erano le considerazioni spese nella sentenza impugnata nel parag. 2.3 rispetto a quanto indicato nel parag. 2.2, al fine di ribadire il giudizio di inattendibilità RAGIONE_SOCIALE teste sulla base RAGIONE_SOCIALE indicazione RAGIONE_SOCIALE stessa solo in sede
civile ma non in sede di denuncia/querela, mentre la diversa dinamica rappresentata in sede stragiudiziale era frutto di un mero refuso. Del tutto illogiche ed in contrasto con i dati del rapporto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, inoltre, erano le ulteriori valutazioni esposte in sentenza circa la tipologia del sinistro e sulle conseguenze che si sarebbero determinate sui mezzi se confermata la dinamica sostenuta dagli attori. Del tutto inconferenti, da ultimo, erano le valutazioni espresse dalla Corte d’Appello sui rapporti con la famiglia RAGIONE_SOCIALE vittima e sulla implausibilità RAGIONE_SOCIALE sua condotta nella fase successiva al sinistro.
1.2. Il motivo è inammissibile in quanto teso ad una revisione del giudizio di fatto rimesso al giudice del merito. Di un tanto si avvedono anche i ricorrenti quando nella premessa metodologica ai motivi di ricorso riferiscono che il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda poggia su valutazioni ‘fondate da una serie di indizi deponenti per la non attendibilità RAGIONE_SOCIALE testimonianza acquisita in prime cure … tuttavia la serie di indizi posti dal primo giudice a base del suo convincimento e confermati dalla Corte d’Appello si palesa manifestamente come una serie di meri pregiudizi …, la qualcosa giustifica il presente ricorso a codesta suprema Corte in quanto, pur se idealmente attinenti ad una quaestio facti , la loro manifesta illogicità, irragionevolezza, il contrasto irriducibile tra affermazioni contrastanti nonché ovviamente la evidente distorsione del dato normativo, si traducono in veri e propri profili di illegittimità e come tali sindacabili in questa sede’.
Sennonché, quand’anche esistenti , in via di mera ipotesi, le denunciate anomalie sul piano RAGIONE_SOCIALE motivazione, diversamente indicate nel secondo motivo, queste non permettono di veicolare attraverso il giudizio di diritto un giudizio di fatto afferente alla valutazione degli elementi di prova emersi nel corso del procedimento.
1.3. Come costantemente affermato da questa Corte, al cui indirizzo si intende dare continuità, ‘ In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all’attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità RAGIONE_SOCIALE deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza RAGIONE_SOCIALE dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito RAGIONE_SOCIALE lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità’ (v. Cass. 18 aprile 2016, n. 7623; 2 agosto 2019, n. 20865; 9 agosto 2019, n. 21239. Già in precedenza, Cass. 30 marzo 2010, n. 7763).
Nel complesso le doglianze espresse in ordine alla valutazione di attendibilità RAGIONE_SOCIALE testimone si risolvono in una richiesta di revisione del giudizio di merito operato dalla Corte territoriale, da ritenere preclusa in questa sede posto che il motivo di ricorso non può tradursi “in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento…” del giudice di merito, “… tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione” (v. Cass., sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24148).
Tali aspetti del giudizio appartengono all’ambito RAGIONE_SOCIALE discrezionalità del giudice, in tutte le sue declinazioni (ammissione, attendibilità, concludenza), insindacabili da parte del giudice di legittimità, quando, come nel caso di specie, la decisione del giudice sia sorretta da una motivazione capace di identificare il procedimento logico-giuridico ad essa sotteso e di dare contezza di tutto il materiale probatorio sottoposto al suo esame (v. Cass. 22 novembre 2023, n. 32505; 13 gennaio 2020, n. 331; 8 agosto
2019, n. 21187; 18 maggio 2019, n. 13495; 27 luglio 2017, n. 18665; 22 novembre 2012, n. 20575).
Ad ogni modo, la valutazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine all’attendibilità dell’unica teste sentita nel corso del giudizio non è contestata mediante la prospettazione di un errore di diritto, ma sul rilievo RAGIONE_SOCIALE contraddittorietà delle argomentazioni svolte in ordine alla mancata presentazione di una denuncia a seguito del sinistro. Valutazione, quest’ultima, preclusa in questa sede.
Peraltro, deve essere aggiunto che, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione RAGIONE_SOCIALE norma, abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (v. Cass. civ., sez. un., 30 settembre 2020, n. 20867). In questa prospettiva, il motivo di ricorso non fornisce alcuna indicazione pertinente.
Con il secondo motivo è denunciata ‘nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili in essa contenuta in relazione alla mancata presentazione RAGIONE_SOCIALE denuncia querela’.
I ricorrenti lamentano il carattere meramente apparente RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza laddove posti a confronto i paragrafi 2.1 e 2.3, per aver sostenuto la C orte d’appello da un lato che la proposizione di una denuncia non è prevista a pena di improponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda ai sensi dell’art. 283 cod. assicurazioni, mentre nel parag. 2.1 aveva valorizzato in senso
sfavorevole per gli appellanti proprio tale circostanza, dall’altro che la presentazione di una denuncia senza indicazione di alcun teste, poi intimato in sede civile (e così anche la sua mancata indicazione in sede di atti di messa in mora), era condotta apprezzabile come indice sintomatico RAGIONE_SOCIALE inattendibilità di quest’ultimo.
2.1. Per quanto strettamente connesso al primo motivo in funzione del rilievo assunto dalla ritenuta inattendibilità RAGIONE_SOCIALE teste sentita in primo grado, il motivo in esame è infondato.
Infatti, ‘ La riformulazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALE motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» RAGIONE_SOCIALE motivazione»’ (cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; 25 settembre 2018, n. 22598; 3 marzo 2022, n. 7090).
La C orte d’appello nei paragrafi 2.1 e 2.3 ha ampiamente e logicamente esposto il percorso argomentativo fatto sulla base del confronto tra la diligenza richiesta alla vittima di un sinistro provocato dal conducente di un veicolo rimasto sconosciuto e la condotta in concreto osservata dagli appellanti in epoca successiva
al sinistro, evidenziando le anomalie tra l’agire in concreto ed il quadro narrativo riportato nell’atto introduttivo del giudizio, da un lato, ed il valore indiziario attribuibile alla mancata presentazione RAGIONE_SOCIALE denuncia, pur non potendo considerarsi quest’ultima quale condizione di proponibilità, dall’altro. Per poi concludere, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 18 giugno 2012, n. 9939), che ‘la circostanza che la vittima, nell’immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell’indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico RAGIONE_SOCIALE inattendibilità dei testimoni stessi’.
Non è rilevante, come sostenuto dai ricorrenti, che nessuna denuncia in sede penale sarebbe stata presentata, quanto piuttosto che solo in sede civile sia stata resa l’indicazione di un testimone, la cui attendibilità è stata valutata in sede di merito, unitamente al coacervo degli ulteriori elementi, ed in questa non riesaminabile, spettando unicamente al giudice del merito il governo del materiale probatorio.
Conclusivamente la sentenza impugnata è motivata e la motivazione non è inficiata dalle anomalie motivazionali lamentate dai ricorrenti.
Con il terzo motivo è (nuovamente) denunciata la ‘nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ex art. 360 n. 4, cod. proc. civ. per motivazione apparente/irrimediabilmente contraddittoria’.
I ricorrenti lamentano che la C orte d’appello ha omesso totalmente di ‘valutare ogni singola considerazione compiutamente espressa nell’atto introduttivo e nella comparsa conclusionale del precedente grado di giudizio ad opera RAGIONE_SOCIALE parte appellante … il giudice di appello ha ignorato i punti come riassunti dagli allora appellanti e secondo i quali le motivazioni poste dal giudice di prime cure
risultano palesemente fallaci; anzi, nel confermare il contenuto, non ha minimamente spiegato le ragioni in base alle quali ritenere non provate le allegazioni di parte attrice’.
In particolare, la Corte avrebbe omesso di valutare: il ‘referto’ RAGIONE_SOCIALE P.M. secondo cui si trattò di un tamponamento e non di urto laterale, peraltro apoditticamente sostenuto in sentenza; l’esito RAGIONE_SOCIALE C.T.U., che aveva ritenute compatibili le lesioni RAGIONE_SOCIALE vittima con la dinamica del sinistro; il certificato RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di S. AVV_NOTAIO C.V., attestante che la teste NOME COGNOME non ha mai subito iscrizioni nel registro degli indagati (v. ricorso p. 36).
3.1. Il motivo è infondato, anche a prescindere dall’assenza di specificità, come reso evidente dal generico richiamo ad ogni singola ‘considerazione compiutamente espressa nell’atto introduttivo e nella comparsa conclusionale’.
L’apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione è equiparabile alla sua assenza, ‘perché dietro la parvenza di una giustificazione RAGIONE_SOCIALE decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire di comprendere le ragioni e quindi le basi RAGIONE_SOCIALE sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da esse al risultato enunciato, venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un ragionamento che, partendo da determinate premesse, pervenga con un certo procedimento enunciativo, logico e consequenziale, a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi’ (v. Cass. 9 settembre 2019, n. 22507). L’apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione ricorre anche quando il giudice di merito, pur indicando gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ne omette qualsiasi approfondita disamina logica e giuridica, rendendo ugualmente impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (v. Cass., sez. un., 17 dicembre 2021, n. 40453). Nella specie la motivazione c’è e non
è meramente apparente né risulta intrinsecamente contraddittoria.
Inoltre, secondo il costante orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, che va ribadito in questa sede, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto (Cass. 29 dicembre 2020, n. 29730).
Richiamato quanto detto in esordio del paragrafo 2.1. sui limiti del sindacato sulla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, e precisato, altresì, che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALE controversia) e che, pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso -come nella specie – in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415), va evidenziato che i ricorrenti, nel richiamare l’esito degli accertamenti
fatti dalla RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e nel rimettere in discussione il giudizio di non attendibilità RAGIONE_SOCIALE testimone sentita in primo grado (peraltro già denunciato con il primo motivo), dall’altro, mirano, in sostanza, apertamente ad una revisione del giudizio di merito operato dalla Corte territoriale, con conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura, sotto tale profilo (Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34476).
Il ricorso proposto, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza sezione