Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6470 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6470 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10526-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
R.G.N. 10526/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/12/2023
CC
– intimata –
avverso la sentenza n. 257/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 23/01/2019 R.G.N. 286/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RICOGNOMETO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 23.1.2019, la Corte d ‘ appello di Campobasso, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado e previa ammissione RAGIONE_SOCIALEe prove orali rigettate dal primo giudice, ha rigettato l ‘ opposizione proposta da NOME COGNOME, in proprio e n.q. di legale rapp.te di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso l ‘ atto di diffida e il verbale di accertamento con cui l ‘ RAGIONE_SOCIALE gli aveva richiesto il pagamento di contributi omessi in danno di taluni lavoratori;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
che, chiamata la causa all ‘ adunanza camerale del 21.12.2023, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 420 e 421 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che avesse errato il primo giudice nel dichiarare l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE decaduto dalla prova per testi sul presupposto che non potesse assegnarsi, per la riformulazione dei capitoli di prova, un termine perentorio superiore a quello di cinque giorni di cui all ‘ art. 421 comma 2° c.p.c.;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame RAGIONE_SOCIALEa censura di genericità del verbale di accertamento, già sollevata in prime cure e riproposta in appello, per essersi l ‘ ispettore limitato ad un elenco generico RAGIONE_SOCIALEe diverse fonti tipiche su cui può basarsi l ‘ ispezione senza precisare quale fosse l ‘ elemento cruciale da cui aveva ritratto il suo convincimento in ordine alla sussistenza degli addebiti;
che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte di merito fatto acriticamente proprie le risultanze del verbale ispettivo, ‘stante l ‘ intervenuta decadenza RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dalla prova articolata nel corso del giudizio di primo grado e considerata la conseguente inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe testimonianze erroneamente riammesse’ in sede di appello, ‘pure in assenza di uno specifico potere di reviviscenza in grado di appello di un diritto ormai definitiva mente estinto’ (così espressamente il ricorso per cassazione, pag. 16);
che, con riguardo al primo motivo, va premesso che, con ordinanza del 17.4.2014, il primo giudice ordinò all ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ‘ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 421 c.p.c. di riformulare e depositare entro 10 giorni prima RAGIONE_SOCIALE ‘udienza capitoli di prova articolati in circostanze precise, tali da consentire il regolare svolgimento RAGIONE_SOCIALE ‘istruttoria’ (così il verbale d’ udienza, debitamente trascritto a pag. 6 del ricorso per cassazione) e che, con successiva ordinanza del 12.6.2014, dichiarò l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE decaduto dalla prova per aver deposi tato ‘le note istruttorie contenenti i capitoli di prova orale in ritardo (ovvero, il 3.6.2014) rispetto al termine concesso (di 10 giorni prima RAGIONE_SOCIALE ‘udienza del 12.6.2014)’ (così la sentenza di primo grado, debitamente trascritta ibid. , pag. 8);
che, nel riformare in parte qua la decisione di prime cure, i giudici territoriali hanno rilevato come avesse errato il primo giudice a fissare per la riformulazione dei capitoli di prova un termine perentorio pari a dieci giorni, dovendo in specie applicarsi la previsione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 421 comma 2° c.p.c. e segnatamente il rinvio che tale disposizione opera nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 420, comma 6°, c.p.c., che indica un termine perentorio ‘non superiore a cinque giorni prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza di rinvio’, che l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in concreto, aveva pienamente rispettato (così l ‘ ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ appello del 16.2.2018, debitamente trascritta a pag. 9 del ricorso per cassazione);
che, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe anzidette premesse in fatto, dev ‘ essere finalmente vagliata la censura di parte ricorrente secondo cui i giudici territoriali avrebbero erroneamente applicato il termine previsto dall ‘ art. 421 comma 2° c.p.c. per l ‘ ammissione di nuove prove ad un caso che, invece, era qualificarsi in termini di ‘integrazione e sanatoria RAGIONE_SOCIALEe richieste istruttorie già articolate’, ex art. 421 comma 1° c.p.c. (così il ricorso per cassazione, pag. 10);
che questa Corte, al riguardo, ha già chiarito che, nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l ‘ atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l ‘ enunciazione RAGIONE_SOCIALEe generalità RAGIONE_SOCIALEe persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all ‘ esercizio del potere-dovere di cui all ‘ art. 421, comma 1°, c.p.c., con la conseguenza che, in sede di pronuncia dei provvedimenti istruttori di cui all ‘ art. 420, il giudice, ove ritenga l ‘ esperimento del detto mezzo pertinente e rilevante ai fini del decidere, deve
indicare alla parte istante la riscontrata irregolarità, che allo stato non consente l ‘ ammissione RAGIONE_SOCIALEa prova, assegnandole un termine per porvi rimedio ed applicando, a tal fine la particolare disciplina dettata dal sesto comma RAGIONE_SOCIALEa norma ult. cit., col corollario RAGIONE_SOCIALEa decadenza nella sola ipotesi di mancata ottemperanza allo spirare di questo termine, espressamente dichiarato perentorio dal medesimo comma (così Cass. S.U. n. 262 del 1997, seguita da innumerevoli successive conformi); che, coerentemente con tale principio, si è ritenuto che, poiché nel rito del lavoro i fatti da allegare devono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi, il giudice, nell ‘ esercizio dei poteri di cui all ‘ art. 421 comma 1° c.p.c., può assegnare alle parti un termine anche per rimediare alle irregolarità eventualmente rilevate nella capitolazione RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale (così Cass. n. 19915 del 2016 e, più recentemente, Cass. n. 48 del 2024);
che la contraria opinione espressa al riguardo da Cass. n. 5950 del 2014, secondo la quale la possibilità di emendare ad una difettosa deduzione RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale non sussisterebbe più in ragione RAGIONE_SOCIALE ‘ avvenuta abrogazione del terzo comma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 244 c.p.c. ad opera RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 89, l. n. 353/1990, non merita di essere condivisa, avendo le Sezioni Unite di questa Corte illo tempore precisato che la peculiare combinazione propria del rito del lavoro tra principio dispositivo, che obbedisce alla regola formale di giudizio fondata sull ‘ onere RAGIONE_SOCIALEa prova, e principio inquisitorio, che tende alla ricerca RAGIONE_SOCIALEa verità reale mediante una rilevante partecipazione ed un ‘ efficace azione del giudice nel processo, suggerisce ‘un criterio ermeneutico generale per l ‘ identificazione RAGIONE_SOCIALE ‘ esatta portata del sistema RAGIONE_SOCIALEe preclusioni, nel senso di riconoscere l ‘ attenuazione rispetto ad adempimenti di ordine formale che presuppongano già
assolti tempestivamente gli oneri di allegazione immediatamente funzionali all ‘ esigenza, tutelata dal sistema stesso, di una precisa delimitazione, prima RAGIONE_SOCIALE ‘ udienza di discussione, dei termini oggettivi RAGIONE_SOCIALEa controversia e RAGIONE_SOCIALEe relative necessità istruttorie’, con la conseguenza che la possibilità di porre rimedio a lacune formali nella deduzione RAGIONE_SOCIALEa prova per testi deve reputarsi ‘tutt intern al sis tema del rito speciale e perciò senza che sia necessario ipotizzare l ‘ operatività del terzo comma RAGIONE_SOCIALE ‘art. 244 c.p.c., che, abrogato dall ‘ art. 89, l. n. 353/1990, prevedeva la possibilità che il giudice istruttore concedesse alla parte istante un termine perentorio per l ‘ integrazione RAGIONE_SOCIALE ‘ istanza di ammissione RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale’ (così, in motivazione, Cass. S.U. n. 262 del 1997, cit.);
che deve pertanto ritenersi che anche la riformulazione dei capitoli di prova, in quanto attività funzionale ad emendare una irregolarità che non consente allo stato l ‘ ammissione RAGIONE_SOCIALEa prova, possa essere consentita previa assegnazione del termine di cinque giorni prima RAGIONE_SOCIALE ‘ udienza di discussione previsto al comma 6° RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 420 c.p.c., col corollario RAGIONE_SOCIALEa decadenza RAGIONE_SOCIALEa parte dalla prova nella sola ipotesi di mancata ottemperanza allo spirare di quel termine, ivi espressamente dichiarato perentorio;
che, conseguentemente, il giudice d ‘ appello, al quale venga denunciata l ‘ illegittima sanzione di decadenza dall ‘ istanza di prova testimoniale pronunciata in violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ anzidetto principio, ove riscontri l ‘ effettiva sussistenza del vizio, deve, coerentemente con l ‘ effetto devolutivo del gravame e con la regola RAGIONE_SOCIALEa conversione RAGIONE_SOCIALE ‘ invalidazione nell ‘ impugnazione, trattenere la causa e provvedere sull ‘ istanza di prova testimoniale, ammettendo, ove ricorra ogni altro necessario
requisito, la prova stessa e disponendone l ‘ assunzione conformemente al disposto RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 437, 1° e 2° comma, c.p.c. (così, in termini, Cass. S.U. n. 262 del 1997, più volte cit.); che, corretta negli anzidetti termini la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, il primo motivo deve ritenersi infondato; che l ‘ infondatezza del primo motivo reca con sé l ‘ assorbimento del terzo, siccome fondato sull ‘ erroneo presupposto RAGIONE_SOCIALE ‘ intervenuta decadenza RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dalla prova articolata nel corso del giudizio di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa conseguente inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe testimonianze ammesse in sede di appello; che il secondo motivo è invece inammissibile per difetto di specificità, atteso che il verbale di accertamento di cui parte ricorrente lamenta la genericità ( rectius : di cui parte ricorrente lamenta che i giudici territoriali non abbiano rilevato la genericità) non è stato trascritto nel ricorso per cassazione, nemmeno nella parte idonea a offrire alla censura un non opinabile fondamento fattuale, né si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte esso sarebbe in atto rinvenibile, in spregio RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.;
che il ricorso, pertanto, va conclusivamente rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, giusta il criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, che si liquidano in € 4.700,00, di cui €
4.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell ‘ adunanza camerale del 21.12.2023.