Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32860 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32860 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 18003-2022 proposto da:
NOME COGNOME , domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
TRATTORIA RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la sentenza n. 144/2022 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/05/2022 R.G.N. 273/2020;
Oggetto
RETRIBUZIONE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del lavoratore indicato in epigrafe, della somma lorda pari ad euro 79.934,00, oltre accessori, minore rispetto a quella maggiore pari ad euro 107.486,03 riconosciuta dal Tribunale a titolo di retribuzioni per il periodo da agosto 2016 a ottobre 2017; liquidando le spese del doppio grado, la Corte, avuto riguardo all’esito finale del giudizio, le ha compensate nella misura di 1/3, ponendo le residue a carico del RAGIONE_SOCIALE per la soccombenza prevalente;
la Corte territoriale, in sintesi, ha ritenuto che la prova testimoniale negata in primo grado, concernente l’avvenuto pagamento in contanti delle retribuzioni da parte del titolare della pizzeria nel periodo controverso, fosse ammissibile, sia perchØ nel rito del lavoro non operano i limiti alla prova per testimoni ex artt. 2721 e 2726 c.c., ma anche perchØ, nella fattispecie all’attenzione di quel Collegio, ricorrevano elementi sufficienti per l’applicazione del secondo comma dell’art. 2721 c.c., ‘tenu to conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza’; all’esito della prova testimoniale ammessa in grado di appello, la Corte ha ritenuto ‘dimostrato che il COGNOME abbia percepito la retribuzione, pari ad euro 1.600,00 mensili, in contanti, anche nel periodo successivo all’agosto 2016 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, nell’ottobre 2017′;
avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE, che ha formulato ricorso incidentale sulle spese affidato ad un motivo;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
preliminarmente, come eccepito dal ricorrente in via principale, deve essere dichiarata l’inammissibilità del controricorso contenente l’impugnazione incidentale del RAGIONE_SOCIALE in quanto l’atto non risulta ritualmente notificato, secondo la formulazione dell’art. 370 c.p.c. all’epoca vigente, ma solo depositato telematicamente;
col motivo di ricorso principale si denuncia testualmente: ‘in via rescindente: sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 2721, 2726 e 2729 c.c. e art. 116 c.p.c. non correttamente motivato’; si lamenta che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore, ‘in primo luogo, ammettendo la prova per testi di ingenti pagamenti in contanti e, in secondo luogo, negando la genericità e la irrilevanza delle testimonianze escusse’;
il motivo non può trovare accoglimento;
per il primo aspetto esso trascura di considerare che, sulla scorta di quanto già ritenuto dalla Corte costituzionale (sent. n. 568 del 1989), secondo la giurisprudenza di questa Corte l’ammontare della retribuzione può essere provato con ogni mezzo (cfr. Cass. n. 983 del 2016; Cass. n. 14416 del 2019) e che nelle controversie assoggettate al rito del lavoro sono ammesse tutte le prove, ad eccezione del giuramento decisorio, che il giudice -secondo un potere discrezionale esercitabile anche d’ufficio, ex art. 421 c.p.c. -ritenga rilevanti ai fini della definizione della controversia, anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli art. 2721, 2722, 2723 cod. civ.,
nonchØ, in tema di simulazione, dall’art. 1417 dello stesso codice (cfr. Cass. n. 11926 del 2004; Cass. n. 17614 del 2009);
per il secondo aspetto il motivo Ł inammissibile perchØ volto a sollecitare una valutazione delle prove testimoniali che Ł sindacato sottratto a questa Corte; i per
pertanto, dichiarati inammissibili entrambi ricorsi, le spese possono essere compensate soccombenza reciproca;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in via principale e incidentale, dell’ulteriore impo rto a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente sia principale che incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24