Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15979 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15979 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17333-2022 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 154/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/01/2022 R.G.N. 109/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 24.1.2022, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva
Oggetto
Prestazioni assistenziali
R.G.N. 17333/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 28/03/2025
CC
rigettato la domanda di NOME COGNOME volta a conseguire i benefici spettanti alle vittime del dovere; che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 28.3.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per illogicità, contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo, nonché per travisamento dei fatti ed erronea valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere la Corte di merito ammesso la prova testimoniale per irrilevanza e genericità dei capitoli di prova;
che, al riguardo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver ricordato che l’odierno ricorrente, carabiniere ausiliario in congedo, aveva dedotto, a fondamento della propria domanda, di aver subito ‘un trauma psico -fisico’ nel mese di agosto 1988, allorché, mentre prestava servizio in Aspromonte, si era lanciato ‘dall’elicottero ad altezza di circa un metro’ ed era ‘caduto in un canalone’, ‘restando disperso per diverse ore (se non giorni)’, hanno rilevato che di tale accadimento non erano individuati i contorni specifici, a cominciare dalla data, e hanno convenuto con il primo giudice che codesta genericità della descrizione dell’accadimento non permetteva di affidarne la ricostruzione ai testimoni indicati in ricorso, che avrebbero dovuto deporre su dichiarazioni altrettanto generiche rese in precedenza e acquisite agli atti;
che, come emerge dalla semplice lettura della sentenza impugnata, i giudici territoriali hanno dedicato ben cinque pagine all’analitico esame di tali dichiarazioni, per poi concludere che ‘non vi è alcuna ragione di procedere all’assunzione dei testi, poic hé coloro i quali hanno preso parte, a vario titolo, alle operazioni in Aspromonte insieme al Lepri (e che sono gli unici che potevano fornire, per conoscenza diretta, elementi probatori su quanto accaduto), hanno già rilasciato le loro dichiarazioni nei verbali agli atti (rese dinanzi ai C.C.) e l’appellante non ha allegato che quelle dichiarazioni sono incomplete e inveritiere (ed anzi le ha richiamate a sostegno della propria tesi)’ (così espressamente pagg. 20 -21 della sentenza impugnata);
che, tanto premesso, va ribadito che l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (così, tra le più recenti, Cass. n. 27415 del 2018);
che, nel caso di specie, i giudici territoriali hanno ampiamente motivato in punto di rigetto della prova per testi, né è possibile dare ingresso alle censure del ricorso sub specie di omesso esame circa un fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., dal momento che, in disparte la circostanza che -come s’è detto il fatto storico è stato ampiamente esaminato, la censura di omesso esame deve reputarsi preclusa in ragione del divieto d esumibile dall’art. 348 -ter , ult. co., c.p.c., nel testo vigente ratione temporis ;
che a non diverse conclusioni è dato pervenire con riguardo alle censure proposte ex artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.:
che la censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della de cisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (così da ult. Cass. n. 6774 del 2022);
che la censurabilità per cassazione della violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (così, tra le più recenti, Cass. nn. 13395 del 2018 e 18092 del 2020);
che il ricorso, pertanto, va conclusivamente rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di parte ricorrente.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 28.3.2025.