Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23706 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23706 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29165/2022 R.G. proposto da : COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, con domiciliazione digitale come per legge
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA al INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende, con domiciliazione digitale come per legge
– controricorrente –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE ROMA n. 13448/2022 depositata il 16/09/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 13/03/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Ritenuto che:
NOME COGNOME affermando di avere rinvenuto un sassolino, durante la masticazione di un prodotto dolciario denominato RAGIONE_SOCIALE di Sorbara, con la conseguente fessurazione e rottura della propria protesi dentaria, convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Roma, la RAGIONE_SOCIALE quale produttrice del detto prodotto, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni;
RAGIONE_SOCIALE si costituì in giudizio e contestò la domanda;
il Giudice di pace di Roma rigettò la domanda per intervenuta prescrizione , ai sensi dell’art. 125 cod. consumo, ritenendo non applicabile l’art. 2043 c.c. ;
NOME COGNOME impugnò in appello e il Tribunale di Roma, nel ricostituito contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE ritenuta infondata l’eccezione di prescrizione ma sfornita di adeguato fondamento la domanda del COGNOME, ha, con sentenza n. 13448 del 16/09/2022, rigettato l’impugnazione ;
avverso la sentenza del Tribunale di Roma ricorre per cassazione, con atto affidato a sei motivi, NOME COGNOME:
il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del 13/03/2025, per la quale il difensore della RAGIONE_SOCIALE ha depositato documentazione.
Considerato che:
il difensore della RAGIONE_SOCIALE ha depositato documentazione comprovante l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale della detta società, come da sentenza del Tribunale di Roma del 28/11/2023;
la richiesta di dichiarazione di improseguibilità, che risulta veicolata con la detta documentazione, nella quale vi è un messaggio di posta elettronica del curatore della liquidazione giudiziale, è irrilevante, atteso che l’apertura di procedura concorsuale nel corso
del processo di cassazione non comporta alcun effetto sullo stesso (Cass. n. 30785 del 6/11/2023 Rv. 669228 – 01) trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio, con la conseguenza che non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela; questo non esclude, tuttavia, che il curatore della liquidazione giudiziale possa intervenire nel giudizio di legittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge;
i motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Roma:
primo motivo: ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per avere il giudice di merito erroneamente escluso che sia stata fornita la prova in ordine alla riconducibilità del prodotto asseritamente difettoso alla RAGIONE_SOCIALE;
secondo motivo: ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e manifesta illogicità laddove nella sentenza impugnata si afferma (a pag. 4) che non può dirsi provato che le lesioni poste a fondamento della domanda risarcitoria fossero imputabili alla masticazione di un prodotto da forno, per poi dichiarare che i capitoli di prova formulati avrebbero permesso di provare: 1) l’acquisto dei Li ngotti di Sorbara e 2) la lesione dovuta alla manifestazione del predetto prodotto;
terzo motivo : ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per avere il Tribunale totalmente omesso di motivare la mancata ammissione delle prove testimoniali;
quarto motivo: ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE sin dalla comparsa di costituzione e risposta, avesse contestato di essere la produttrice del bene asseritamente difettoso, ovvero i RAGIONE_SOCIALE (pag. 5 della sentenza d’appello) gravando in tal modo l’attore di dare la prova positiva del fatto di segno contrario;
quinto motivo: ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere il Tribunale posto a fondamento della decisione un fatto non specificamente contestato dalle parti costituite, ovvero che la RAGIONE_SOCIALE è la produttrice dei RAGIONE_SOCIALE Sorbara;
sesto motivo: ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, quater , d.P.R. n. 115 del 2002
il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati;
i primi tre motivi possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi, poiché essi attengono tutti al tema della mancata ammissione (e, in parte, dell’esame della stessa istanza di ammissione) della prova per testi richiesta dal COGNOME e censurano la sentenza d’appello sotto i diversi prismi del vizio di falsa applicazione di norma di diritto, dell’omesso esame di fatto decisivo e della motivazione inesistente;
i detti motivi sono fondati;
il Tribunale, con motivazione stereotipata, non ammettendo le prove testimoniali dedotte dall’appellante , si è limitato ad affermare che le prove articolate non avrebbero consentito di provare, anche ove ammesse, i fatti , ma, nell’afferma re ciò, ha omesso di valutare il contenuto del capitolo di prova dedotto in udienza dal difensore del COGNOME e il cui testo era stato adeguatamente riportato nell’atto di appello da parte dello stesso difensore;
in particolare: i l capitolo di prova di cui all’atto di citazione in appello alla pag. 2 e alla pag. 6, reiterato in memoria di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. e nella precisazione delle conclusioni in appello, non esaminato dal Tribunale, aveva il seguente contenuto: « Vero che il prodotto RAGIONE_SOCIALE in vendita nel 2013 presso il RAGIONE_SOCIALE di Fiumicino, in INDIRIZZO, sono prodotti dalla società RAGIONE_SOCIALE » (così testualmente);
non esaminando e non rendendo alcuna motivazione sulla ragione del mancato accoglimento della detta istanza istruttoria per prova testimoniale, con il direttore del supermercato nel quale il prodotto asseritamente causativo dei danni era stato acquistato, il Tribunale è incorso nel vizio denunciato con il primo motivo di ricorso, atteso che (da ultimo Cass. n. 30721 del 29/11/2024 Rv. 673192 – 01) il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento;
nella specie la prova per testi complessivamente dedotta, e il cui contenuto risulta riportato nel ricorso per cassazione e che era stato reiterato anche in appello, era idonea a dimostrare, non in termini di sola probabilità ma di vera e propria certezza, l’ effettiva dinamica dei fatti, per come descritta nell’atto di citazione in primo grado e in particolare anche quanto evidenziato dal Tribunale a p. 4 e 5 della sentenza impugnata e ritenuto dallo stesso non provato;
il ricorso è, pertanto, fondato con riferimento all’omessa ammissione delle prove testimoniali, atteso che la mancata idonea lettura degli atti di causa ha impedito al Tribunale di ammettere anche le ulteriori prove testimoniali, oltre a quella in alcun modo presa in considerazione e di cui al primo motivo di ricorso;
il ricorso deve, pertanto, essere accolto con riferimento ai primi tre motivi;
i motivi quarto e quinto motivo, concernenti la dedotta non contestazione, risultano assorbiti;
il sesto motivo è parimenti assorbito, atteso che la statuizione della sentenza di merito relativa al cd. raddoppio del contributo unificato ossia che ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte impugnante e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione, è fatta ai meri fini di consentire il successivo recupero da parte dell’amministrazione finanziaria e consegue , per legge, all’esito negativo dell’impugnazione e, dunque, con la riforma della sentenza viene automaticamente a cadere anche la detta statuizione;
la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, per essere necessari gli accertamenti di fatto omessi, al Tribunale di Roma, in