Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32541 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32541 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4847/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME , domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 3734/2022 depositata il 25/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 3734 del 2022 della Corte di appello di Milano esponendo che:
-con incarico di prestazione d’opera professionale a valere dall’anno 2012, la predetta società aveva affidato a NOME COGNOME sia i servizi di consulenza del lavoro, sia i servizi di consulenza fiscale;
-dall’anno di imposta 2018, aveva deciso d’interrompere il rapporto professionale e rivolgersi ad altri per le attività di consulenza del lavoro e anche per le attività di consulenza fiscale;
-il nuovo professionista incaricato aveva rilevato significative anomalie nell’amministrazione del personale svolta dal precedente consulente del lavoro, in contrasto con la contrattualistica collettiva applicabile, e correlati errori nello svolgimento dell’attività di elaborazione dei cedolini paga, che avevano determinato negli anni di riferimento, dal 2012 al 2017, maggiori e indebiti costi;
-aveva convenuto NOME COGNOME, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di cui era socio insieme alla moglie e quest’ultima, NOME COGNOME, chiedendo l’accertamento della responsabilità per inadempimento dei convenuti e la condanna al risarcimento dei conseguenti danni;
-il Tribunale aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:
-era stato prodotto, da parte attrice, un documento denominato ‘conferimento di incarico’, del 14 febbraio 2012, sottoscritto da COGNOME, che costituiva «mera attestazione di eseguire il servizio
di elaborazione meccanografica a mezzo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per contabilità generale IVA e semplificata», senza che emergesse «alcun conferimento d’incarico quale consulente del lavoro in capo a COGNOME»;
-parte convenuta aveva prodotto la «lettera di incarico professionale», del 12 dicembre 2011, in cui era indicato, testualmente, «che il COGNOME incaricato del servizio di elaborazione meccanografico, a mezzo della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE»;
-la cooperativa non aveva formulato alcuna istanza istruttoria orale;
-la perizia di parte depositata non poteva provare il conferimento dell’incarico;
-in assenza di prova del conferimento di un incarico che prevedesse la verifica delle modalità di remunerazione delle ore lavorative dei dipendenti, non poteva «essere rimproverato al soggetto che elaborava i dati meccanicamente di aver effettuato scelte errate in un ambito che non competeva al suo incarico»;
resiste con controricorso l’intimato NOME COGNOME.
Rilevato che :
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2697, cod. civ., 115, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato in particolare mancando immotivatamente di considerare che era invece stata richiesta, nelle memorie istruttorie integrative in prime cure e poi in secondo grado, specifica prova per interpello e testi in punto di conferimento dell’incarico, dimostrabile, come affermato dallo stesso Collegio distrettuale, anche con prova orale;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, cod. proc. civ., 111, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe contraddittoriamente dapprima indicato che il conferimento dell’incarico poteva provarsi oralmente, e poi immotivatamente non
ammesso la reiterata domanda istruttoria di prova per interrogatorio formale e testi formulata per tempo già in primo grado.
Considerato che :
i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati;
la Corte territoriale ha statuito che:
-dai documenti prodotti, risalenti a novembre 2011 e febbraio 2012, non poteva evincersi l’incarico di consulenza lavoristica e fiscale, affermato da parte attrice come svolto tra il 2012 e il 2017 (pagg. 13-15);
-il suddetto incarico avrebbe potuto provarsi anche a mezzo di prova testimoniale, per converso non articolata (pag. 13 e pag. 15);
parte ricorrente ha dimostrato di aver invece richiesto specifica prova per interrogatorio formale e testimoni con la memoria istruttoria integrativa in primo grado, e reiterazione delle stesse istanze in secondo grado (docc. C, F, in questa sede);
parte controricorrente ha replicato che si trattava di prove non ammesse né ammissibili perché contrarie a documenti, a mente dell’art. 2722, cod. civ.;
sul punto dev’essere osservato che, mentre il Tribunale aveva affermato che in relazione al contenuto dei documenti contrattuali non poteva supplire la prova testimoniale (doc. E, sempre di parte ricorrente, pag. 4, penultimo capoverso), a fronte della peraltro esplicita e compiuta reiterazione delle suddette istanze in seconde cure (pag. 15 del ricorso, pag. 2 della sentenza, pag. 1 delle note scritte prodotte da parte ricorrente), la Corte territoriale ha, come visto, affermato, invece, la possibilità di articolare in specie prova per testi: sul punto non vi è ricorso incidentale condizionato, imposto dalla statuizione in parola e tanto più necessario in quanto si tenga a mente la rilevabilità del divieto di cui
all’art. 2722, cod. civ., solo ad opera di parte (Cass., 8/06/2017, n. 14274);
peraltro, quanto alla potenziale ammissibilità e quindi decisività della prova, al contempo, deve considerarsi che i riportati capitoli 1, 2, 4 (pag. 14 del ricorso) ben avrebbero potuto essere variamente precisati e circostanziati in sede di escussione in un tempo anche successivo ai documenti contrattuali richiamati, superando i limiti del sopra menzionato divieto;
dev’essere ribadito che il provvedimento giurisdizionale che dapprima non esamini le prove richieste dalla parte, e poi rigetti la domanda ritenendola indimostrata, vìola, per insanabile contraddittorietà, il minimo costituzionale richiesto per la motivazione (Cass., 20/04/2017, n. 9952, Cass., 9/11/2017, n. 26538, Cass., 1/02/2023, n. 2980);
è stato così leso il contraddittorio e il diritto alla prova; spese del presente giudizio di legittimità al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano perché, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME