Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36302 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36302 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 9173/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME;
, difesi dall’avvocato NOME
-controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di appello dell’Aquila n. 1615/2018 del 7/09/2018.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
La venditrice RAGIONE_SOCIALE conveniva dinanzi al Tribunale di Lanciano i compratori NOME COGNOME e NOME COGNOME per la condanna al pagamento del saldo del prezzo (circa € 5.019). Narrava l’attrice: i convenuti avevano comprato un appartamento all’interno di uno stabile in costruzione ad opera della RAGIONE_SOCIALE; il capitolato prevedeva
arredi e finiture il cui costo, a carico della ditta costruttrice, era compreso nel prezzo di vendita dell’immobile; durante la realizzazione dello stabile, gli acquirenti degli appartamenti avrebbero potuto scegliere arredi e finiture presso l’attrice, al l’interno di una rosa di prodotti; i convenuti avevano chiesto la fornitura di finiture ulteriori, ciò che dopo il versamento di acconti aveva dato luogo al debito fatto valere in giudizio. Replicavano i convenuti che: (a) si erano limitati a scegliere i materiali all’interno della rosa, (b) avevano già saldato tutto con il pagamento del prezzo dell’appartamento alla ditta costruttrice, (c) non avevano ricevuto richieste di pagamento dalla data di consegna dell’immobile (15/12/2009) alla data di notifica della citazione (28/1/2015). In primo grado il Tribunale rigettava la domanda poiché l’attrice non aveva fornito la prova che i materiali avessero formato oggetto di un contratto ulteriore (rispetto alla compravendita dell’immobile) stipulato direttamente tra costei e i convenuti; peraltro, il Tribunale aveva rigettato la richiesta di prova testimoniale con cui l’attrice intendeva dimostrare la conclusione e il contenuto del contratto con i convenuti. Con l’appello l’attrice reiterava la richiesta di ammissione della prova testimoniale, lamentando che il Tribunale aveva esposto solo in sentenza e non anche con l’ordinanza di rigetto dell’istanza probatoria i motivi a fondamento di quest’ultimo, e nel merito li contestava. La Corte di appello ha confermato la pronuncia di primo grado.
Ricorre in cassazione la venditrice con quattordici motivi, illustrati da memoria. Resistono i compratori con controricorso.
Ragioni della decisione
1.1. -Con il primo motivo (p. 8) la venditrice censura ex artt. 1350 e 2725 c.c. che sia stata richiesta la forma scritta del contratto avente ad oggetto beni mobili.
Il secondo, il terzo, il quarto (p. 8-10) motivo censurano ex artt. 2721 c.c. e 132 co. 2 n. 4 c.p.c. la mancata ammissione della prova testimoniale (riportandone i capitoli) sotto i seguenti profili: il limite di valore ex art. 2721 co. 1 c.c. concerne le convenzioni e non i fatti (secondo); si è omesso di motivare l’esclusione della prova testimoniale avente ad oggetto il fatto storico (terzo); si è illogicamente motivato con riferimento a materiali, mentre in realtà si trattava di arredi e mobili (quarto).
Il quinto motivo (p. 10) censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. la mancata ammissione della prova testimoniale.
Il sesto, il settimo, l’ ottavo e il nono motivo (p. 12-15) censurano la valutazione delle risultanze dell’interrogatorio formale reso dai convenuti, sotto i seguenti profili: ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente (sesto), ex art. 360 n. 5 c.p.c. per travisamento della prova (settimo), ex artt. 2733 e 2697 c.c. perché i convenuti hanno reso confessione (ottavo), ex artt. 2730 c.c. e 2697 c.c. per aver riportato erroneamente le risultanze dell’interrogatorio formale (nono motivo), dalle quali emerge che gli arredamenti sono stati scelti presso l’attrice, non sono stati pagati e si trovano attualmente nell’appartamento di convenuti, che né il capitolato né l’atto notarile avevano ad oggetto tali mobili, che tra il preliminare e il definitivo il prezzo non è cambiato, che i diritti dell’attrice non sono stati computati per ritardo della consegna e vizi dell’appartamento.
Il decimo e l’ undicesimo motivo (p. 16-19) censurano ex artt. 112, 115, 116 e 167 c.p.c. nonché per omessa motivazione ex artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e art. 111 cost. l’omessa pronuncia sul terzo motivo di appello che denunciava l’ erronea valutazione delle dichiarazioni rese nella comparsa di risposta, ove si discorreva di acquisto presso l’attrice,
di pagamenti a quest’ultima e si eccepiva comunque la prescrizione presuntiva.
Il dodicesimo e il tredicesimo motivo (p. 19-21) censurano ex artt. 112 c.p.c. nonché per omessa motivazione l’omessa pronuncia sul quinto motivo di appello con cui l’attrice censurava che il giudice di primo grado avesse disconosciuto che il rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva (rigetto assunto dall’attrice come implicitamente pronunciato) implichi l’accertamento di una ricognizione del debito, tenuto conto delle menzionate dichiarazioni rese nella comparsa di risposta (cfr. capoverso precedente).
Il quattordicesimo motivo (p. 22) censura ex art. 345 c.p.c. la pronuncia di inammissibilità della produzione in appello del documento recante il contratto di compravendita oggetto di causa intercorso tra le parti.
1.2. – La parte censurata della sentenza è sintetizzata in questo capoverso. È da confermare la decisione di non ammettere la prova testimoniale sulla conclusione e contenuto del contratto, poiché esso avrebbe dovuto concludersi per iscritto in considerazione dell’ art. 2721 c.c., non solo per il valore delle merci, ma soprattutto perché si trattava di materiali ulteriori rispetto a quelli oggetto del capitolato con la ditta costruttrice. Pertanto, solo la forma scritta avrebbe potuto escludere il rischio di confusione e di duplicazione del prezzo e convincere che erano stati selezionati materiali di maggiore pregio rispetto a quelli concordati con la costruttrice. Tale prova è mancata. Non sono state esibite neppure le bolle di accompagnamento della merce. Non valgono a supplire le dichiarazioni rese dai convenuti con l’interrogatorio formale con le quali costoro hanno negato di aver pagato somme all’attrice, preci sato che secondo gli accordi ogni debito anche con l’attrice sarebbe stato conteggiato al momento della sottoscrizione del
contratto definitivo di vendita dell’appartamento ed aggiunto di avere pagato in quella sede tutto quanto era stato loro richiesto. In esordio, la Corte di appello ha escluso altresì ex art. 345 c.p.c. l’ammissione dei nuovi documenti prodotti in appello d all’attrice.
1.3. -Il primo motivo è rigettato. La Corte ha motivato congruamente ex art. 2721 co. 2 c.c. perché non è stata consentita la prova per testimoni oltre il limite di valore ex art. 2721 co. 1 c.c., cosicché la motivazione non si espone a censure in questa sede (cfr., tra le altre Cass. 190/2020).
Il secondo, il terzo e il quarto motivo possono esaminarsi congiuntamente.
Essi sono rigettati.
Il secondo e il terzo motivo invocano incongruamente l’orientamento che l’art. 2721 c.c. non opera quando il contratto da provare è un mero «fatto storico», vale a dire quando una delle parti in giudizio intende dimostrare l’esistenza di un contratto concluso tra terzi estranei alla controversia oppure tra la parte avversaria e un terzo. Infatti, nel caso di specie, l’attrice ha chiesto di provare per testimoni un contratto con i convenuti. Il quarto presuppone incongruamente che il generico termine «materiali» non possa significare anche arredi e mobili.
Il quinto motivo è inammissibile ex art- 348ter co. 5 c.p.c. per doppia pronuncia conforme.
Il sesto, il settimo, l’ ottavo e il nono motivo sono da esaminarsi congiuntamente.
Essi sono rigettati.
Quanto al sesto: la motivazione è effettiva e coerente; quanto al settimo, esso è inammissibile ex art- 348ter co. 5 c.p.c. per doppia pronuncia conforme ; quanto all’ottavo e al nono motivo, essi sovrappongono indebitamente l’apprezzamento di parte circa le risultanze
dell’interrogatorio formale all’apprezzamento esternato dalla Corte in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità.
Il decimo , l’ undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo sono da esaminarsi congiuntamente.
Essi sono rigettati.
Il vizio di omessa pronuncia su un motivo di appello non si dà per la mera mancanza di una esplicita ovvero testuale statuizione di rigetto. Poiché il rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato è commisurato alla pronuncia sulle domande di tutela giurisdizionale e sulle eccezioni, per integrare tale vizio è necessario che sia stata omessa la pronuncia sulla domanda di tutela. Ciò non si verifica quando (come nel caso di specie) le argomentazioni di censura tratte ad oggetto del motivo di appello sono incompatibili con la motivata decisione di rigetto della pretesa fatta valere dalla parte, con conseguente rigetto implicito del motivo di appello (in questo senso Cass. 2083/2021, con menzione di ulteriori precedenti). Ciò vale con riferimento non solo alle dichiarazioni di fatti rese dai convenuti nella comparsa di risposta, ma anche all’eccezione di prescrizione presuntiva, la quale – come ogni eccezione di prescrizione -non implica mancata contestazione dei fatti costitutivi della pretesa del creditore.
Il quattordicesimo motivo è rigettato.
L ‘art. 345 co. 3 c.p.c. ammette la produzione in appello di nuovi documenti che la parte non ha potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile. Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. È manifestamente infondata l’eccezione d’incostituzionalità dell’art. 345 co. 3 c.p.c., peraltro genericamente motivata.
– Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unif icato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 2.400 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13/12/2023.