Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32417 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32417 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16453-2024 proposto da:
CASERTA SUSANNA, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 2276/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/06/2024 R.G.N. 1227/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, rigettava la domanda di accertamento dell’espletamento
Oggetto
PROVA
TESTIMONIALE
R.G.N. 16453/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/10/2025
CC
di un orario di lavoro più ampio di quello formalizzato nel contratto di lavoro subordinato (rapporto di lavoro part time al 75%) stipulato tra NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE
La Corte distrettuale ha rilevato che, nel contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, l’attendibilità degli stessi andava parametrata essenzialmente sulla base del contenuto della deposizione complessivamente resa (e non, aprioristicamente, per categorie quali lo status di coniuge o di dipendente dell’impresa); alla luce del composito quadro probatorio acquisito, i giudici del merito hanno ritenuto che non era stata fornita prova dell’osservanza di un orario di lavoro più ampio di quello concordato fra le parti.
Il ricorso di NOME COGNOME domanda la cassazione della sentenza per un motivo; la società è rimasta intimata.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo e unico motivo del ricorso si denunzia violazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU, 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.): la Corte distrettuale ha fornito una motivazione assolutamente illogica e priva di un corretto iter del ragionamento, senza minimamente considerare: a) che le dichiarazioni rese dalle testi addotte da parte resistente sono, in virtù di logico ragionamento, perfettamente collimanti con le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente e con il contenuto del ricorso e, dunque, logicamente confermative dello svolgimento da parte della ricorrente dell’orario di lavoro pieno; b) che attraverso gli strumenti idonei previsti dagli artt. 359, 356 e 257 cod. proc. civ., la Corte partenopea avrebb e potuto rinnovare d’ufficio la
prova testimoniale, riascoltando i testimoni già escussi in primo grado, al fine di chiarire le loro deposizioni e sopire ogni dubbio. 2. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni, e per la parte residua è infondato.
Il motivo viene sviluppato sovrapponendo e confondendo questioni che attengono alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa, ossia alla valutazione della condotta tenuta dalla lavoratrice durante il rapporto di lavoro, e profili giuridici: sotto tale aspetto le censure appaiono inammissibili, perché l’orientamento secondo cui un singolo motivo può essere articolato in più profili di doglianza, senza che per ciò solo se ne debba affermare l’inammissibilità (Cass. S.U. n.9100 del 2015), trova applicazione solo qualora la formulazione permetta di cogliere con chiarezza quali censure siano riconducibili alla violazione di legge e quali, invece, all’accertamento dei fatti; nel caso di specie, al contrario, le doglianze operano una commistione fra profili di merito e questioni giuridiche, sicché finiscono per assegnare inammissibilmente al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse ( Cass. n. 26790 del 2018, Cass. n. 33399 del 2019).
La nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto. In particolare, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro
probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cfr. Cass. n. 3819 del 2020), non essendo più ammissibili, a seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata (Cass. n. 23940 del 2017). Nel caso di specie, la Corte di appello ha dedicato ampio spazio ad illustrare le ragioni per le quali ha ritenuto infondata la pretesa della lavoratrice, ragioni che, pertanto, non possono dirsi né mancanti, né inintelligibili.
Per la parte residua, il motivo non merita accoglimento in quanto la Corte di appello si è conformata al principio più volte ribadito da questa Corte secondo cui il giudice è libero di valutare le risultanze delle prove e l’attendibilità dei testi e di scegliere, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgendo tali apprezzamenti aspetti di fatto riservati al giudice medesimo, il quale è quindi libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. n.11151/2014; da ultimo, Cass. 15270/2024).
6. In particolare, la Corte distrettuale ha correttamente operato secondo il principio per cui ‘il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l’intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza
rispetto all’altra o ad escludere la credibilità di entrambe’ (Cass. n.1547/2015; v. altresì Cass. n.4763/2015, Cass. 15270/2024).
Per le ragioni indicate il ricorso va rigettato; nulla sulle spese in assenza della controparte.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME