Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2279 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2279 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17911/2022 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
COGNOME NOME , elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 85/2022 pubblicata in data 13/04/2022, n.r.g. 41/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME aveva lavorato presso RAGIONE_SOCIALE con mansioni di caposala dal 02/05/2011 fino al 31/08/2017, sulla base di varie ‘convenzioni’ di lavoro autonomo. Sosteneva che in realtà il rapporto di lavoro si era svolto secondo le modalità tipiche della subordinazione.
OGGETTO:
rito del lavoro – mancata ammissione delle prove testimoniali in primo grado – appello – valutazione
Adìva pertanto il Tribunale di Ancona per ottenere l’accertamento della natura subordinata dell’intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze della predetta società e la condanna di quest’ultima al pagamento di differenze retributive, nonché del t.f.r. e d ell’indennità di mancato preavviso.
2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, senza svolgere attività istruttoria, rigettava le domande.
3.- Assunte le prove testimoniali ammesse, espletata una consulenza tecnica d’ufficio di tipo contabile, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame interposto dal COGNOME, dichiarava la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti e condannava la società a pagare all’appellante la somma di euro 20.506,18 a titolo di t.f.r. e di euro 6.250,60 a titolo di indennità di mancato preavviso.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
numerosi elementi inducono a ritenere sussiste la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti;
il dettagliato elenco delle attività demandante all’appellante contraddice fortemente quell’autonomia e quella libertà di determinazione, tipiche dell’attività professionale autonoma ex art. 2229 c.c.;
trattasi delle attività a lui demandate nella riconosciuta qualità di ‘responsabile dei servizi infermieristici’, quindi di coordinare l’equipe infermieristica ed assistenziale, verificare il rispetto degli standard infermieristici e RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE, collaborare con il responsabile sanitario, preparare le procedure RAGIONE_SOCIALE e verificarne la corretta applicazione, verificare i turni, implementare il piano della qualità aziendale, collaborare con i medici durante le visite e per le prescrizioni farmaceutiche;
in sostanza si chiedeva al lavoratore di sovrintendere al complessivo funzionamento dell’organizzazione del servizio infermieristico operante all’interno della struttura, fungendo da tramite fra le categorie professionali inferiori e i vertifi aziendali;
a lui veniva richiesto di confrontarsi periodicamente con il direttore della residenza per verificare l’andamento della collaborazione;
inoltre nella convenzione era previsto l’obbligo del lavoratore di quantificare in un predeterminato numero di ore settimanali la propria collaborazione, ripartendola su tutti i giorni della settimana, eccetto la domenica, ed era previsto il corrispettivo su base oraria per l’opera prestata (euro 24,00/ora) da liquidare mensilmente;
a conferma della natura sostanzialmente subordinata del rapporto che le parti con la convenzione hanno inteso instaurare sta il contenuto della corrispondenza elettronica intercorsa fra l’appellante e il direttore amministrativo, il quale addita in maniera puntuale la necessità di particolare interventi in sanatoria di determinate procedure, detta precise istruzioni circa le modalità di redazione e di verbalizzazione dei rapporti e delle note informative, definisce la tempistica degli interventi (messaggio del 10/02/2017);
particolare rilievo ha pure il messaggio del direttore del 05/07/2016, che si sostanzia in un chiaro ‘richiamo’ del lavoratore per le gravi carenze riscontrate nel servizio di aggiornamento delle registrazioni dei decessi, delle dimissioni e degli ingressi degli ospiti;
le deposizioni testimoniali hanno confermato questo già chiaro quadro istruttorio; la prova testimoniale chiesta dalla società appellata non è stata ammessa, poiché ai sensi dell’art. 437 c.p.c. in appello occorre pur sempre contenere l’istruttoria nei limiti dell’indispensabilità e comunque i capitoli articolati non rispondono all’esigenza di fare luce su aspetti particolari della vicenda dedotta in causa, rimasti in tutto o in parte oscuri;
la circostanza per cui l’odierno appellante fosse iscritto all’albo degli infermieri non è di ostacolo al riconoscimento della subordinazione, peraltro fondato su prove piene e non su un mero criterio presuntivo, recepito dall’art. 2 d.lgs. n. 81/2015, che attiene a fattispecie in cui sia rimasta dubbia l’esatta natura del rapporto di lavoro;
nel calcolare le eventuali differenze retributive, non può ritenersi che il compenso in concreto erogato sia un trattamento di miglior favore e quindi presuntivamente destinato a compensare il lavoro ordinario, poiché tale principio opera solo rispetto ad un rapporto di lavoro che fin dall’inizio le parti hanno voluto come subordinato (Cass. n. 46/2017);
quando invece il rapporto sia stato qualificato dalle parti come autonomo e sia stato convertito in subordinato ope iudicis , quel principio non opera e pertanto vanno detratte dal dovuto tutte le somme percepite, secondo il criterio dell’assorbimento;
in tal senso è stato conferito l’incarico al consulente tecnico d’ufficio, al quale è stato demandato il compito di calcolare il dovuto rispetto alle mansioni di responsabile -coordinatore dei servizi infermieristici di cui al CCNL RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, da applicare in via parametrica;
l’ausiliario ha dunque accertato che nessuna differenza retributiva è risultata spettante al lavoratore; è invece dovuto il t.f.r. e l’indennità di mancato preavviso, posto che la prova testimoniale ha confermato la deduzione del lavoratore, secondo cui il contegno di fatto tenuto dalla società è assimilabile ad un recesso (teste COGNOME NOME);
resta assorbita la questione relativa alla eccepita prescrizione estintiva delle eventuali differenze retributive.
4.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
5.- COGNOME NOME NOME resistito con controricorso.
6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la società ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione del principio del giusto processo sotto il duplice profilo della violazione del contraddittorio e della parità delle parti, in violazione degli artt. 101 e 437 c.p.c., 24 e 111, co. 3, Cost., per avere la Corte territoriale non ammesso le istanze istruttorie avanzate da essa società in primo grado e ritualmente riproposte sia nella memoria difensiva di appello, sia nei verbali di causa, e per non averla ammessa alla prova contraria rispetto a quella del lavoratore. In particolare lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto ‘indispensabile’ solo la prova testimoniale chiesta dall’appellante, laddove l’indispe nsabilità è prevista dall’art. 437 c.p.c. solo per le prove nuove e tali non erano né quella chiesta dal lavoratore, né quella chiesta da essa società. Dunque la ricorrente
sostiene che l’art. 437 c.p.c. non poteva essere applicato ed è stato quindi erroneamente applicato.
Il motivo è fondato.
In via preliminare e di principio va ricordato che qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (Cass. ord. n. 23194/2017; Cass. n. 4178/2007).
Dunque era onere della ricorrente trascrivere i capitoli di prova da essa articolati e dimostrarne la decisività, ossia che l’esito della prova testimoniale ‘diretta’, da essa articolata, sarebbe stato tale da determinare con certezza una decisione diversa da quella impugnata.
Tale onere può dirsi adempiuto.
Nel ricorso per cassazione, alle pagine 5 ss., sono stati trascritti in nota tutti i capitoli di prova diretta oggetto delle istanze istruttorie (interrogatorio formale di COGNOME NOME e prova testimoniale) avanzate dalla società sin dal primo grado; i capitoli 9) ss., se dimostrati, effettivamente avrebbero determinato un diverso esito della controversia.
Quanto alla ‘prova contraria’, con gli stessi testimoni, pure non ammessa dalla Corte territoriale, va evidenziato che nella stessa memoria difensiva di primo grado, al capo C) delle richieste istruttorie, la società aveva chiesto ‘di essere abilitati alla prova contraria’.
Dunque sussiste la violazione del giusto processo, che impone l’assoluto rispetto del principio di ‘parità delle parti’ lungo l’intero processo, anche sul piano probatorio.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. per motivazione obiettivamente incomprensibile, laddove la Corte territoriale non ha ammesso le istanze istruttorie riproposte da essa
società sostenendo che esse ‘ non rispondono all’esigenza di fare luce su aspetti particolari della vicenda dedotta in causa, rimasti in tutto o in parte oscuri ‘.
Anche tale motivo è fondato.
La Corte territoriale non ha specificato quali sarebbero stati quegli ‘ aspetti particolari … rimasti in tutto o in parte oscuri ‘ , il cui riferimento è dunque incomprensibile. Inoltre questa sua motivazione non si concilia con quella contenuta nell’ordinanza pronunziata all’udienza del 18/03/2021 (v. ricorso per cassazione, p. 25), in cui la Corte territoriale aveva rigettato l’istanza istruttoria della società in quanto le ‘ prove per testi domandate dalla difesa di parte appellata ‘ erano ‘ carenti sotto il profilo della specificità e quindi della indispensabilità ‘. Al riguardo la Corte territoriale ha legato il requisito della specificità della prova a quello della sua indispensabilità. Ma l’indispensabilità è richiesta dall’art. 437 c.p.c. solo per l’ammissione delle prove nuove in appello, non per l’ammissione di quelle tempes tivamente richieste dalle parti in primo grado, erroneamente non ammesse dal Tribunale e riproposte in appello.
Pertanto è risultato errato anche l’apprezzamento della specificità, da valutare secondo gli ordinari criteri di ammissibilità e rilevanza e non secondo il criterio -molto più selettivo -dell’indispensabilità di cui all’art. 437 c.p.c., erroneamente applicato.
Infine, la motivazione è effettivamente apodittica, laddove i capitoli 9) ss. richiesti dalla società, se dimostrati, hanno effettivamente un’attitudine astrattamente dimostrativa rispetto alle difese articolate dalla società
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrata la subordinazione sulla scorta dei soli contenuti della documentazione acquisita, attribuendo rilevanza probatoria solo ai cc.dd. indici second ari, senza accertare l’indice principale dell’assoggettamento all’altrui potere direttivo.
Il motivo è assorbito. Come ha già affermato questa Corte, un error in procedendo di tal fatta, incidendo sul contenuto del materiale probatorio utilizzabile a fini decisori, rende irrilevanti le altre questioni prospettate: la conformità a diritto di una sentenza di merito può essere valutata solo dopo
che il giudice di merito abbia compiuto legittimamente e correttamente l’attività istruttoria (Cass. n. 35146/2021).
4.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2099 e 2103 c.c. per avere la Corte territoriale da un lato esattamente affermato il principio dell’assorbimento, dall’altro erroneamente applicato , escludendolo per il t.f.r. e per l’indennità di mancato preavviso.
Il motivo è assorbito per la medesima ragione sopra esposta.
5.- Il Giudice di rinvio regolerà le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, in relazione ai motivi accolti, nonché per la regolazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 10/12/2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME