Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36388 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36388 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28822/2019 R.G. proposto da:
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrente e controricorrente- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE),
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TRENTO n. 54/2019 depositata il 20.2.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.1166/2014 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ingiungeva a COGNOME NOME il pagamento di € 129.138,63 (accessori inclusi) oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 a favore dell’COGNOME NOME COGNOME a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali espletate tra il 31.3.2003 e l’estate 2005 (verifica della condizione statica di un nuovo edificio, progettazione di interventi, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza di un edificio in Mezzolombardo) sulla base della parcella vidimata dall’RAGIONE_SOCIALE del 5.8.2008 di € 162.891,49, dedotti i pagamenti che il professionista assumeva di avere ricevuto.
Avverso tale decreto proponeva opposizione il COGNOME, che non contestava lo svolgimento dell’attività da parte dell’COGNOME COGNOME, ma la definiva inadeguata perché aveva rappresentato dubbi sulla tenuta statica dell’edificio e ne aveva provocato l’allagamento il 3.11.2007, e sosteneva di avere già pagato €115.231,11, di cui solo €45.231,11 oltre IVA regolarmente fatturati, rispetto alla pretesa avversaria, ritenuta sproporzionata rispetto al compenso riconosciuto a precedenti professionisti. Il COGNOME considerava vessatoria, e quindi nulla, la clausola contrattuale che prevedeva a suo carico il pagamento di un rimborso spese pari al 30% dell’ammontare RAGIONE_SOCIALE onorari, eccepiva che l’avverso credito era prescritto ex art. 2956 n. 2) cod. civ. e che prescritti erano anche
gli interessi, disconosceva la propria sottoscrizione in calce all’integrazione incarichi preventivi del 23.11.2004 ed all’avviso di parcella del 28.7.2006 depositati dall’COGNOME COGNOME, e chiedeva oltre alla revoca della provvisoria esecuzione, la condanna della controparte al risarcimento del danno patrimoniale subito per lo stress emotivo ed il disagio psicologico patito in corso d’opera e di quello patrimoniale per gli errori commessi dal professionista, oltre che ex art. 96 c.p.c..
Disposta, nel contraddittorio anticipato delle parti, la sospensione dell’esecutività del decreto ingiuntivo con ordinanza del 24.9.2014, si costituiva nel giudizio di opposizione l’COGNOME COGNOME, che chiedeva il rigetto dell’opposizione e l’espletamento di CTU grafologica per verificare l’autenticità delle sottoscrizioni apposte dal COGNOME in calce ai riconoscimenti di debito del 23.11.2004 e del 28.7.2006.
Espletata la CTU grafologica e motivatamente respinte con l’ordinanza del 24.9.2014, e nuovamente nella decisione conclusiva, le richieste di prova testimoniale avanzate dall’opponente e riproposte nelle conclusioni rassegnate, con sentenza n. 698/2016 del 25.6/6.7.2016 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE non ammetteva la prova testimoniale dell’opponente, e basandosi sul contenuto dell’integrazione incarichi preventivi del 23.11.2004 e dell’avviso di parcella del 28.7.2006, delle quali era stata verificata l’autenticità, ricevuti per consegna ed accettazione dal COGNOME, e qualificati come riconoscimenti di debito, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando il COGNOME al pagamento in favore dell’COGNOME COGNOME della minor somma di € 103.200,32 oltre interessi ex D. Lgs. n.231/2002 dal dovuto al saldo, respingeva la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. e condannava il COGNOME al pagamento dei 2/3 delle spese processuali, compensandole per 1/3.
Appellata la sentenza di primo grado, in via principale dal COGNOME, ed in via incidentale dal COGNOME, e disposta la sospensione dell’esecutività della stessa previo rilascio di fideiussione bancaria con ordinanza del 27.9.2016, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, dopo avere disposto con ordinanza del 4.7.2017 la rinnovazione della CTU grafologica e l’espletamento di parte della prova testimoniale articolata dal COGNOME (capitoli 20, 48, 52, 53, 55, 56, 57 e 59), inerente al pagamento in contanti da parte di terzi per conto del COGNOME a favore dell’COGNOME COGNOME di parte del corrispettivo, non ammessa in prime cure, negando invece la prova contraria del COGNOME, dapprima perché asseritamente richiesta tardivamente e poi perché vertente su circostanze negative, con la sentenza n. 54/2019 del 20.2.2019, accoglieva in parte l’appello principale, riducendo la condanna del COGNOME al pagamento del corrispettivo a favore dell’COGNOME. COGNOME di € 42.000,32 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo, ricavando dalla prova testimoniale espletata la prova del pagamento a più riprese in contanti della complessiva somma di € 50.000,00 da parte del COGNOME a favore dell’COGNOME COGNOME, respingeva l’appello incidentale, dichiarava compensate per 2/3 le spese processuali dell’intero giudizio e condannava il COGNOME al pagamento del terzo residuo.
Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a COGNOME NOME il 20/25.9.2019 COGNOME NOME, affidandosi a sei motivi, e resiste il COGNOME con controricorso e ricorso incidentale con due motivi notificato il 25.10.2019, al quale il COGNOME ha replicato con controricorso notificato il 4.12.2019.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..
La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 6.12.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, articolato in tre submotivi, il ricorrente principale lamenta:
in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la nullità dell’ordinanza collegiale del 4.7.2017 e quella conseguente della sentenza impugnata della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE articoli 156, 157, 158 e 159 c.p.c. in coordinato disposto con gli articoli 279 commi 4° e 5° c.p.c. e 359 c.p.c.;
in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la nullità dell’ordinanza collegiale del 4.7.2017 e quella conseguente della sentenza impugnata della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in relazione al combinato disposto RAGIONE_SOCIALE articoli 156, 157, 158 e 159 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE articoli 244 c.p.c. e 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726 e 1417 cod. civ.;
(subordinato a quelli sub a) e b) in relazione all’art. 360 comma primo n.3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE articoli 244 c.p.c. e 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726 e 1417 cod. civ..
Col secondo motivo, articolato in tre submotivi, il ricorrente lamenta:
in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la nullità delle deposizioni dei testi e della sentenza impugnata ai sensi RAGIONE_SOCIALE articoli 156, 157, 158 e 159 cod. civ., 246 c.p.c. e 1269 cod. civ.;
in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE articoli 115 e 116 c.p.c.;
in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.
Con tale motivo il ricorrente si duole che le testimonianze assunte dalla Corte d’Appello siano state valutate, sotto il profilo
dell’attendibilità, senza la dovuta prudenza, ignorando il fatto che da numerosi documenti prodotti e dettagliatamente indicati emergeva uno stato di diffidenza di COGNOME NOME nei confronti dell’COGNOME COGNOME, da quest’ultimo contraccambiato, del tutto incompatibile con l’ipotesi che il COGNOME potesse avere effettuato tramite terzi pagamenti successivi in contanti per € 50.000,00, senza neppure farsene rilasciare ricevuta, ed assume che nel valutare attendibili le deposizioni dei testi COGNOME, COGNOME, COGNOME e di COGNOME NOME la Corte d’Appello non abbia tenuto conto di tutti gli elementi probatori acquisiti.
Col terzo motivo, articolato in due sottomotivi, il ricorrente lamenta:
in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE articoli 183 comma 6° n. 3) c.p.c., RAGIONE_SOCIALE articoli 183 comma 7° e 184 c.p.c., dell’art. 244 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE articoli 345 e 346 c.p.c. e del coordinato disposto RAGIONE_SOCIALE articoli 279 comma 4 e 359 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE articoli 156, 157, 158 e 159 c.p.c.;
(in subordine) in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE articoli 183 comma 6° n. 3) c.p.c., RAGIONE_SOCIALE articoli 183 comma 7° e 184 c.p.c., dell’art. 244 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE articoli 345 e 346 c.p.c. e del coordinato disposto RAGIONE_SOCIALE articoli 279 comma 4 e 359 c.p.c…
Con tale motivo si lamenta la mancata ammissione da parte della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE della prova testimoniale contraria chiesta dal COGNOME nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 3) c.p.c. del 18.1.2016, sulle circostanze di prova orale ammesse in favore della controparte, coi propri testi indicati nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. del 29.12.2015, riproposta nelle conclusioni di primo grado del 16.3.2016 e nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello del 22.12.2016 (pagina 31 lettera b), prova contraria che la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE dapprima, contrariamente
al vero, ha ritenuto non tempestivamente richiesta, e che poi nella sentenza impugnata (pagina 8) ha invece ritenuto tempestivamente richiesta, ma inammissibile perché volta alla dimostrazione di un fatto negativo (con richiamo alla sentenza n. 14854/2013 della Corte di Cassazione. Il ricorrente si duole che la Corte d’Appello abbia fornito sul punto una motivazione meramente apparente, in quanto la sentenza richiamata della Suprema Corte si riferiva in realtà al fatto che non essendo consentita la prova di un fatto negativo, si doveva richiedere la prova positiva del fatto contrario, ma non intendeva certo affermare l’inammissibilità della prova testimoniale contraria diretta su quella ammessa a favore della controparte.
I successivi motivi del ricorso principale, inerenti all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. (quarto motivo), alla violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 917/1986, del D.L. n. 138/2011 convertito con la L. n.148/2011, della L. n.228/2012 e della L. n. 6/1981 e del regolamento Inarcassa in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. (quinto motivo), ed alla violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE articoli 112 c.p.c., 156, 157, 158 e 159 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. (sesto motivo), sono stati avanzati invece dal COGNOME solo in via subordinata rispetto ai primi tre motivi.
Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per il mancato deposito del fascicoletto di raccolta dei documenti e RAGIONE_SOCIALE atti sui quali il ricorso si fonda, ma l’eccezione, basata sul protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione ed il CNF del 17.12.2015, é infondata, in quanto l’art. 366 c.p.c. n. 6) richiede solo che nel ricorso siano indicati specificamente a pena d’inammissibilità gli atti processuali ed i documenti, contratti ed accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, indicazione questa
regolarmente effettuata dal COGNOME ed accompagnata dal deposito cartaceo RAGIONE_SOCIALE atti dei precedenti due gradi di giudizio.
Neppure sussiste la dedotta inammissibilità del ricorso sotto il profilo dell’eterogeneità delle doglianze fatte valere, in quanto le stesse, pur accorpate come sottomotivi in motivi unici, concernenti, quanto al primo motivo, la comune tematica della nullità conseguenziale della sentenza impugnata derivante dall’ammissione e successiva assunzione di prove testimoniali con una motivazione meramente apparente su capitoli totalmente inammissibili, che é stata decisiva per il riconoscimento di un pagamento in contanti tramite terzi da parte del COGNOME in favore del COGNOME per la rilevante cifra di €50.000,00, quanto al secondo motivo, la valutazione di attendibilità dei testimoni escussi in secondo grado, e quanto al terzo motivo, la mancata ammissione della prova testimoniale contraria del COGNOME, sono state formulate compiutamente in modo da poter essere esaminate anche separatamente, senza demandare impropriamente alla Suprema Corte il compito di individuare tra esse gli elementi di fatto e giuridici indicanti la fondatezza del ricorso, ed a ciò va aggiunto che il quarto, quinto e sesto motivo sono stati proposti solo in via subordinata.
I primi due submotivi del primo motivo del ricorso principale di COGNOME NOME, da esaminare congiuntamente, sono fondati.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha ribadito in sentenza, a seguito di riproposizione delle istanze istruttorie nelle conclusioni rassegnate dall’opponente, quanto deciso con ordinanza durante l’istruttoria, e non ha ammesso la prova testimoniale articolata da COGNOME NOME sui capitoli 20, 48, 52, 53, 55, 56, 57 e 59 della memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. con motivazione analitica circa le ragioni di inammissibilità e di irrilevanza della formulazione di tali capitoli (capitolo 20 contrario a prova documentale prodotta da parte attrice; capitoli 48 e 59 perché formulati genericamente e non
circostanziati quanto al luogo ed al periodo delle dazioni di denaro, né quanto all’importo dei singoli versamenti; capitoli 52, 53, 55, 56 e 57 irrilevanti in quanto attinenti a pagamenti non contestati dal COGNOME, come emergente dal riconoscimento compiuto all’udienza del 2.3.2016).
Tale valutazione ha dato luogo al primo specifico motivo di appello del COGNOME, contrastato dalla comparsa di costituzione in secondo grado del COGNOME, che a sua volta aveva riproposto in subordine la prova testimoniale contraria richiesta in primo grado, e la Corte d’Appello con l’ordinanza del 4.7.2017 si é limitata ad indicare che riteneva necessario dare corso all’istruttoria omessa dal primo giudice, rinnovando con altro esperto la CTU grafologica, e ad indicare come ammissibili e rilevanti i capitoli 20, 48, 52, 53, 55, 56, 57 e 59 della memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. di primo grado del COGNOME, senza fornire reale motivazione (mancante poi anche nella sentenza impugnata, che sulla prova diretta del COGNOME si é limitata a rinviare all’ordinanza del 4.7.2017) sulle ragioni che l’hanno indotta a disattendere le puntuali motivazioni di inammissibilità e di irrilevanza che erano state fornite dal giudice di primo grado, che sono state invece confermate per gli altri capitoli di prova testimoniale diretta che erano stati riproposti in secondo grado dal COGNOME, senza neppure indicare i motivi che hanno indotto la Corte d’Appello a questa determinazione differenziata sull’ammissione dei capitoli.
La mera indicazione della prova come ammissibile e rilevante sarebbe stata sufficiente da parte del giudice di primo grado, che é tenuto a motivare solo le ragioni specifiche della mancata ammissione, o quelle di superamento delle specifiche eccezioni sollevate dalla controparte in ordine all’ammissione della prova, ma una volta motivato specificamente il diniego della prova testimoniale nella sentenza di primo grado, tanto da costringere l’originario opponente a riproporre uno specifico motivo di appello
per ottenere l’ammissione dei capitoli di prova testimoniale suddetti, esplicitando le ragioni di critica alle motivazioni di inammissibilità ed irrilevanza addotte dal giudice di primo grado, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, per potere ammettere le prove testimoniali del COGNOME sui capitoli 20, 48, 52, 53, 55, 56, 57 e 59 della memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. di primo grado riproposti, avrebbe dovuto spiegare, almeno succintamente, come potessero considerarsi come fatti suscettibili di prova testimoniale ex art. 244 c.p.c. quelli riportati nei suddetti capitoli (compiutamente riportati nel ricorso in Cassazione), ancorché contrari a documenti, privi di una collocazione spazio -temporale specifica tale da permettere la verifica della rilevanza del giudice e l’articolazione di una prova contraria, o vertenti su circostanze non contestate, e per quale ragione non fossero condivisibili le ragioni di diniego di tale prova addotte dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, mentre non l’ha fatto.
Nel giudizio di appello il COGNOME ha richiesto per ben tre volte la revoca dell’ordinanza del 4.7.2017 che ha ammesso gli indicati capitoli di prova testimoniale del COGNOME, tornando ad eccepire l’inammissibilità delle stesse anche dopo l’escussione dei testimoni, e nel contempo ha invano insistito in via subordinata per l’ammissione della sua prova testimoniale contraria coi testi indicati a prova diretta sui capitoli ammessi in favore della controparte, come richiesto nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 3) c.p.c. del giudizio di primo grado e riproposto nelle conclusioni di primo grado e nella comparsa di costituzione in appello, ma la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE non ha ammesso tale prova contraria, prima erroneamente sostenendo che era stata richiesta dal COGNOME tardivamente, e poi in sentenza affermando che non poteva essere ammessa perché vertente su un fatto negativo, in tal modo violando il principio della parità delle parti, consentendo al solo COGNOME di addurre testimoni per dimostrare l’effettuazione di
pagamenti in contanti di ingenti somme per suo conto a favore dell’COGNOME COGNOME in date e luoghi neppure individuati compiutamente.
L’assunzione delle prove testimoniali, malgrado l’eccepita ed in primo grado riconosciuta inammissibilità, confermata dalla lettura dei capitoli di prova che sono stati compiutamente riportati nel ricorso, ha determinato la nullità ex art. 156 c.p.c. (vedi sulla nullità della testimonianza assunta da un teste del quale sia stata preventivamente eccepita l’incapacità a deporre Cass. sez. un. 6.4.2023 n. 9456) delle testimonianze acquisite sui capitoli 20, 48, 52, 53, 55, 56, 57 e 59 della memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c., che sono atti processuali che devono rispondere a determinate regole di ammissibilità e di tutela del diritto di difesa della controparte, nullità della quale il COGNOME ha manifestato la volontà di avvalersi tornando a contestare l’inammissibilità (equiparabile a contestazione della nullità della deposizione non essendo richieste formule sacramentali secondo Cass. sez. un. 6.4.2023 n. 9456) subito dopo l’assunzione delle prove e nelle conclusioni del giudizio di secondo grado, e riferendosi specificamente a tale nullità nel ricorso in Cassazione, per cui l’impugnata sentenza é nulla oltre che per carenza totale di motivazione in ordine al superamento delle ragioni d’inammissibilità ed irrilevanza dei capitoli di prova testimoniale riconosciuti nella sentenza di primo grado, anche perché si é basata su testimonianze viziate da nullità, aventi carattere decisivo ai fini della prova del pagamento in contanti di complessivi € 50.000,00 da parte del COGNOME a favore dell’COGNOME COGNOME.
L’accoglimento dei primi due submotivi del primo motivo del ricorrente principale, rende superfluo l’esame del terzo submotivo, e comporta l’assorbimento del secondo motivo (relativo alla valutazione senza la dovuta prudenza delle prove testimoniali ammesse dalla Corte d’Appello) e del terzo motivo (relativo alla mancata ammissione della prova testimoniale contraria),
dipendenti entrambi dalla decisione motivata che dovrà essere adottata nel giudizio di rinvio sulla prova testimoniale diretta riproposta dal COGNOME sui capitoli 20, 48, 52, 53, 55, 56, 57 e 59 della memoria ex art. 183 comma 6° n.2) c.p.c. e sulle motivazioni addotte dal giudice di primo grado in ordine all’inammissibilità ed irrilevanza di tale prova, e non vanno esaminati il quarto, quinto e sesto motivo del ricorso principale del COGNOME, che sono stati proposti solo in via subordinata rispetto ai primi tre motivi dello stesso ricorso.
Passando all’esame del ricorso incidentale, col primo motivo il COGNOME si duole, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., della violazione ed errata applicazione dell’art. 2956 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c. in tema di prescrizione presuntiva del credito vantato dall’COGNOME COGNOME
Lamenta il COGNOME, che pur avendo egli sollevato fin dall’atto di opposizione e riproposto col quarto motivo di appello, in secondo grado, l’eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 cod. civ., la Corte d’Appello, confermando sul punto la sentenza di primo grado, l’abbia respinta, sostenendo che tale eccezione non possa essere fatta valere dalla parte che sostenga di avere estinto il debito pagando una somma inferiore a quella richiesta nel giudizio dal creditore, avendo il COGNOME affermato nell’atto di opposizione di avere pagato all’COGNOME l’importo di € 115.231,11 sui 129.138,63 richiestigli in sede monitoria.
Tale motivo é inammissibile ex art. 360 bis n. 1) c.p.c., in quanto la Corte d’Appello, come già il giudice di primo grado, ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (vedi Cass. 15.5.2012 n. 7527; Cass. n. 21107/2009; Cass. n. 22081/2007; Cass. n.2257/1999) e non sono stati addotti elementi che debbano indurre questa Corte a discostarsi da tale orientamento.
Col secondo motivo del ricorso incidentale il COGNOME lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione ed errata applicazione del D. Lgs. n. 231/2002 in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c. in tema di illegittima applicazione RAGIONE_SOCIALE interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002.
Si duole il COGNOME che la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE abbia respinto il suo settimo motivo di appello, inerente all’applicazione al credito dell’COGNOME RAGIONE_SOCIALE interessi previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, decorrenti dal 30° giorno successivo alla costituzione in mora, anziché RAGIONE_SOCIALE interessi legali, benché non si trattasse di una transazione commerciale tra imprese, per essere il COGNOME un semplice committente e l’ingCOGNOME un professionista, con la motivazione dell’esistenza di un’espressa pattuizione delle parti riguardo all’applicazione RAGIONE_SOCIALE interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, non considerando che la clausola relativa a tali interessi era una clausola vessatoria.
Il motivo in esame é inammissibile, sia in quanto quella della vessatorietà della clausola contenuta nell’integrazione incarichi preventivi del 23.11.2004 e nell’avviso di parcella del 28.7.2006 é questione nuova sollevata dal COGNOME per la prima volta nel controricorso e ricorso incidentale in Cassazione, che non era stata proposta nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e neppure nell’atto di appello, sia in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha riconosciuto correttamente applicati tali interessi come interessi convenzionali pattuiti dalle parti nei suddetti atti di riconoscimento di debito, accertati come sottoscritti dal COGNOME, e non come interessi derivanti dall’applicazione diretta del D. Lgs. n. 231/2002. Comunque vi é giurisprudenza consolidata nel senso che la pattuizione di interessi moratori ad un tasso ultralegale non possa farsi rientrare tra le clausole vessatorie (Cass. 9.7.2009 n. 16124; Cass. 27.4.2006 n. 9646).
All’accoglimento dei primi due submotivi del primo motivo del ricorso principale, segue la cassazione con rinvio dell’impugnata sentenza alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, accoglie i primi due submotivi del primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, e respinti i due motivi del ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai submotivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6.12.2023