Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32801 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32801 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/12/2025
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20592/2023 R.G. proposto da
COGNOME NOME, difensore di sé medesimo ed altresì rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE DELLE RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE COMUNE DI GENOVA
– intimati – avverso la sentenza n. 8327/2023 del TRIBUNALE DI NAPOLI, pubblicata il giorno 12 settembre 2023;
udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 22 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIOigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
NOME COGNOME dispiegò opposizione avverso una cartella di pagamento per un importo di euro 137,31 , notificatagli dall’RAGIONE_SOCIALE, per il recupero di un credito del RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE causalmente ascritto a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;
a suffragio della domanda, addusse per quanto qui d’interesse la inesistenza di un idoneo titolo esecutivo nei suoi confronti, per avere avverso il verbale di accertamento dell’infrazione proposto opposizione al AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE, sulla quale non l’ad ita autorità amministrativa non aveva adottato alcun provvedimento;
all’esito del giudizio di prime cure svolta nell’attiva resistenza dell’ente creditore e dell’agente della riscossione il Giudice di pace di Napoli rigettò la domanda dell’opponente ;
la decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto da NOME COGNOME, condannando questi alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado in favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e compensando le spese tra l’opponente ed RAGIONE_SOCIALE ;
più in particolare, il Tribunale partenopeo ha ritenuto indimostrata da parte opponente la instaurazione del procedimento amministrativo dinanzi al AVV_NOTAIO, in quanto sulla copia del ricorso prodotta non era « indicato alcun numero di protocollo in entrata » e poiché non vi era prova che le copie della raccomandata indirizzata al Comando di polizia municipale di RAGIONE_SOCIALE e dell’avviso di ricevimento fossero « riferibili proprio al suindicato ricorso »;
ricorre per cassazione NOME COGNOME, per quattro motivi; non svolgono difese nel giudizio di legittimità, benché ritualmente evocati, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
i l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al se condo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
AVV_NOTAIOiderato che
il ricorso è articolato in quattro motivi;
il primo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ., degli artt. 1335, 2697 e 2948 cod. civ., dell’art. 203 codice della strada e dell’art. 111 Cost.;
r.g. n. 20592/2023 AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
il motivo censura la ritenuta mancata prova della proposizione del ricorso al AVV_NOTAIO avverso il verbale di accertamento dell’infrazione: assume -in sintesi -che « la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere l’invio e la conoscenza dell’atto, mentre l’onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l’atto spetta al destinatario » e rileva come nella specie una dimostrazione di tal fatta non era stata offerta dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
il secondo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ. nonché dell’art. 111 Cost.;
« in relazione al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, ai fini della domanda di condanna in solido dei convenuti RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE » al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese stesse, il ricorrente critica la sentenza nella parte in cui afferma che « l’appellato concessionario è esente da responsabilità processuale, in quanto del tutto estraneo alla fase di formazione del titolo » su detto rilievo poi fondando la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese tra il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE;
il terzo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché dell’art. 111 Cost., sostiene l’erroneità della statuizione di condanna alle spese del doppio grado in favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in quanto disposta in difetto di un ‘impugnazione incidentale dell’ente avverso la pronuncia di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese emessa con la sentenza di primo grado;
con il quarto, ancora per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., si invoca la caducazione del capo di sentenza relativo alle spese quale effetto della riforma della stessa per i precedenti motivi di impugnazione di legittimità;
il primo motivo è fondato;
pur dopo sporadiche pronunce di tenore dissonante, questa Corte, con orientamento che oramai può dirsi consolidato, ha chiarito che la consegna di un plico raccomandato al domicilio del destinatario, risultante dall’avviso di ricevimento, fa presumere, ai sensi dell’art.
1335 cod. civ., in conformità al principio della c.d. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (così, con intento nomofilattico, Cass. 22/06/2018, n. 16528, alla quale si fa adesiva relatio , anche ai sensi dell’art. 118, primo comma, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ.; tra i successivi arresti nella medesima direzione cfr., ex aliis , Cass. 26/11/2019, n. 30787; Cass. 14/07/2020, n. 14941; Cass. 13/08/2020, n. 17029; Cass. 12/01/2021, n. 237; Cass. 15/01/2025, n. 964);
a questo indirizzo non risulta invero conforme la pronuncia gravata, la quale ha considerato inidonea a dimostrare la proposizione del ricorso in via amministrativa la produzione di copia dell’atto (diretto al AVV_NOTAIO), della busta di spedizione della raccomandata (indirizzata alla Polizia Municipale del RAGIONE_SOCIALE accertatore) e dell’avviso di ricevimento di essa, senza in alcun modo valutare il contegno processuale serbato dal RAGIONE_SOCIALE in giudizio (in specie, la operata o meno contestazione in ordine al contenuto del plico raccomandato);
in accoglimento del primo motivo, va quindi disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo esame della causa, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato;
resta assorbito il vaglio RAGIONE_SOCIALE ulteriori doglianze, dovendo il giudice del rinvio provvedere, in conformità al principio della soccombenza apprezzato con riguardo all’esito del la lite, a nuova regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio , tenendo conto della veste di necessario legittimato passivo che l’agente della riscossione assume nelle cause di opposizione alla riscossione di crediti non tributari (cfr. Cass. 06/11/2023, n. 30777; Cass. 12/02/2024, n. 3870);
al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità;
AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
p. q. m.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, al quale demanda altresì di provvedere alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di AVV_NOTAIOiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 22 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME