Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33173 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33173 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 19737/2022 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Palermo, alla INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, con sede in Palermo, alla INDIRIZZO; nonché COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME, presso il cui domicilio digitale (EMAIL; EMAIL) elettivamente domiciliano.
–
contro
ricorrenti –
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui domicilio digitale (EMAIL) elettivamente domicilia.
-controricorrente –
e
COGNOME NOME.
–
intimato – avverso la sentenza, n. cron. 917/2022, della CORTE DI APPELLO DI PALERMO pubblicata in data 25/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/11/2023
dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto notificato il 18 maggio 2010, NOME COGNOME citò NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali soci della RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), nonché NOME COGNOME, quale preteso amministratore e socio di fatto della RAGIONE_SOCIALE medesima, innanzi al Tribunale di Palermo, chiedendo che fosse riconosciuta la sua qualità di socia, in ragione di 1/3, dell’attuale capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a far tempo dalla fine dell’anno 2000 e, in via subordinata, di disporre, in forza dell’art. 2932 cod. civ., il trasferimento della quota di 1/3 del capitale sociale in capo all’attrice, con la corrispondente riduzione della misura di 1/9 per ciascuno dei soci NOME, NOME, NOME COGNOME e, in ogni caso, di dichiarare responsabili, in solido, NOME, NOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, anche quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, dei danni derivanti dalla mancata colpevole esecuzi one dell’accordo avente ad oggetto la cessione della quota sociale, nonché dalla mala gestio della RAGIONE_SOCIALE, la cui quantificazione si riservava di chiedere in separato giudizio.
1.1. Si costituirono NOME, NOME e NOME COGNOME, concludendo per il rigetto delle avverse domande e chiedendo, in subordine, di dichiararne la prescrizione e di condizionare il trasferimento della quota al pagamento del controvalore ai soci e di c ondannare l’attrice al pagamento dei conferimenti in misura proporzionale alle quote alla stessa trasferite.
1.1.1. Si costituì, inoltre, NOME COGNOME, concludendo il rigetto delle domande di controparte nei sui confronti perché improcedibili, inammissibili ed infondate in fatto e in diritto.
1.1.2. In corso di causa, spiegò intervento, ex art. 105, comma 2, cod. proc. civ., NOME COGNOME, in adesione alle domande dell’attrice, nei confronti di tutti i convenuti, chiedendo l’accoglimento delle domande formulate in atto di citazione.
1.2. Espletata l’istruttoria, l’adito tribunale, con sentenza del 4 marzo 2015, n. 422, rigettò le domande di NOME COGNOME, dichiarò inammissibile l’intervento di NOME COGNOME e compensò interamente le spese di lite.
Il gravame promosso da questi ultimi avverso la descritta decisione fu respinto dalla Corte di appello di Palermo, con sentenza del 25 maggio 2022, n. 917, resa nel contraddittorio con tutti gli originari convenuti.
2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella Corte: i ) considerò inammissibile il secondo motivo di gravame con cui NOME COGNOME aveva contestato al primo giudice di avere valutato erroneamente la fattispecie e rigettato la sua domanda di riconoscimento della qualità di socia della RAGIONE_SOCIALE. Osservò, in proposito, che, « Nel caso di specie, il Tribunale ha motivato il rigetto della domanda ritenendo non sufficientemente dimostrato l’acquisto della COGNOME della qualità di socio della coop erativa, in quanto, oltre a difettare la prova di elementi concludenti dell’esistenza del vincolo sociale, da valutare con particolare rigore nel caso di partecipazione di familiari, mancava il rispetto dei requisiti formali per il tipo societario di che trattasi, cioè di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per cui l’art. 2528 cod. civ. impone particolari requisiti per l’ammissione di un nuovo socio, che deve passare per il vaglio dell’organo amministrativo, che, nella specie, non poteva ravvisarsi nella mera accettazione di una somma di denaro da parte del presidente della RAGIONE_SOCIALE, sig. NOME COGNOME. L’appellante non ha sottoposto a censura la sentenza nella parte in cui, con motivazione che è senza dubbio idonea a giustificare la pronuncia di rigetto della domanda, ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova dell’esistenza della delibera di ammissione del nuovo socio adottata dalla RAGIONE_SOCIALE »; ii ) ritenne il medesimo motivo, « oltre che inammissibile, comunque infondato », non essendo stat a fornita dall’originaria attrice la rigorosa prova (basata su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l’intervento del familiare possa essere motivato dalla affectio familiaris e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all’attività commerciale) richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabilità di un vincolo societario tra consanguinei; iii ) giudicò « infondati il
primo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo di gravame con cui l’appellante lamenta l’insufficienza della fase istruttoria, la mancata ammissione di documenti rilevanti disponibili dopo la chiusura dell’istruttoria e l’errata valutazione del materiale probatorio. Il Tribunale, infatti, ha rigettato le richieste istruttorie (interrogatorio formale dei convenuti e ammissione di c.t.u.), perché irrilevanti ai fini del decidere e perché la c.t.u. si presentava esplorativa, dato che lo scenario di commissione di pagamenti diversi (non quindi interpretabili come apporti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) faceva ritenere sussistente la volontà dei fratelli COGNOME (eredi di NOME COGNOME) di dare corso ad una complessiva sistemazione dei rispettivi rapporti obbligatori di natura successoria, mentre nessuna prova si evinceva di una partecipazione dell’attrice all’attività sociale della RAGIONE_SOCIALE ». Diede ampiamente conto, inoltre, delle ragioni di ribadita irrilevanza delle circostanze dedotte negli articolati di prova e della invocata c.t.u.; iv ) considerò « infondata la censura con la quale l’appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto tardive le istanze istruttorie avanzate all’udienza del 10 marzo 2014 dopo che l’istruzione era stata chiusa. », rimarcando che, « per quanto attiene alla richiesta di produzione delle relazioni contabili, l’appellante, nel richiedere la rimessione in termini, avrebbe dovuto allegare previamente l’impedimento alla produzione tempestiva nel rispetto dei termini di cui all’art. 183 c.p.c. assegnati dal giudice, offrendo altresì la prova di tale circostanza, il che non è avvenuto nel caso di specie, atteso che, come rilevato dal Tribunale, trattandosi di relazioni tecniche di parte non vi era estraneità dell’attrice quanto alla loro formazione »; v ) sostenne, poi, che, « Fermo quanto sopra, dall’esame degli atti emerge che la causa è stata adeguatamente istruita e dalla deposizione dei testi è emerso che la COGNOME non aveva mai rivestito un ruolo gestorio o finanzia rio all’interno della RAGIONE_SOCIALE e che non aveva mai chiesto di visionare la contabilità della RAGIONE_SOCIALE e che non aveva mai eseguito versamenti quale socia della RAGIONE_SOCIALE. È inoltre emerso che NOME COGNOME non aveva mai partecipato alle assemblee dell a RAGIONE_SOCIALE, come risultava dai verbali dell’assemblea e dalla contabilità, dove non c’era nulla di riferibile a lei. Anche le scritture contabili, i cui stralci sono riportati in atto di citazione in appello, non dimostrano in alcun modo che siano stati attribuiti utili ad NOME COGNOME, né che la stessa abbia effettuato versamenti in conto di futuro aumento di capitale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Quanto alla mancata ammissione della prova testimoniale con NOME COGNOME, è evidente che lo stesso, essendo intervenuto nel giudizio ed essendone divenuto parte ed avendo proposto anche un altro giudizio autonomo contro la RAGIONE_SOCIALE, era titolare di un interesse
che lo coinvolgeva nel rapporto controverso che gli impediva di potere deporre come teste. Gli articolati della prova testimoniale relativi a COGNOME NOME in ogni caso erano inconducenti ai fini del decidere, vertendo su circostanze irrilevanti a fornire la prova dell’ammissione di NOME COGNOME nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Dunque, in conclusione, correttamente il Tribunale ha concluso, all’esito dell’attività istruttoria, che i pagamenti fatti dall’appellante alla RAGIONE_SOCIALE a r. l. non assumevano valenza univoca, rispetto agli elementi indefettibili della figura societaria costituiti dal fondo comune e dalla affectio societatis. Quanto alle promesse di cessione delle quote o dei beni della RAGIONE_SOCIALE provenienti dall’ing. COGNOME, pur essendo emersa la circostanza che vi fosse una generica disponibilità dei tre soci della RAGIONE_SOCIALE a cedere alla COGNOME le quote della coo perativa, l’offerta poi non si perfezionò come risulta anche dalla deposizione del teste COGNOME »; vi ) disattese il terzo motivo di gravame, con cui NOME COGNOME aveva lamentato l’omessa pronuncia e comunque la mancata considerazione sugli elementi probatori in ordine alla qualità di socio occulto ed amministratore di fatto dell’ing. COGNOME. Espose, sul punto, che « ai fini della prova dell’esistenza di un socio occulto, l’ affectio societatis può essere dedotta da molteplici elementi indiziari, ma quando si intenda riscostruire un rapporto societario tra parenti stretti, il vaglio degli elementi probatori deve essere particolarmente rigoroso e idoneo a superare il fatto che essi possano trovare giustificazione nella diversa ipotesi dell’ affectio familiaris. Nella specie, è di tutta evidenza che i consistenti apporti finanziari dell’ing. COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE costituita dai suoi tre figli sono stati effettuati a titolo di liberalità non essendovi prova che lo stesso avesse svolto attività per conto della RAGIONE_SOCIALE o che ne percepisse gli utili »; vii ) ritenne che l’ottavo motivo di gravame, concernente il rigetto della domanda risarcitoria dell’originaria attrice, doveva considerarsi assorbito per effetto del mancato accoglimento dell’istanza di quest’ultima rivolta a vedersi riconosciuta la qualità di socia della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, comunque, non le avrebbe attribuito la legittimazione a proporre l’azione sociale, spettante esclusivamente alla RAGIONE_SOCIALE.
Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.. Hanno resistito, con distinti controricorsi, NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME (in proprio e quale presidente del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE), NOME COGNOME e NOME COGNOME. È rimasto solo intimato, invece, NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso, tutti preceduti dalla comune premessa dell’affermata denunciabilità, in Cassazione, del vizio cd. di sussunzione, prospettano, rispettivamente:
« Violazione e lesione dei principi del contraddittorio costituzionalmente garantiti (art. 24, comma 2, e art. 111 Costituzione) per assoluto difetto di sussunzione (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.); conseguente nullità della sentenza ». Muovendo dal rilievo che « La Corte di merito, con evidente intento preconcetto, ha ritenuto di pronunciarsi in modo analogo a quanto statuito dal Tribunale, evitando, in tal modo, l’ammissibilità di un ricorso in Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c . », si assume che « La valutazione del merito della controversia è del tutto illegittima per assoluta mancanza di una corretta sussunzione e violazione dei principi costituzionali che disciplinano il processo ». In particolare, secondo la ricorrente, l’errata sussunzione sarebbe consistita: a ) nel diniego di mezzi istruttori e di deposito documenti; b ) nella falsa rappresentazione delle risultanze delle prove testimoniali esperite; c ) nella mancata considerazione di una prova documentale di primaria rilevanza ai fini del decidere, formatasi nel corso del giudizio, da ravvisarsi nella contabilità per la realizzazione della cantina della RAGIONE_SOCIALE;
II) « Violazione dell’art. 115 c.p.c., per aver omesso di giudicare in virtù delle numerose prove raggiunte per mancata contestazione, e quindi con valore di prove legali, applicando i poteri discrezionali, anziché quelli imposti dalla norma imperativa (art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c.); violazione dell’art. 2709 c.c., per avere omesso di considerare le prove, contro la RAGIONE_SOCIALE, figuranti nella contabilità della cantina sociale (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.); violazione degli artt. 24, comma 2, e 111 Cost., per aver gravemente leso il contraddittorio (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) ». Si ascrive alla corte di appello di non aver posto a fondamento della decisione i fatti dedotti da NOME COGNOME e non contestati, in modo specifico, dalle altre parti;
III) « Violazione dell’art. 2729 c.c., per aver taciuto ed omesso di considerare gli elementi gravi, precisi e concordanti risultanti dagli atti del giudizio, che provano: a) l’assenso di tutti i soci/amministratori della RAGIONE_SOCIALE all’ingresso di socia per 1/3 del capitale sociale e al mantenimento ininterrotto di tale status della AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME; b) la qualità di socio ed amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE da parte dell’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. Assoluto difetto di sussunzione. Violazione degli artt. 24, comma 2, e 111 Cost., per lesione del principio del contraddittorio (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.) ».
Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano inammissibili nel loro complesso.
2.1. Innanzitutto, nessuna di esse censura specificamente il già riportato assunto ( cfr ., nella sua parte corrispondente, il § 2.1. dei ‘ Fatti di causa ‘, da intendersi qui riprodotto) della Corte palermitana che ha confermato il giudizio del Tribunale di inammissibilità della domanda principale di NOME COGNOME, volta ad ottenere il riconoscimento della sua qualità di socia della RAGIONE_SOCIALE, stante la dichiarata omissione della prova sull’esistenza della delibera di gradimento da parte dell’organo amministrativo della RAGIONE_SOCIALE.
2.1.1. Né, a tal carenza, possono supplire le argomentazioni svolte dalla ricorrente nella sua memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. ( cfr . pag. 3-5), atteso che: i ) come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le memorie di cui agli artt. 380bis e 380bis .1 cod. proc. civ. non possono contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte ( cfr., ex multis , Cass. n. 30878 del 2023; Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016; Cass., SU, n. 11097 del 2006); ii ) le argomentazioni suddette, lungi dal confrontarsi con la riportata decisione della corte territoriale, si riferiscono alle contestazioni mosse alla precedente decisione adottata, sul medesimo punto, dal tribunale.
2.2. Giova ricordare, poi, che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr . Cass. n. 28385 del 2023; Cass. n. 26789 del 2023; Cass. n. 16541 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 9014 del 2023; Cass. n. 2413 del 2023; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018). È opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente ( cfr ., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: i ) non integra violazione, né falsa applicazione di norme
di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; ii ) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ( cfr . Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); iii ) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito ( cfr . Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
2.2.1. Come puntualizzato da Cass. nn. 16303, 11299 e 28385 del 2023 ( cfr . nelle rispettive motivazioni), inoltre, un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 cod. proc. civ. può porsi solo allorché la parte ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge ( cfr . Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che « è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. »). Va ribadito, altresì, che: i ) il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ., se solleva la parte dall’onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude, tuttavia, che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento ( cfr . Cass. n. 10628 del 2023); ii ) secondo pacifico insegnamento, il principio di non contestazione opera in relazione a fatti, e non già ai documenti prodotti ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 12748 del 2016; Cass. n. 22055 del 2017; Cass. n.3306 del 2020; Cass. n. 8813 del 2020; Cass. n. 2439 del 2022; Cass. n. 4681 del 2023), che siano stati chiaramente e specificamente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l’opportunità: pertanto, la parte che lo deduca in sede di impugnazione è tenuta ad indicare puntualmente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e la specificità
e se la controparte abbia avuto occasione di replicare ( cfr . Cass. n. 4681 del 2023); iii ) nel giudizio di appello, la contestazione di aspetti rilevanti in fatto è preclusa solo qualora sia stata già acquisita al processo, in virtù del principio di non contestazione, una componente fattuale del fondamento della domanda; pertanto, per far valere in sede di legittimità la preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione, in quanto proposta per la prima volta in appello, ma occorre allegare l’esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado, a seguito della mancata contestazione, che può essere anche generica, in presenza di una allegazione generica ( cfr . Cass. n. 4747 del 2023); iv ) l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte medesima, è funzione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione ( cfr . Cass. n. 27490 del 2019; Cass. n. 10182 del 2007; Cass. n. 27833 del 2005), oggi in nessun modo denunciato. Spetta, infatti, solo al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto a lui riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte ( cfr . Cass. n. 27490 del 2019; Cass. n. 3680 del 2019).
2.2.2. È configurabile, invece, una violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. ove il giudice abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione ( cfr . Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, « ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione »; Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse ( cfr . Cass. 24434 del 2016).
2.2.3. In altri termini, la valutazione degli elementi istruttori costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di
merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione ( cfr . Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione). Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 cod. proc. civ., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), peraltro, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti ( cfr . Cass., SU, n. 20867 del 2020): il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati ( cfr . Cass. n. 11176 del 2017).
2.2.4. Merita di essere ricordato, pure, che: i ) allorquando l’indagine sia diretta ad accertare se il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo (tali dovendosi correttamente qualificare quelli oggi ascritti dalla odierna ricorrente alla decisione qui impugnata), la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale ( cfr . Cass. n. 28385 del 2023 Cass., SU, n. 20181 del 2019; Cass. n. 1738 del 1988; Cass., SU, n. 3195 del 1969); ii ) questa Corte ( cfr . anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 28385 del 2023; Cass., SU, n. 20181 del 2019; Cass. n. 2771 del 2017)) ha già condivisibilmente affermato che la stessa, allorquando sia denunciato un error in procedendo , essendo anche giudice del fatto, ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; ma con la precisazione che, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio , è necessario una sollecitazione del potere di accertamento del vizio e cioè che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il ” fatto processuale ” di cui richiede il riesame. Sicché il corrispondente motivo in tanto è ammissibile ove contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni ed i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale. Infatti, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte allegarli ed indicarli ( cfr . Cass. n. 28385 del 2023; Cass. n. 978 del 2007).
2.3. Con riguardo, invece, alle caratteristiche della prova presuntiva (atteso quanto dedotto con il terzo motivo di ricorso), è utile rimarcare che, come può leggersi nella motivazione di Cass. n. 4784 del 2023 ( cfr., amplius , pag. 17 e ss.), essa si configura come mezzo per la cognizione mediata ed indiretta di fatti controversi, costituendo, pertanto, un mezzo di prova critica in relazione al quale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice la formulazione dell’inferenza dal
fatto noto a quello ignoto. Più specificamente, affinché si possa conseguire la prova del fatto ignoto, l’art. 2729 cod. civ. richiede che gli elementi presuntivi siano gravi, precisi e concordanti, venendo meno, in caso contrario, la garanzia di ragionevole certezza circa la verità del fatto stesso. Tali requisiti rappresentano i presupposti per il valido impiego del ragionamento inferenziale, dovendosi escludere che, in loro assenza, le presunzioni stesse possano fornire al giudice la piena prova del fatto ignoto. In quest’ottica, come condivisibilmente puntualizzato da Cass. n. 9054 del 2022, « la deduzione del vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ., suppone allora un’attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito – assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato – risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando si concreta, invece, o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, primo comma (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). In questi casi, la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti , e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti. Terreno che, come le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbia omesso l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non
potendo esso individuarsi solo nell’omessa valutazione di una risultanza istruttoria ». In definitiva, dunque, in tema di prova per presunzioni, spetta al giudice di merito non solo la valutazione dell’opportunità di fare ricorso alla stessa, ma anche l’individuazione dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e l’accertamento della rispondenza degli stessi ai prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza: il relativo apprezzamento costituisce un giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione, la cui denuncia non può risolversi, peraltro, nella mera prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo ( cfr . Cass. n. 27070 del 2022; Cass. n. 20421 del 2022; Cass. n. 5279 del 2020; Cass. n. 1234 del 2019; Cass. n. 1715 del 2007).
2.4. Alla stregua dei princìpi tutti fin qui esposti, pienamente condivisi dal Collegio, le odierne doglianze di NOME COGNOME si rivelano complessivamente inammissibili perché si risolvono, sostanzialmente, nell’evidente suo tentativo di ottenere (peraltro invocando accertamenti di carattere chiaramente fattuali, notoriamente non consentiti a questa Corte), sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge (anche processuale), una diversa valutazione dell’intero compendio probatorio (prove documentali ed orali) già ponderato, pure in relazione alla irrilevanza di una parte di esso, dalla corte territoriale, la quale, come si è già detto, ha espressamente ritenuto (oltre che non specificamente contestata la decisione del tribunale nella parte già evidenziatasi nei precedenti §§ 2.1. e 2.2. di questa motivazione): i ) non fornita dall’originaria attrice la rigorosa prova (basata su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l’intervento del familiare possa essere motivato dalla affectio familiaris e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all’attività commerciale) richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabilità di un vincolo societario tra consanguinei; ii ) che, dall’esame degli atti di causa, era emerso che « la RAGIONE_SOCIALE non aveva mai rivestito un ruolo gestorio o finanziario all’interno della RAGIONE_SOCIALE e che non aveva mai chiesto di visionare la contabilità della RAGIONE_SOCIALE e che non aveva mai eseguito versamenti quale socia della RAGIONE_SOCIALE. È inoltre emerso che NOME COGNOME non aveva mai partecipato alle assemblee della RAGIONE_SOCIALE, come risultava dai verbali dell’assemblea e dalla contabilità, dove non c’era nulla di riferibile a lei. Anche le
scritture contabili, i cui stralci sono riportati in atto di citazione in appello, non dimostrano in alcun modo che siano stati attribuiti utili ad NOME COGNOME, né che la stessa abbia effettuato versamenti in conto di futuro aumento di capitale della RAGIONE_SOCIALE ».
2.4.1. Così procedendo, tuttavia, ella dimentica totalmente non solo i già descritti limiti e le precise modalità di prospettazione delle violazioni degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., e dell’art. 2729 cod. civ., ma, soprattutto, che: i ) non è censurabile, in sede di legittimità, il giudizio espresso dal giudice di merito sulla superfluità della prova testimoniale dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice -come accaduto nella specie ( cfr . pag. 6-8 della sentenza qui impugnata) -abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di avere già raggiunto, in base all’istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione ( cfr . Cass. n. 8396 del 1993; Cass. n. 24523 del 2015; Cass. n. 17004 del 2018). La scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione, invero, è rimessa all’apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione (qui nemmeno specificamente dedotto) e non della violazione di legge ( cfr . Cass. n. 17004 del 2018; Cass. n. 21603 del 2013), altresì rammentandosi che proprio la suddetta facoltà di scelta consente al giudice di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni ( cfr . Cass. n. 13485 del 2014). Neppure sono ravvisabili violazioni di norme costituzionali ed eurounitarie, dovendosi ricordare, che in tema di prova, non può essere invocata la lesione dell’art. 6, comma 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo al fine di censurare l’ammissibilità di mezzi di prova concretamente decisa dal giudice nazionale, spettando esclusivamente a quest’ultimo valutare gli elementi di prova già acquisiti e la pertinenza di quelli di cui una parte chiede la ammissione ( cfr . Cass. n. 13603 del 2011; Cass. n. 17004 del 2018); ii ) con valutazione di merito che, in quanto adeguatamente motivata, non è censurabile nel presente giudizio e si fonda sull’esame delle circostanze dedotte nel mezzo istruttorio richiesto, la corte territoriale ha confermato essere « prive di rilievo le circostanze dedotte negli articolati di prova » e « del pari irrilevante la richiesta di c.t.u. » ( cfr . pag. 6 della menzionata sentenza): ciò, evidentemente, in quanto
inidonee a dimostrare l’avvenuto acquisto della qualità di socia della RAGIONE_SOCIALE come invocata da NOME COGNOME. In proposito, basta rimarcare, da un lato, che l’indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all’adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l’avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 cod. proc. civ., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un’inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell’articolazione probatoria ( cfr. Cass. n. 3280 del 2008; Cass. n. 14634 del 2018); dall’altro, che, come si è già anticipato, il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico ( cfr. Cass. n. 34189 del 2022); iii ) l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, l’omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la decisione non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è ammessa la possibilità di censurare che la prova di un dato fatto sia stata tratta o negata dall’apprez zamento o dalla obliterazione di un determinato elemento istruttorio, atteso che una tale critica ha ad oggetto non già un fatto storico, ma la stessa attività di valutazione del corredo probatorio, che solo al giudice di merito compete ( cfr . Cass. n. 28390 del 2023; Cass. n. 10599 del 2021); iv ) « Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un fatto controverso e decisivo della lite e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza, e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa » ( cfr . Cass. n. 31999 del 2022); v ) sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza
dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità ( cfr . Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021); vi ) sono rimaste prive di puntuale contestazione le specifiche ragioni ( cfr . pag. 7 della sentenza impugnata) per c ui la corte d’appello ha disatteso l’istanza di rimessione in termini della odierna ricorrente relativamente alle istanze istruttorie ritenute tardive dal tribunale perché formulate all’udienza del 10 marzo 2014, dopo che l’istruzione era stata chiusa; vii ) la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato ( cfr . Cass. n. 326 del 2020; Cass. n. 9461 del 2010; Cass. n. 15219 del 2007; Cass. n. 4660 del 2006); viii ) il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione ( cfr . Cass. n. 27522 del 2023; Cass. n. 16541 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023, Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022); ix ) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente
prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge ( cfr. ex multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 27522 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). Né potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 14595 del 2023; Cass. n. 17578 del 2023; Cass. n. 27522 del 2023; Cass. n. 30878 del 2023).
3. In conclusione, l’odierno ricorso di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico, in forza del principio di soccombenza, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute esclusivamente da ciascuna delle due parti controricorrenti costituitesi, dandosi atto, altresì, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalle due parti controricorrenti costituitesi, che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 6.000,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della