Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29558 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29558 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 22267 -2021 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso con l’AVV_NOTAIO, giusta procura allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa con l’ AVV_NOTAIO, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1160/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 9/6/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/10/2023 dal consigliere COGNOME; lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
1. Con citazione notificata in data 4/10/06, NOME COGNOME e, quale erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME convennero dinanzi al Tribunale di Livorno, sez. di Piombino, la RAGIONE_SOCIALE, esponendo che erano proprietari di un fabbricato ubicato nel Comune di San Vincenzo, accessibile dalla INDIRIZZO tramite due strade poderali ed una traversa terminale larga circa otto metri su cui gravava servitù di passaggio sorta per destinazione del padre di famiglia; lamentarono quindi che, fin dal 1982, la società convenuta avesse turbato il loro possesso riducendo progressivamente la sede stradale ad una larghezza percorribile di poco più di tre metri e alterando, tra l’altro, il regolare deflusso delle acque, con conseguenti allagamenti del loro fondo; sostennero, producendo una relazione tecnica, che la società convenuta si fosse appropriata di mq 1085 di terreno non suo, impedendo il doppio senso di marcia e chiesero perciò fosse ordinata alla società la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e la cessazione di ogni turbativa all’esercizio della servitù, oltre al risarcimento dei danni asseritamente subiti.
RAGIONE_SOCIALE eccepì l’esistenza di un giudicato esterno, contenuto nella sentenza n. 197/2005 del Tribunale di Livorno, nonché la prescrizione del diritto di servitù per non uso ventennale.
Con sentenza n.122/12 il Giudice di primo grado respinse tutte le domande attrici in quanto non provate, nonché l’eccezione di
prescrizione sollevata dalla convenuta, ritenendola priva di supporto probatorio.
Il giudice di prime cure ritenne decisiva la dichiarazione di NOME COGNOME, all’udienza del 20.6.94, resa innanzi alla Pretura di Livorno, nel procedimento R.G. n.790/86, svolto tra le stesse parti, poi interrotto, secondo la quale egli avrebbe comunque sempre utilizzato la strada come esistente e dunque nella consistenza ridotta, senza mai utilizzare la parte che, a suo avviso, era stata poi recintata illegittimamente dalla RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n.1160/21, la Corte d’ appello di Firenze rigettò l’impugnazione di NOME e NOME COGNOME, ritenendo non provata l’estensione e la modalità di esercizio del passaggio degli attori, come allegato in citazione, sulla strada oggetto di causa, non essendo ciò desumibile né dall’atto di provenienza, né dalle dichiarazioni rilasciate dai testimoni escussi in primo grado che avevano, invece, confermato che da sempre la larghezza della strada era stata di soli tre metri.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, nella qualità di erede anche di NOME COGNOME, deceduto nelle more del giudizio, affidandolo a due motivi; RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’ art.2909 cod. civ. e dell’ art.324 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di rilevare l’intervenuto giudicato esterno rappresentato dalla sentenza n.197/05 del Tribunale di Livorno, resa all’esito del giudizio R.G.n.2077/04 svolto tra le stesse parti.
1.1. Il motivo è infondato.
La Corte territoriale , che ha dato atto dell’eccezione di un giudicato esterno esistente tra le parti opposto dalla convenuta RAGIONE_SOCIALE, dopo aver escluso la possibilità di accertare la larghezza della strada sulla base dei titoli, ha rilevato che la c.t.u. esperita nel giudizio R.G.n.780/96, addotta da parte attrice a sostegno della sua pretesa, in realtà si fondava sull’equivoco tra la larghezza del percorso carrabile destinato al transito, stabilita proprio in tre metri e quella dell ‘intera sede stradale, perché era stata tenuta a riferimento la rappresentazione del tracciato nelle mappe catastali che comprendeva anche l’ampiezza del le banchine e delle fosse di scolo.
Nel prospettare la violazione del giudicato, il ricorrente non si confronta con questa motivazione e non considera che proprio la sentenza n. 197/05 del Tribunale di Livorno ha accertato che l’ampiezza della strada era di originari ml 7.50 , ma ha anche esplicitamente fondato il suo accertamento sulle mappe catastali come esaminate dal c.t.u., con ciò riferendosi al tracciato comprensivo delle banchine e delle fosse di scolo, proprio tenuto in conto dalla Corte territoriale.
Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli art. 1065 e 1079 cod. civ., per non avere la Corte considerato che la prova del diritto di servitù può essere fornita con ogni mezzo e che tale prova era stata fornita tramite le due c.t.u. versate in atti ed espletate in altri procedimenti tra le stesse parti.
2.1. Il motivo è inammissibile perché si risolve in una richiesta di rivalutazione in merito degli elementi probatori non valorizzati dal Giudice di merito, preclusa in sede di legittimità in cui lo scrutinio
sulla motivazione è strettamente limitata nei confini del n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. .
La Corte territoriale, invero, ha esaminato «ogni mezzo» utilizzato per l’istruzione: i titoli, ritenendoli non esaustivi sul punto, le dichiarazioni dei testi, le due c.t.u. e, attraverso la seconda c.t.u., il contenuto delle mappe catastali.
Per principio consolidato, la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante – costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (in ultimo, Cass. Sez. 3, n. 37382 del 21/12/2022).
Il ricorso è perciò rigettato, con conseguente condanna del ricorrente NOME COGNOME al rimborso delle spese processuali in favore della RAGIONE_SOCIALE, come liquidate in dispositivo in relazione ai parametri per le domande di valore indeterminabile.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente NOME COGNOME al rimborso delle spese processuali in favore della RAGIONE_SOCIALE, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, c omma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda