Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14460 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14460 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32780/2019 R.G. proposto
da
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE,
-intimati –
Oggetto: Oggetto: Lavoro
pubblico contrattualizzato
–
Medici specializzandi
–
Tardivo
recepimento
direttive
unionali
–
Risarcimento
–
Prescrizione
–
Interruzione – Prova
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 16/04/2024 CC
avverso la depositata il 09/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
sentenza della Corte d’appello Roma n. 2378/2019 giorno
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 2378/2019, pubblicata in data 9 aprile 2019, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione degli appellati RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza ex art. 702 -bis c.p.c. del Tribunale di Roma in data 7 ottobre 2016, la quale, a propria volta, aveva respinto -perché prescritta -la domanda del medesimo NOME COGNOME -medico specializzatosi negli anni tra il 1984 ed il 1987 -volta a conseguire il risarcimento per mancata attuazione RAGIONE_SOCIALE Direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE.
La Corte d’appello, infatti, dopo aver premesso che la pretesa dell’appellante era soggetta a termine di prescrizione decorrente dal 27 ottobre 1999, ha rilevato che detto termine era stato sicuramente interrotto in data 2 agosto 2001 ma che il ricorso ex art. 702bis c.p.c. innanzi il Tribunale di Bari era stato depositato solo ‘nel settembre 2012’ , e quindi quando il termine di prescrizione era ormai decorso.
La Corte territoriale, poi, ha escluso che sussistesse adeguata prova di un ulteriore atto interruttivo -costituito da una raccomandata spedita il 15 giugno 2011 -evidenziando che le Amministrazioni appellate avevano costantemente contestato la ricezione di tale missiva mentre in relazione a detta raccomandata doveva rilevarsi che: 1) l’allegazione della mera distinta di spedizione non era sufficiente a provare la ricezione della diffida da parte del destinatario, non
risultando neppure barrato sulla distinta prodotta in atti il servizio accessorio A/R; 2) la distinta di spedizione non riportava neppure il nominativo dell’appellante, risultando quindi preclusa la possibilità di riferire la distinta medesima alla messa in mora; 3) non costituiva idonea prova della ricezione l’estratto del servizio web di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, risultando comunque dal medesimo solo la consegna della raccomandata presso un centro postale di Roma.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre NOME COGNOME.
RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a nove motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la ‘violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 101 e 115 c.p.c. e nullità della sentenza, per aver escluso che la lettera raccomandata del 15/6/11 spedita dall’AVV_NOTAIO costituisse atto interruttivo della prescrizione del credito del AVV_NOTAIO COGNOME, sebbene sul fatto di tale spedizione da parte dell’avvocato del creditore, accertato dal Tribunale e riconosciuto o comunque non contestato dalla controparte appellata, fosse intervenuto il giudicato interno’ .
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la ‘violazione o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c. e degli artt. 9 e 17 del Codice deontologico forense approvato dal C.N.F.
il 17/4/97 (e degli artt. 13 e 28 del Codice deontologico approvato il 31/1/14), nonché contrarietà alla giurisprudenza del RAGIONE_SOCIALE nazionale forense e della Cassazione, per aver ritenuto che l’AVV_NOTAIO avrebbe dovuto indicare, sulla distinta postale di spedizione della raccomandata del 15/6/11, il nominativo del cliente’ .
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la ‘violazione o falsa applicazione degli artt. 2943, 2727, 2729 e 2697 c.c. e contrarietà alla giurisprudenza della Cassazione, per aver attribuito all’attore, pur in mancanza di contestazione specifica della convenuta RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, l’onere della prova della riferibilità della distinta di spedizione della raccomandata del 15/6/11 alla lettera del 31/5/11′ .
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., ‘omesso esame e omessa motivazione su fatti decisivi per il giudizio, relativi al mandato professionale conferito dal AVV_NOTAIO COGNOME all’AVV_NOTAIO al momento di invio della raccomandata del 15/6/11′ .
1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la ‘violazione o falsa applicazione degli artt. 2943 e 1387, 1392, 1704, 2230, 1399 e 2727 e 2729 c.c. e contrarietà alfa giurisprudenza della Cassazione, per non aver considerato, quale valido atto interruttivo della prescrizione, la raccomandata inviata non direttamente dal creditore ma dal suo avvocato munito di procura’ .
1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la ‘violazione o falsa applicazione degli artt. 1219, 2943, 1335, 2727, 2729 e 2697 c.c. e contrarietà alla giurisprudenza della Cassazione, per aver la Corte d’Appello affermato che la lettera raccomandata di richiesta di pagamento spedita dal COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei Ministri il 15/6/11 non fosse idonea a
interrompere la prescrizione del diritto eccepita dalla convenuta, in mancanza dell’avviso di ricevimento’ .
1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la ‘violazione o falsa applicazione degli artt. 2943, 1335 e 2697 c.c. e contrarietà alla giurisprudenza della Cassazione, per aver ritenuto sufficiente a superare la presunzione che la lettera raccomandata del 15/6/11 sia arrivata a destinazione la generica dichiarazione della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di non aver ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione’
1.8. Con l’ottavo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la ‘violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (e 167 comma 1 e 702 bis comma 4 c.p.c.) e nullità delta sentenza, per aver escluso che la raccomandata del 15/6/11 sia arrivata a destinazione, così come esposto dall’attore e non specificatamente contestato dalla destinataria RAGIONE_SOCIALE‘ .
1.9. Con il nono motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la ‘violazione o falsa applicazione degli artt. 36 e 37 del D.P.R. 29/5/82 n. 655 (Regolamento di esecuzione del codice postale), degli artt. 2943, 1335 e 2727 e 2729 c.c. e dell’att. 116 c.p.c. e contrarietà alla giurisprudenza della Cassazione, per aver escluso, anche in via presuntiva, che la raccomandata del 15/6/11 sia giunta a destinazione in data 24/6/11 mediante consegna presso lo sportello postale, così come attestato dall’estratto del sito web “dovequando” di RAGIONE_SOCIALE prodotto in atti’ .
I motivi dal sesto al nono devono essere esaminati congiuntamente in quanto vertono nel loro insieme sul tema della ricezione della raccomandata datata 16 giugno 2011, in ipotesi idonea ad interrompere della decorrenza del termine di prescrizione della pretesa azionata dal ricorrente.
I motivi, tuttavia, nel loro complesso sono infondati.
Giova chiarire che a venire in rilievo non è il tema della prova della conoscenza del contenuto della raccomandata -oggetto, semmai, del terzo motivo di ricorso -bensì il profilo della prova della sua ricezione, potendosi richiamare, quanto al primo profilo, l’orientamento di questa Corte che, all ‘acquisizione della prova della ricezione della raccomandata, ha ricondotto la presunzione sia di conoscenza, da parte del destinatario, del contenuto della missiva, sia della corrispondenza della copia prodotta in atti con quanto effettivamente ricevuto dal destinatario (Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 22687 del 28/09/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10630 del 22/05/2015; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15762 del 24/06/2013, anche se non mancano precedenti di segno opposto: Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18252 del 30/07/2013).
Venendo, allora, alla questione sollevata con i motivi di ricorso ora in esame, questa Corte in alcuni propri precedenti ha affermato il principio per cui la lettera raccomandata – anche in mancanza dell’avviso di ricevimento – costituisce prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell’atto al destinatario (Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 22687 del 28/09/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17204 del 19/08/2016; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15762 del 24/06/2013).
I precedenti in questione, tuttavia, risultano riferiti in gran parte ad ipotesi nelle quali la contestazione della ricezione della raccomandata era stata sollevata in modo generico (esemplare Cass. Sez. 1 Sentenza n. 22687 del 28/09/2017) – e quindi con modalità tali da privare la contestazione medesima di concreta valenza -né risultano
avere approfondito il rapporto tra tale principio ed il carattere eventualmente recettizio dell’atto trasmesso con la raccomandata .
A diverse conclusioni, invece, questa Corte è pervenuta in casi nei quali non solo l’atto oggetto della spedizione presentava carattere recettizio e non solo la ricezione non era suffragata dalla produzione di quegli elementi documentali -come l’avviso di ricevimento che il mittente può agevolmente acquisire mediante la richiesta del relativo servizio all’agente postale , ma anche la contestazione in ordine alla ricezione era mossa in modo specifico.
È stato, quindi, chiarito, ad esempio, che la presunzione di conoscibilità di un atto giuridico recettizio richiede la prova, anche presuntiva, ma avente i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ. (gravità, univocità e concordanza), che esso sia giunto all’indirizzo del destinatario, sicché, in caso di contestazione, la prova della spedizione non è in sé sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza e che, laddove l’invio dell’atto sia avvenuto per posta semplice, tale presunzione non opera, in quanto sarebbe eccessivamente gravoso per il destinatario l’onere della prova della impossibilità incolpevole di averne avuto cognizione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20167 del 25/09/2014).
Parimenti, questa Corte ha puntualizzato che, se è vero che l’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell’interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione -sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, pur in mancanza dell’avviso di ricevimento -è tuttavia parimenti vero che, qualora il destinatario contesti il fatto stesso della ricezione di alcunché, sorge in capo al mittente l’onere
della prova del detto ricevimento (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6725 del 19/03/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10849 del 11/05/2006).
Più di recente, questa Corte ha sintetizzato i principi sinora richiamati, chiarendo che:
-in caso di missive inviate a mezzo del servizio postale tramite raccomandata, non può ritenersi necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento, ai fini dell’operatività della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., sia nel caso in cui non sia contestata l’avvenuta consegna della missiva da parte del servizio postale, sia nel caso in cui l’atto di cui si discute sia stato legittimamente inviato a mezzo di raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento;
-il mittente deve invece produrre l’avviso di ricevimento nel caso in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
-in tali ultimi casi, laddove la mancata produzione dell’avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l’avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l’operatività della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell’invio della raccomandata, ma dovrà verificare l’esito dell’invio in primo luogo sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze dell’avviso di ricevimen to e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato;
osservando che tale esito viene ad essere corroborato anche dai principi di vicinanza e disponibilità RAGIONE_SOCIALE prove, in quanto appare del tutto ragionevole, in caso di contestazione della ricezione di un atto inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, onerare il mittente della produzione dello stesso, cioè di un documento nella sua piena disponibilità, mentre sarebbe evidentemente irragionevole onerare il destinatario di una prova negativa (cioè quella di non aver mai ricevuto la raccomandata) ch e, se anche sul piano dell’astratta logica si potrebbe ritenere possibile fornire, di fatto finirebbe per risolversi in una sorta di probatio diabolica (così Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 31845 del 27/10/2022, che richiama ulteriormente Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 19232 del 19/07/2018; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6725 del 19/03/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12822 del 21/06/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9303 del 08/06/2012).
Tornando, allora, al caso in esame, la Corte territoriale risulta essersi pienamente conformata al principio testé enunciato in quanto dopo aver peraltro rilevato una modifica della ricostruzione dei fatti offerta sul punto dall’odierno ricorrente e dopo aver dato atto del fatto che le Amministrazioni odierne intimate avevano sempre contestato la ricezione della raccomandata – ha proceduto, come stabilito da questa Corte nei propri precedenti, alla verifica degli assunti del ricorrente valutando ogni altro mezzo di prova utile ed è giunta -con motivazione del tutto coerente e non adeguatamente impugnata nella presente sede, nei limiti in cui ciò sarebbe stato possibile -ad escludere che gli elementi disponibili, anche solo indiziari, fossero idonei a sorreggere una presunzione di ricezione della missiva, atteso che l’assenza dell’avviso di riceviment o non poteva essere neppure surrogata dall’estr atto del servizio web del RAGIONE_SOCIALE, attestando quest’ultimo solo la consegna della raccomandata presso in centro
postale di Roma e non all’effettivo destinatario , e cioè un profilo che, ben lungi dal fondare una presunzione di ricezione dell’atto, poteva deporre in senso esattamente opposto.
Quanto alla violazione dell’art. 115 c.p.c. dedotta nell’ottavo motivo di ricorso per non aver la Corte territoriale valorizzato la mancata contestazione della ricezione della raccomandata -è sufficiente osservare che la Corte d’appello ha direttamente esaminato le deduzioni dell’odierno ricorrente sul punto, evidenziando che la circostanza, ben lungi dall’essere non contestata, era stata oggetto di specifiche contestazioni.
Ne consegue l’applicazione del principio per cui – spettando al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, la quale, ex art. 115 c.p.c., produce l’effetto della relevatio ad onere probandi (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019), in quanto tale apprezzamento esige l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza della domanda e RAGIONE_SOCIALE deduzioni RAGIONE_SOCIALE parti – l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione risulta sindacabile in cassazione solo per solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (Cass. Sez. 2 Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10182 del 03/05/2007), non senza rilevare, ulteriormente, l’inammissibilità complessiva del motivo per mancato rispetto del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., dal momento che lo stesso omette radicalmente la riproduzione essenziale o la localizzazione degli atti su cui viene a fondarsi.
Gli ulteriori motivi di ricorso -dal primo al quinto -risultano assorbiti, postulando i medesimi la prova della ricezione della raccomandata.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Non vi è luogo a statuire sulle spese essendo rimaste intimate le Amministrazioni evocate.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 16 aprile