Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8795 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3112-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutte elettivamente domiciliate in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME;
— ricorrenti —
-contro-
RAGIONE_RAGIONESOCIALE*, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE*, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME*;
avverso la sentenza n. 519/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 12/07/2018 R.G.N. 627/2016;
Oggetto
R.G.N. 3112/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 31/01/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 3112/19
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 12.7.18 n. 519, l a Corte d’appello di Messina respingeva l’appello proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Messina che aveva rigettato la domanda proposta da queste ultime nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, volta a ottenere la declaratoria RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, quali braccianti agricole, alle dipendenze di COGNOME NOME, negli anni dal 2004 al 2008 per 101-104 giornate e la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla loro iscrizione per tali anni nell’elenco RAGIONE_SOCIALEe lavoratrici agricole del comune di appartenenza.
Il tribunale aveva rigettato il ricorso, ritenendo che la prova RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del rapporto di lavoro non fosse stata raggiunta in riferimento agli elementi essenziali del predetto rapporto lavorativo (luogo, periodo, orario di lavoro, mansioni svolte, retribuzione percepita), con particolare riferimento all’esame dei testi articolati in ricorso.
La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, ribadendo l’insufficienza RAGIONE_SOCIALEe prove testimoniali alla luce RAGIONE_SOCIALE‘estensione del fondo del datore di lavoro e RAGIONE_SOCIALEa sproporzione nel numero dei lavoratori da esso denunciati.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE** non ha spiegato difese scritte.
Il RAGIONE_SOCIALE riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, con riferimento all’art. 132 comma 2 n. a c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per
motivazione apparente ed incomprensibile sia perché la giurisprudenza di legittimità richiamata non risultava in termini sia perché la Corte d’appello si era espressa in motivazione per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello (cfr. p. 11 del ricorso che riporta il seguente passaggio RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata: ‘gli elementi di prova offerti dalle appellanti si appalesano del tutto idonei a comprovare il proprio assunto attoreo’) e sia per la valutazione espressa sulle prove testimoniali.
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., e all’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva effettuato un’organica e complessiva valutazione degli element i di prova, nel quadro unitario RAGIONE_SOCIALE‘indagine probatoria.
Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., relativamente al fatto RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione in sede penale del datore di lavoro, dall’imputazione per truffa ai danni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE*, che la Corte d’appello aveva omesso di esaminare così che il motivo di censura relativo al vizio di omesso esame sarebbe scrutinabile, perché la sentenza di primo e secondo grado si erano basate su fatti diversi.
Con il quarto motivo di ricorso, subordinato all’accoglimento dei precedenti, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., dovendo le spese del primo e secondo grado essere attribuite a favore RAGIONE_SOCIALE*e ricorrenti.
Il primo motivo è, in parte, inammissibile, in quanto censura il merito RAGIONE_SOCIALEa decisione, con particolare riferimento alla valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove testimoniali, che è un profilo di competenza esclusiva del giudice del merito, censurabile in cassazione nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 primo co mma n. 5 c.p.c., nella specie non deducibile, per la presenza di una doppia decisione ‘conforme’ sugli stessi fatti, da parte del giudice di primo e secondo grado; per il resto, il motivo è infondato, trattandosi per il resto di refuso presente in motivazione.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure di merito, in particolare per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sulla valutazione del materiale istruttorio, che è incensurabile in cassazione, se non in ristretti limiti, non ricorrenti nella specie (cfr. Cass. n. 27000/16).
Il terzo motivo è inammissibile, per la presenza di una doppia decisione conforme sugli stessi fatti, in quanto sia i giudici di primo grado che quelli di secondo grado hanno basato entrambi la loro decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti sull’ assenza di prova dei fatti costitutivi del rapporto di lavoro agricolo, in particolare degli elementi distintivi RAGIONE_SOCIALEa subordinazione, così che la censura di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., non è deducibile nella presente sede di legittimità, mentre non risulta decisiva la mancata espressa considerazione, nell’iter logico decisionale dei giudici di secondo grado, RAGIONE_SOCIALEa sentenza penale di assoluzione del datore di lavoro, perché come anche affermato dal giudice di primo grado, il fatto che non si f osse consumato il reato di truffa ai danni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE* era circostanza irrilevante, in quanto non eliminava la circostanza di fatto, invece decisiva, RAGIONE_SOCIALE*’assenza dei presupposti del dedotto rapporto di lavoro agricolo.
Il quarto motivo resta assorbito, essendo correlato all’accoglimento dei precedenti.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONESOCIALE* (risulta costituito con mera procura in calce al ricorso notificato) esonera il RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE** dal provvedere in merito alle spese.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31.1.24.