Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13522 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13522 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
RICORSO PER CASSAZIONE QUALITA’ DI EREDE DELLA PARTE COSTITUITA IN APPELLO – PROVA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4885/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME
– intimato – avverso la sentenza n. 2265/2020 del TRIBUNALE DI CATANIA, depositata il giorno 1° luglio 2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Considerato che
la decisione in epigrafe ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione proposta ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ. da NOME NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3815/2019 di accoglimento, in grado di appello, dell’oppo sizione dispiegata da NOME COGNOME a decreto ingiuntivo di pagamento di somme emesso a favore dello COGNOME;
ricorre per cassazione NOME COGNOME quale erede di NOME COGNOME (deceduto dopo la pubblicazione della sentenza d’appello ), affidandosi ad un unico motivo;
resiste, con controricorso, NOME COGNOME non svolge difese in grado di legittimità NOME COGNOME parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
i l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
Considerato che
è superflua la illustrazione (e, a fortiori , la disamina) dell’unico motivo di ricorso, in ragione della inammissibilità di quest’ultimo ;
l’impugnazione è stata proposta da NOME COGNOME nella postulata qualità di erede di NOME COGNOME parte del giudizio concluso con la sentenza gravata;
per fermo convincimento di questa Corte, in tema di legittimazione attiva, sulla parte che ricorre per cassazione nell’asserita qualità di successore a titolo universale della persona parte del precedente grado di merito incombe l’ onere di dimostrare, mercé le produzioni documentali consentite dall ‘ art. 372 cod. proc. civ., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede: in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione sul punto ad opera della controparte, poiché questione
r.g. n. 4885/2021 Cons. est. NOME COGNOME
rilevabile d ‘ ufficio, siccome afferente alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d’impugnazione ( ex aliis, Cass. 27/01/2011, n. 1943; Cass. 26/09/2019, n 24050; da ultimo, Cass. 07/12/2023, n. 34373; Cass. 12/02/2024, n. 3793; Cass. 27/09/2024, n. 25860);
nella specie, a fronte della eccezione sollevata in controricorso, puntualmente e specificamente riferita alla mancata accettazione da parte della ricorrente dell’eredità relitta da NOME COGNOME la ricorrente, a suffragio della affermata qualità, ha prodotto soltanto un certificato di morte di NOME COGNOME ed una sua dichiarazione sostitutiva di certificazione del mero grado di parentela, in specie del rapporto di filiazione, senza ulteriori indicazioni (tampoco documenti) circa il modo d i devoluzione dell’eredità del de cuius e l’avvenuta accettazione della stessa;
orbene, per orientamento altrettanto consolidato di nomofilachia, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sé prova idonea prova della qualità di erede, esaurendo i suoi effetti nell’ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, salva la valutazione giudiziale del comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione viene fatta valere, cioè a dire l’integrazione di una non contestazione (così sulle orme di Cass., Sez. U, 29/05/2014, n. 12065, cfr. Cass. 10/05/2018, n. 11276; Cass. 15/05/2020, n. 8973);
nella specie, non ravvisandosi non contestazione stante quanto eccepito dalla controricorrente, la dichiarazione sostitutiva non può apprezzarsi come sufficiente prova della qualità di erede, oltretutto perché nella stessa si attesta unicamente l’esistenza di uno status parentale, in abstracto titolo per la qualità di mero chiamato all’eredità in ipotesi di successione ab intestato ;
il ricorso è dichiarato inammissibile;
r.g. n. 4885/2021 Cons. est. NOME COGNOME
il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza, in relazione al non particolare impegno richiesto nell’attività difensiva – concretamente svolta pure nella fase successiva allo studio e alla notifica del controricorso dell’unica controricorrente , che neppure espone esborsi;
a tteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente, NOME COGNOME, alla refusione in favore della parte controricorrente, NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.200 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione