Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36171 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36171 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29704/2021 r.g., proposto da
NOME , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2777/2021 pubblicata in data 06/07/2021, n.r.g. 1242/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- COGNOME NOME aveva ottenuto dal Pretore di Castrovillari sentenza n. 438/1999, con cui gli era stato riconosciuto il diritto alle differenze retributive rispetto al superiore inquadramento richiesto ed era pronunziata condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive.
OGGETTO:
pagamento sulla base di sentenza poi riformata -ripetizione -onere della prova – prova indiziaria ammissibilità
2.Con sentenza d’appello n. 5411/2000 era stata confermata quella di primo grado. Tuttavia la decisione della Corte territoriale era stata cassata da questa Corte di legittimità con rinvio.
3.- Con sentenza n. 669/2010 i giudici del rinvio avevano riformato la sentenza di primo grado e rigettato le domande dello COGNOME. Tale decisione era stata confermata da questa Corte con sentenza n. 23007/2014.
4.- Quindi RAGIONE_SOCIALE spa adìva il Tribunale di Roma per ottenere la condanna dello COGNOME alla restituzione della somma di euro 15.048,00, pagata in esecuzione dell’originaria sentenza di primo grado.
5.- Il Tribunale rigettava la domanda restitutoria, ritenendo mancata la prova documentale dell’asserito pagamento.
6.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello accoglieva il gravame della società e condannava lo COGNOME alla restituzione della predetta somma, oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
dalla copia dell’estratto di pagamento (doc. 2 fasc. RAGIONE_SOCIALE) emerge l’effettivo pagamento della somma di euro 15.048,00 in data 28/06/2001;
tale circostanza risulta confermata dalla copia del modello NUMERO_DOCUMENTO, relativo agli importi percepiti dal dipendente nell’anno 2001;
vi sono poi altri elementi indiziari, che confermano la deduzione della società, come il fatto che il lavoratore, pur munito di titolo esecutivo, non abbia intentato azioni esecutive per ottenere a suo tempo l’adempimento di quanto a lui era stato riconosciuto dalle sentenze di primo e di secondo grado;
rileva altresì la condotta dallo COGNOME, che nulla ha replicato alla richiesta stragiudiziale di restituzione di quella somma, inviata dalla società con raccomandata ricevuta in data 11/02/2015;
in primo grado lo COGNOME non ha contestato di aver percepito quella somma, ma si è limitato ad affermare che la società non aveva fornito adeguata prova del pagamento, poiché il CUD 2002 non costituiva la
copia a lui inviata, e tuttavia non si è preoccupato di depositare la copia del NUMERO_DOCUMENTO a suo dire inviatagli, per dimostrare in tesi la difformità rispetto al documento prodotto dalla società;
infine rileva la mancata comparizione dello COGNOME a rendere l’interrogatorio formale a lui deferito e ammesso dal Tribunale all’udienza del 16/05/2016.
4.- Avverso tale sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
5.- RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
7.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti e riferisce tale omissione alla valutazione sia del documento ‘estratto di pagamento’, sia del documento ‘NUMERO_DOCUMENTO‘.
Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.
In primo luogo la decisività del fatto, quale requisito richiesto dall’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., richiede che il fatto di cui si denunzi l’omesso esame sia uno soltanto. Laddove, invece, se ne deducano più, logicamente ciò dimostra ex se il difetto di quel requisito e, quindi, l’inammissibilità del motivo così formulato.
In secondo luogo, il ricorrente, sotto la veste dell’omesso esame di un fatto decisivo sollecita in realtà a questa Corte un diverso apprezzamento di quei documenti e della loro valenza probatoria, che invece è attività riservata al giudice del merito.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione o falsa applicazione’ dell’art. 2729 c.c. per avere la Corte territoriale fatto ricorso alla prova presuntiva ed aver considerato sussistenti sufficienti indizi pur in mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (c.d. vizio di errata sussunzione). Al riguardo invoca precedenti di questa Corte (Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054/2014; Cass. n. 1163/2020) per giustificare l’ammissibilità del motivo.
Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
E’ inammissibile laddove il ricorrente, in relazione a quello che la Corte territoriale ha definito ‘NUMERO_DOCUMENTO‘, ha incentrato la sua censura sul fatto che si trattava in realtà del modello 770, come avrebbe ammesso la stessa società nel ricorso d’appello. Dunque la doglianza è in realtà quella del ‘travisamento della prova’, che doveva pertanto essere veicolato in modo diverso dalla violazione della norma di diritto di cui all’art. 2729 c.c.
Per il resto il motivo è infondato.
Come questa Corte ha già affermato, ‘ In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento ‘ (Cass. ord. n. 5374/2017).
Ancora di recente questa Corte ha ribadito che ‘ … compete al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all’esistenza o, al contrario, all’inesistenza del fatto ignoto; …’ (Cass. ord. n. 20540/2023).
Il ricorrente, invece, ha effettuato un’analisi atomistica, elemento per elemento, ciò che non è sufficiente a censurare la valutazione comunque complessiva compiuta dalla Corte territoriale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in