Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31995 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31995 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22775/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, con domiciliaizone telematica come per legge
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMENOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, con domiciliaizone telematica come per legge
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ANCONA n. 678/2023 depositata il 24/04/2023.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4/11/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME affermò, con denuncia-querela, di avere subito, nel corso del l’anno 2009, molestia e disturbo, anche nelle ore notturne, a causa di ripetute telefonate mute, ciascuna della durata di pochi secondi, effettuate all’utenza fissa della sua abitazione e che sulla base dei tabulati telefonici acquisiti dal proprio gestore dell’utenza telefonica , risultava che le dette telefonate provenivano dall’utenza telefonica intestata al NOME COGNOME, residente, insieme ai figli e al marito NOME COGNOME, al primo piano dell’edificio in cui, al tempo, anch’ella viveva con la propria famiglia.
Su richiesta del competente Procuratore della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona emanava decreto penale di condanna, a carico della COGNOME.
L’ingiunta opponeva il decreto e contestualmente chiedeva di essere ammessa al giudizio immediato.
All’udienza fissata per l’incombente il difensore della COGNOME presentava istanza di ammissione all’oblazione, ai sensi dell’ art. 162bis cod. pen.
Il Tribunale, nonostante la RAGIONE_SOCIALE, costituitasi parte civile, avesse eccepito la tardività della domanda di oblazione, accoglieva l’istanza e, effettuato dall’istante il pagamento, pronunciava sentenza di non doversi procedere per intervenuta oblazione.
Avverso la sentenza ricorreva per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, quale parte civile, lamentando violazione di legge, nonché l’abnormità del provvedimento con cui il giudice aveva ammesso l’imputata all’oblazione.
La Corte di Cassazione, sezione I penale, con la sentenza n. 18141 del 30/04/2014 (data del deposito), annullava la sentenza impugnata ai soli effetti civili, rinviando per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
4) La COGNOME riassumeva, ex artt. 622 cod. proc. pen. e 392 cod. proc. civ., il giudizio agli effetti civili davanti alla Corte d’appello di Ancona, e chiedeva la condanna della COGNOME al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illecito penale nonché al pagamento delle spese legali per il giudizio di primo grado e per quello di legittimità.
La Corte territoriale rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo che dagli atti del procedimento penale non fosse emersa la prova della commissione, da parte della convenuta, delle condotte a lei ascritte in sede penale, individuate quale fonte dell’obbligazione risarcitoria fatta valere dalla RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME propose ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale.
NOME COGNOME resistette con controricorso.
5) Questa Corte, con ordinanza n. 9128 del 1/04/2021, accolse l’impugnazione e cassò, per omissione di motivazione, la sentenza n. 2616 del 22/11/2018 della Corte di appello di Ancona.
Il giudizio venne riassunto da NOME COGNOME e la COGNOME si difese dinanzi alla Corte d’appello di Ancona.
All’esito del processo civile rinnovato la Corte territoriale ha, con la sentenza n. 678 del 24/04/2023, rigettato le domande della COGNOME.
Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione, con atto affidato a tre motivi, NOME COGNOME.
Risponde con controricorso NOME COGNOME.
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 4/11/2025, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione e ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I) Il primo motivo di ricorso censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. la sentenza d’appello per avere questa non ritenuto adeguati elementi di carattere presuntivo ai fini della prova
dell’illecito civile della COGNOME. La ricorrente lamenta la violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la Corte d’appello disatteso il procedimento logico da seguire nel caso di prova per presunzioni, non avendo valutato né singolarmente né cumulativamente in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari acquisiti in giudizio, nonché per aver ritenuto l’oblazione base non sufficiente a ritenere provato il fatto, sull’erroneo presupposto della necessaria concorrenza, nel modello di prova per presunzione, anche del paradigma della concordanza.
Il motivo è infondato.
Compete, infatti, al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. n. 8023 del 2/04/2009).
Nella specie il motivo di ricorso si limita, appunto, a prospettare una serie di elementi di carattere presuntivo e ne trae la, apodittica, conclusione della loro conducenza ai fini del decidere, omettendo di contrastare il punto nodale della, pur sintetica, decisione della Corte territoriale, basata sulla mancata produzione in giudizio del tabulato telefonico dal quale sarebbe dovuta risultare l’effettuazione di telefonate, mute, dall’utenza cellulare della COGNOME a quella fissa della COGNOME nelle prime ore del giorno 21/07/2009.
II) Il secondo motivo pone , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., censura, per omesso esame di un fatto decisivo, di mancata acquisizione del fascicolo del Pubblico Ministero.
Il motivo è inammissibile non potendosi, allo stato, ravvisare un obbligo di legge in tal senso a carico del giudice civile, poiché il fascicolo processuale del Pubblico Ministero non può puramente e semplicemente essere equiparato a quello della precedente fase del giudizio, civile, di merito, come sostiene la difesa della COGNOME.
Inoltre, deve rilevarsi che non risulta essere stata formulata, dalla difesa della NOME, alcuna specifica istanza in detto senso nella competente fase di merito dinanzi alla Corte d’appello.
L’ acquisizione del fascicolo del giudizio penale vi è, peraltro, stata e di esso non è parte il fascicolo del Pubblico Ministero, per cui gli atti ivi contenuti li avrebbe dovuto produrre la COGNOME.
La censura è, altresì, generica, in quanto non chiarisce in che termini quali atti del fascicolo del Pubblico Ministero avrebbero potuto far giungere a diversa decisione e che cosa essi rappresentavano e, inoltre, rispetto agli «antecedenti procedurali costituiti dalla richiesta del PM e dal successivo decreto di condanna del GIP», la C orte d’appello ha espresso una motivazione in fatto affermando testualmente: «gli atti sono noti» e avverso detto apprezzamento non è stata sollevata idonea censura.
III) Il terzo motivo pone censura di nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132, quarto comma, c.p.c. o alternativamente vizio di omesso esame circa un fatto decisivo e discusso tra le parti in relazione all’art 360, primo comma, n. 5 c.p.c. in punto di omessa motivazione sul rigetto implicito dell’istanza di ammissione della consulenza medico legale di ufficio ritualmente richiesta dall’attrice in riassunzione al fine di accertare il danno biologico.
Il motivo è inammissibile.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Cass. n. 326 del 13/01/2020; Cass. n. n. 15219 del 05/07/2007; Cass. 4660 del 2/03/2006).
Nella specie, la consulenza tecnica di ufficio avrebbe dovuto avere ad oggetto accertamenti medico legali necessari ai fini della prova del disagio psichico sofferto dalla NOME e, quindi, della lesione dalla stessa sofferta, ma la Corte d’appello ha, in radice, escluso che sulla base degli atti di causa potesse giungersi all’affermazione della sussistenza di un danno risarcibile, cosicché cade il presupposto per l’ammissione della consulenza d’ufficio posto che il difetto di adeguata prova sull’ an ha reso del tutto superfluo dover disporre la consulenza medico legale di ufficio sulla sussistenza del danno biologico.
IV) Il ricorso è in conclusione, infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
V) Le spese di lite seguono la soccombenza della COGNOME e, tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 4/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME