Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31600 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31600 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/12/2025
Oggetto: appalto privato – prova
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12227/2024 R.G. proposto da
COGNOME NOME, In qualità di erede di COGNOME NOME, in proprio e quale rappresentante legale dell’omonima impresa con sede in Soleto, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, nel cui studio in Lecce, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Fornelli, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, nel cui studio è elettivamente domiciliata in Isernia, INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 915/2023 emessa dalla Corte di Appello di Lecce, pubblicata il 09/11/2023 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5
novembre 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
1. L’RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Lecce, l’impresa RAGIONE_SOCIALE, sostenendo di aver corrisposto somme maggiori di quelle pattuite per l’esecuzione dei lavori di rifacimento del centro storico di Muro leccese ad essa affidati verbalmente e chiedendone, pertanto, la condanna al pagamento della somma indebitamente percepita di € 18.438,72 o, in subordine, di € 14.138,32.
Costituitasi in giudizio il 09/06/2009, l’RAGIONE_SOCIALE chiese il rigetto delle domande attoree, spiegò, altresì, domanda riconvenzionale, onde ottenere la condanna dell’ATI al pagamento, in proprio favore, della somma di € 65.807,40 a titolo di saldo dei lavori eseguiti e non pagati, e chiese, infine, di essere autorizzata alla chiamata in causa di COGNOME NOME, sostenendo che questi, quale procuratore speciale dell’ATI, avesse offeso, con la missiva del 05/12/2008, la reputazione dell’impresa COGNOME e chiedendone perciò la condanna, in solido con l’RAGIONE_SOCIALE, al pagamento della somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 28/01/2010, il chiamato COGNOME NOME spiegò, a sua volta, domanda riconvenzionale perché venisse accertata l’esimente di cui all’articolo 599 cod. pen. e perché, in subordine, la controparte venisse condannata al risarcimento del danno.
Con memoria depositata il 28/01/2010, l’RAGIONE_SOCIALE propose, a sua volta, domanda riconvenzionale, chiedendo che venisse accertata l’esimente di quell’articolo 599 cod. pen. e, in subordine, che la controparte venisse condannata al risarcimento del danno nella stessa misura da essa richiesta.
Con sentenza n. 2021/2018, il Tribunale di Lecce rigettò la domanda attorea e quella riconvenzionale spiegata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, rigettò le domande spiegate da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME e viceversa e compensò le spese di lite, ponendo quelle di c.t.u., in ragione del 50% ciascuna, a carico di entrambe le parti.
Il giudizio di gravame, instaurato in data 24/12/2018 da COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’omonima impresa, si concluse, nella resistenza dell’RAGIONE_SOCIALE, che propose anche appello incidentale, con la sentenza n. 915/2023, pubblicata il 09/11/2023, con la quale la Corte d’Appello di Lecce rigettò l’appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, condannò COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante dell’omonima impresa, a corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE la somma di € 5.121,60.
Contro la predetta sentenza, propone ricorso COGNOME NOME, affidandolo a due motivi, mentre RAGIONE_SOCIALE si difende con controricorso.
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., le parti hanno depositato memorie illustrative.
Considerato che :
Occorre preliminarmente evidenziare come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano recentemente affermato che, nel
procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380bis cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione possa far parte -ed eventualmente essere nominato relatore -del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4, e 52 cod. proc. civ., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass., Sez. U, 10/04/2024, n. 9611).
2.1 Con il primo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché la Corte d’Appello aveva respinto la domanda del ricorrente, affermando che tra le parti era intercorso non già un contratto di sub-appalto, ma un accordo verbale di affidamento di lavori, i cui termini non erano stati provati, e che quantità di lavori e costi non potevano essere ricavati dall’elaborato del c.t.u., in quanto questi, in mancanza di idonea documentazione, aveva svolto gli accertamenti sulla base dei dati rilevati presso l’amministrazione comunale (registro di contabilità dell’appalto) e dei documenti di provenienza unilaterale. Il ricorrente ha, sul punto, evidenziato che i giudici avevano fatto un’errata applicazione delle norme in tema di formazione della prova nel giudizio civile, in quanto, per la conclusione di un contratto d’appalto tra privati, non era chiesta la forma scritta; che,
nella specie, la sussistenza del contratto non era in discussione perché non contestata; che la prova dell’entità dei lavori era stata fornita mediante documenti acquisiti mediante l’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. e mediante prova testimoniale; che il figlio dell’appellante, COGNOME NOME, aveva dichiarato di avere redatto il preventivo dei lavori commissionati dall’RAGIONE_SOCIALE, tenendo conto delle misurazioni fornitegli da NOME COGNOME e tratte dal computo metrico del contratto d’appalto, e di avere avuto rassicurazioni dal direttore dei lavori in ordine al miglioramento del prezzo dopo che, in sede di sopralluogo, erano state riscontrate difficoltà esecutive; che quest’ultima circostanza era confermata dalla rivisitazione del prezzo dell’appalto operata dalla giunta comunale con delibera n. 146 del 1/6/2006; che la quantificazione del prezzo era stata risolta dal c.t.u. sulla base della documentazione indicata nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ. e acquisita ex art. 210 cod. proc. civ. (libretti di misure e stati di avanzamento relativi all’appalto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE).
2.2 Il primo motivo è infondato.
Si legge nella sentenza impugnata che i giudici di merito hanno respinto la domanda del ricorrente, in quanto tra le parti era intercorso un accordo verbale di affidamento dei lavori, i cui termini, specie con riguardo al corrispettivo, non erano stati provati, ritenendo che nessun valore probatorio potesse attribuirsi alle conclusioni cui era giunto il c.t.u., in quanto fondate sulla documentazione fornitagli dalla ditta RAGIONE_SOCIALE, siccome contenente prezzi scritti a mano di provenienza unilaterale, sui documenti acquisiti dall’amministrazione comunale (registro di contabilità dell’appalto), siccome inidonei a dimostrare la quantità dei lavori eseguiti dalla predetta ditta e i relativi costi, e sulle dichiarazioni del teste COGNOME NOME, il quale, pur confermando di avere redatto il preventivo dei lavori commissionati dall’RAGIONE_SOCIALE, andava
considerato inattendibile in ragione del rapporto di collaborazione intrattenuto col padre, titolare della ditta.
Tali argomentazioni sono conformi ai principi affermati da questa Corte in materia di appalto privato, i quali partono dal presupposto che l’appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso abbia l’onere di fornire la prova della congruità di tale somma, alla stregua della natura, dell’entità e della consistenza delle opere (Cass., Sez. 2, 19/10/2018, n. 26517; Cass., Sez. 6-2, 11/11/2021, n. 33575).
A tal fine, non costituiscono idonee prove dell’ammontare del credito le fatture emesse dall’appaltatore, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte, né le risultanze della misurazione della quantità di lavori già eseguiti, quali emergono dal certificato sullo stato di avanzamento degli stessi (Cass., Sez. 2, 19/10/2018, n. 26517; Cass. Sez. 2, 11/05/2007, n. 10860; Cass. Sez. 3, 21/05/1999, n. 4955), né, in generale, qualunque scritto unilateralmente predisposto dal richiedente, salvo che risulti sia stato portato a conoscenza del committente e questi l’abbia accettato senza riserve (si veda in tema di fatture, Cass., Sez. 2, 23/05/2024, n. 14399).
E neppure può dirsi dirimente quanto accertato dal c.t.u., atteso che il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del c.t.u. (Cass., Sez. 3, 25/11/2021, n. 36638), come accaduto nella specie.
Non può quindi ravvisarsi, a differenza di quanto deduce il ricorrente, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., la quale è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia
attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando il ricorrente intenda lamentare, come avviene nel motivo del ricorso, che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055; Cass., Sez. U, 30/9/2020, n. 20867).
3.1 Con il secondo motivo, si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ossia lo svolgimento dei lavori, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di considerare che il contratto stipulato tra le parti di causa non era contestato; che la c.t.u. aveva quantificato i lavori (certificati) e i prezzi, tenendo conto del registro di contabilità fornito dall’Ufficio tecnico del RAGIONE_SOCIALE, comparato con quello fornito dalla RAGIONE_SOCIALE COGNOME e con l’elenco dell’Ati; che il testimone COGNOME NOME aveva affermato che tutti i lavori erano stati fatti dalla ditta RAGIONE_SOCIALE; che la quantificazione del prezzo era stata effettuata dal c.t.u. sulla base degli stessi elementi ad eccezione della fornitura e posa del basolato in pietra di Soleto. Omettendo l’esame di questi fatti, la Corte di merito aveva finito per omettere la verifica dello stesso svolgimento dei lavori.
3.2 Il secondo motivo è inammissibile.
Nell’ipotesi di c.d. «doppia conforme», prevista dall’art. 348 -ter , quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione per evitare l’inammissibilità del motivo di
cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez. L., 06/08/2019, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Non avendo il ricorrente adempiuto, nella specie, a tale incombente, la censura è senz’altro inammissibile.
In conclusione, dichiarata l’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del secondo, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma – nei limiti di legge – in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore liquidata in € 3.500,00, nonché al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME