Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12935 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12935 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29132/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO REGGIO CALABRIA n. 136/2020 depositata il 07/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Risulta dalla sentenza impugnata che RAGIONE_SOCIALE poi RAGIONE_SOCIALE alla quale è succeduta nel corso dell’ultimo grado del giudizio di merito AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE (ADER), ha proposto in data 21 settembre 1993 domanda di ammissione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE per vecchie Lit. 6.272.929.380, per tributi dei periodi di imposta dal 1985 al 1990. La domanda è stata rigettata dal Giudice Delegato per inefficacia probatoria degli estratti di ruolo.
Il Tribunale di Reggio Calabria , con sentenza dell’8 giugno 2010, ha rigettato l’opposizione, ritenendo che gli originari estratti di ruolo prodotti in sede di formazione dello stato passivo, pur idonei a comprovare il relativo credito in quanto copie per estratto del ruolo, non fossero muniti di attestazione di conformità. Ha, poi, ritenuto il Tribunale che la documentazione prodotta in sede di opposizione (sentenza della CTP di Reggio Calabria n. 146/03/97 e sentenza di appello della CTR Calabria n. 129/15/01, ove si disponeva la riliquidazione delle imposte e delle sanzioni per il periodo di imposta 1990) non fosse idonea a determinare nel quantum il credito.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con la sentenza qui impugnata e pronunciata nella causa iscritta al n. 176/2011 R.G., ha accolto l’appello del creditore. Per quanto qui rileva, il giudice di appello ha dato atto che il creditore aveva già ridotto la domanda rinunciando ai crediti per i periodi di imposta 1985-1989, insistendo per i crediti del solo periodo di imposta 1990 per il minor importo di € 2.346.850,75 . Sotto questo profilo, il giudice di appello ha accertato che la sentenza della CTP di Reggio Calabria n. 146/03/97, impugnata e confermata in appello dalla CTR della Calabria n. 129/15/01, ha annullato i crediti dei periodi di imposta 1985-1989 e ha disposto la riliquidazione dei crediti per il periodo di imposta 1990. Il giudice di appello ha, tuttavia, rilevato che altra
sentenza della CTP di Reggio Calabria n. 145/03/97 avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 1990, aveva rigettato il ricorso del contribuente e confermato il credito da ammettersi in termini con quanto indicato nella cartella n. 06762036063365 e negli estratti di ruolo prodotti. Il giudice di appello ha, inoltre, proceduto alla comparazione tra le due sentenze tributarie di primo grado (CTP Reggio Calabria n. n. 145/03/97 e n. 146/03/97, osservando che anche la seconda pronuncia, benché in motivazione, avesse confermato l’operato dell’Ufficio per il periodo di imposta 1990 (« esaminata la documentazione in atti, ritiene di dover confermare invece l’operato dell’Ufficio per gli anni 1990 e 1991 »), dovendosi far prevalere la motivazione sul dispositivo che, diversamente, disponeva la riliquidazione degli importi.
Ha ritenuto, pertanto, il giudice di appello che la documentazione prodotta in appello – sentenza della CTP di Reggio Calabria n. 145/03/97 e nota dell’Ufficio formata successivamente alla scadenza dei termini concessi in primo grado ex art. 190 cod. proc. civ. -fosse decisiva per « dirimere l’incertezza » sulla quantificazione del credito insinuato,
Propone ricorso per cassazione la Curatela del Fallimento, affidato a due motivi; il creditore intimato non si è costituito in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
29132/2020 R.G. 1. Con il primo motivo, numerato come F1, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., inammissibilità della documentazione depositata dall’appellante in fase di appello, costituita dalla sentenza della CTP 145/03/1997 e dall’estratto di ruolo dell’8 novembre 2010 per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. Deduce parte ricorrente che la documentazione in oggetto non appare decisiva in quanto la sentenza n.
146/03/1997 ha disposto la riliquidazione dei tributi del periodo di imposta 1990. Deduce, inoltre, il ricorrente che si rendeva necessario un provvedimento di riliquidazione per il periodo di imposta 1990, trattandosi di sentenza passata in giudicato. Deduce insussistente contrasto tra motivazione e dispositivo nella sentenza n. 146/03/97 e che le due sentenze tributarie di primo grado recano la stessa motivazione, a conforto della non indispensabilità della produzione della sentenza n. 145/03/97. Osserva, inoltre, come sarebbe inconferen te la Nota dell’Agenzia delle Entrate, costituente mero documento (« lettera» ), privo di efficacia probatoria.
Il primo motivo è infondato. In tema di giudizio di appello, la prova nuova indispensabile di cui all’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., – nella formulazione precedente la novella di cui al d.l. n. 83/2012, conv. con l. 134/2012 – « è un concetto unitario, che implica che sia tale la prova di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, qualunque ne sia la causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado» (Cass., n. 8551/2024; Cass., n. 196/2024). Si deve trattare di prove tali da « dissipare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale della vicenda sottoposta all’esame del giudice» (Cass., Sez. U., n. 10790/2017). Tale impostazione valorizza, pur nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, quelle prove che abbiano « un’influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti ai fini della decisione della controversia» (Cass., Sez. U., ult. cit.), già oggetto di valutazione in primo grado e che sposa -anche in termini evolutivi rispetto alla disciplina successiva -una soluzione
improntata a contemperare il principio delle preclusioni istruttorie con quello della ricerca della verità sostanziale (Cass., n. 8551/2024, cit.).
Nella specie, il giudice di appello aveva a disposizione le prove già acquisite nel primo grado di giudizio, tra cui la sentenza della CTP di Reggio Calabria n. 145/03/17, che -pur pronunciandosi sui periodi di imposta 1985-1989 – aveva disposto la riliquidazione dei crediti per il periodo di imposta 1990, pronuncia che era stata posta a fondamento della decisione di primo grado. La sentenza prodotta in appello (CTP Reggio Calabria n. 145/03/17), la quale si era appositamente pronunciata sull’impugnazione dell’ avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 1990, aveva, al contrario, confermato il credito tributario, in termini con quanto indicato nella cartella n. NUMERO_DOCUMENTO e negli estratti di ruolo prodotti. Questa sentenza è stata ritenuta decisiva e idonea a dissipare il dubbio che aveva avuto il giudice di primo grado (incidente sull’assolvimento dell’onere della prova) in ordine alla quantificazione del credito, argomento al quale il giudice di appello ha aggiunto -tenuto conto di questa prova documentale decisiva – anche quello della prevalenza della motivazione sul dispositivo della sentenza n. 146/03/17. La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei suddetti principi nell’avere utilizzato una prova nuova indispensabile.
Con il secondo motivo, numerato come F2, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessa o apparente motivazione in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. per avere il giudice di appello ritenuto provato il credito di RAGIONE_SOCIALE ora RAGIONE_SOCIALE, ritenendo provato il credito nella minor misura di € 2.346.850,75. Il ricorrente ripropone, ulteriormente, censure relative all’ammissibilità in appello della documentazione già oggetto del superiore motivo.
Il secondo motivo è infondato, essendo la motivazione resa dal giudice di appello ben al di sopra del minimo costituzionale (Cass., n. 8053/2014), avendo la Corte di Appello di Reggio Calabria, ritenuto che il credito relativo al periodo di imposta 1990, per il minor importo di € 2.346.850,75 rispetto all’originario credito, si giustifica in forza della sentenza della CTP di Reggio Calabria n. 145/03/97, avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 1990, sentenza che aveva rigettato il ricorso del contribuente e confermato il credito come da cartella n. NUMERO_CARTA ed estratti di ruolo in atti.
Il ricorso va, pertanto, rigettato; non vi è pronuncia sulle spese in assenza di difese scritte degli intimati. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29/04/2025.