Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27125 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27125 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14605-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/09/2025
CC
rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; – intimata – avverso la sentenza n. 319/2020 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 12/11/2020 R.G.N. 599/2018;
udita la relazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 12.11.2020 n. 319, la Corte d’appello di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE accoglieva parzialmente il gravame proposto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che aveva accolto l’opposizione di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al preavviso di fermo di beni mobili registrati.
Il tribunale annullava tutti i ruoli sottostanti al fermo ritenendo fondata l’opposizione.
La Corte d’appello a supporto dei propri assunti di accoglimento solo parziale del gravame di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto, in primo luogo, che il primo giudice avrebbe dovuto
specificare anche in dispositivo che l’annullamento del preavviso di fermo doveva essere disposto limitatamente alle tre cartelle impugnate e per il relativo importo e non già all’intero preavviso che era relativo a 14 cartelle per un debito complessivo di € 182.857,00; inoltre, dopo aver disposto in grado di appello l’acquisizione delle copie di due intimazioni di pagamento prodotte dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, indispensabili al fine di valutare il loro effetto interruttivo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prescrizione a seguito di notifica, riteneva che, in effetti, dovesse essere confermato l’annullamento del preavviso di fermo solo relativamente alla cartella con n. 6378 finale; infine, dichiarava l’improcedibilità dell’appello incidentale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contribuente, sulla dedotta carente notifica delle cartelle di pagamento sottese al fermo, per l’omessa notifica del predetto appello incidentale alle controparti.
Avverso tale sentenza, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, mentre RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 416 comma 3, 436 comma 4 e 437 comma 2 c.p.c., in relazione all’att. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte del merito aveva consentito la produzione, in sede di gravame, di nuovi documenti, quali gli avvisi d’intimazione e la documentazione relativa alla loro notifica, al fine di verificare l’interruzione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
prescrizione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE pretesa contributiva, in violazione delle norme di cui alla rubrica, non trattandosi di documenti nuovi ma preesistenti al giudizio di primo grado e volti a comprovare un fatto l’interruzione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prescrizione del credito contributivo -che era autonomo e distinto, rispetto al decorso del termine di prescrizione.
Il motivo è infondato.
Infatti, nel rito del lavoro, stante l’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricerca RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d’ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (cfr. Cass. n. 30571/2023).
In particolare, nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (vedi Cass. n. 16358/24, in termini: nella specie, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in
appello, dell’atto interruttivo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prescrizione, vedi anche Cass. nn. 26257/21, 20597/20).
Nella presente fattispecie, la Corte territoriale si è attenuta a tali principi e, con un accertamento in fatto, congruamente motivato ed espressione del potere di valutazione delle prove da parte del giudice di merito, insindacabile in questa sede, ha precisato che gli atti di intimazione acquisiti, recanti il numero di riferimento delle cartelle sottese al preavviso di fermo, erano atti idonei a completare il materiale probatorio già acquisito in primo grado e afferente a una già delineata ‘pista probatoria’ quale quella RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorrenza di atti interruttivi del termine prescrizionale e che avrebbe consentito di superare l’incertezza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE riferibilità delle intimazioni alle cartelle, dovuta alla lacunosa precedente produzione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese di lite secondo soccombenza, in favore del solo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE risulta costituito al solo fine di tutelare la propria posizione processuale nei confronti dell’agente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del quale si è riservato di agire in separata sede, per la perdita del credito assicurativo, di cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva l’esclusiva gestione (cfr. p. 6 del controricorso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE).
Nei confronti dell’NOME nulla spese, trattandosi di litis denuntiatio.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le spese di lite che liquida nell’importo di € 6.000,00,
oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.9.2025
Il Presidente
NOME COGNOME