Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34571 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34571 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19854-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1582/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/02/2022 R.G.N. 611/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/11/2025 dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME, direttore generale della RAGIONE_SOCIALE fino al 18.4.2019, adiva il Tribunale di Milano al fine di accertare la
Oggetto
Retribuzione rapporto privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/11/2025
CC
giusta causa delle dimissioni da lui rassegnate, ai sensi dell’art. 2119 cod. civ. ovvero ai sensi dell’art. 24 del CCNL dei Dirigenti del Terziario e dell’art. 16 del CCNL Dirigenti Industria nonché di sentire condannare la società al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi dei predetti CCNL, della retribuzione del mese di aprile 2019, delle competenze di fine rapporto e del TFR.
Il Tribunale di Milano rigettava le domande del ricorrente e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata e operata la compensazione parziale, condannava il COGNOME al pagamento dell’importo residuo di euro 11.240,16, oltre accessori e alle spese di lite quantificate in euro 10.000,00.
La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 1582/2021, in parziale riforma della gravata pronuncia, che confermava nel resto, riduceva la liquidazione delle spese processuali di primo grado nel minore importo di euro 7.000,00, oltre oneri di legge.
I giudici di seconde cure, in sintesi ritenuta inammissibile la nuova produzione documentale per insussistenza dei presupposti ex art. 437 c.p.c., ritenevano che: a) con riferimento alla comunicazione del 18 aprile 2019, inviata per contro del ricorrente, in cui si rappresentava un inadempimento della società sia in relazione all’art. 8.2 sia con riguardo all’art. 7.1. del contratto individuale di lavoro, andav a rilevato che, prima dell’aprile del 2019, alcuna doglianza era stata prospettata dal COGNOME e che vi era stato un difetto di compiute allegazioni circa il raggiungimento dell’obiettivo, con conseguenti riflessi sulla ammissibilità della chiesta prova orale; b) anche in ordine ad un asserito progressivo mutamento della attività del direttore, che avrebbe inciso sulla sua attività, andava sottolineato un
difetto di allegazione e prova, sia orali che documentali; c) in relazione, infine, alla dedotta sussistenza della giusta causa per la questione del mancato versamento dei contributi ai fondi COGNOME e COGNOME, la conoscenza della circostanza da parte del COGNOME era avvenuta dopo la presentazione delle dimissioni; d) l’indennità sostitutiva del preavviso era stata correttamente calcolata al lordo, perché l’art. 37 del CCNL prodotto dal COGNOME faceva riferimento, quale parametro, alla retribuzione lorda.
Avverso la sentenza di secondo grado NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi cui resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
Le parti depositavano memoria.
Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza n ei termini di legge ex art. 380bis .1 c.p.c..
Ragioni della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia: a) in via principale, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c. , ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 e/o 4) c.p.c.; b) in via subordinata, l’omessa e/o apparente motivazione in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Co. 6 Cost., 132 co. 2 n. 4) c.p.c. , ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per avere errato la Corte territoriale nel non avere esaminato il ricorso e la memoria, da cui avrebbe rilevato che la produzione dei documenti era ammissibile perché si trattava di documenti formati dopo le preclusioni istruttorie di primo grado e per non essersi i giudici di seconde cure pronunciati sull’indispensabilità del doc. 1R (ordini – acquisti) prodotto per la prima volta in appello.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
Va precisato che la prova nuova in appello può essere ammessa a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (per tutte Cass. n. 32815 del 2023, su Cass. sez. un. n. 10790 del 2017; in conformità, tra le recenti, Cass. n.16646 del 2025; Cass. n. 16358 del 2024); inoltre, ancora una volta va ribadito che nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello dell’accertamento della verità, sicché, ai sensi dell’art. 437, co. 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d’ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell’atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative “piste probatorie” emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (tra molte, oltre quelle già citate, Cass. n. 22907 del 2024; Cass. n. 11845 del 2018). ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali
Occorre, poi, sottolineare, sotto il profilo processuale, che nel rito del lavoro, il mancato esercizio dei poteri officiosi ex art. 437 c.p.c. anche da parte della Corte di appello può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui tale vizio abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di
modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 14923/2024).
Orbene, la Corte territoriale è incorsa, nel caso de quo , in un error in iudicando de iure procedendi, relativamente alla applicazione dell’art. 437 c.p.c., in quanto ha svolto il giudizio di inammissibilità della documentazione prodotta, in particolare del documento NUMERO_DOCUMENTO, idoneo a provare l’inadempimento contrattuale integrante i motivi del recesso di COGNOME (non essendo stato riconosciuto il diritto ad un incremento del trattamento economico pere avere raggiunto l’obiettivo di euro 10 milioni di Ordini/fattu rato – art. 7.1 del Contratto), ritenendo di non poter nemmeno interpretare il predetto punto 7.1 del contratto individuale di lavoro.
L’ interpretazione di tale clausola, invece, non solo era consentita dall’ammissibilità della produzione, ma relativamente all’individuazione dell’obiettivo da raggiungere se cioè riferito agli ‘ordini’ o al ‘fatturato’ e che prescindeva dalle allegazioni delle parti, era preliminare e determinante ai fini di ravvisare la indispensabilità del suddetto documento, che riportava ordini di acquisto, riferibili alla attività del COGNOME, per un totale di euro 13.656.296,85 e, quindi, la sua rilevanza per valutare la giusta causa delle dimissioni.
Inoltre, la Corte territoriale, proprio con riferimento a tale documento, non ha esplicitato alcuna motivazione sulla sua indispensabilità, così incorrendo nella denunciata violazione di legge, essendo si invece fermata in forza d’un (in realtà) inesistente divieto di acquisire i documenti prodotti.
Con il secondo motivo si censura: a) in via principale, l’omessa e/o apparente motivazione in violazione e/o con falsa applicazione degli artt. 111 co. 6 Cost., 132 co. 2 n. 4)
c.p.c. , in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.; b) in via subordinata, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per non avere la Corte distrettuale preso in considerazione documenti decisivi ai fini del giudizio, omettendo di esaminare documenti idonei a provare circostanze tali da invalidare l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che aveva determinato il convincimento del giudice di merito.
Con il terzo motivo si obietta: a) in via principale, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 e 4 c.p.c.; b) in via subordinata, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. e artt. 111 co. 6 Cost., 132 co. 2 n. 4 c.p.c. sotto il profilo della palese inadeguatezza della motivazione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 e 4 c.p.c. , per l’errata percezione, da parte della Corte territoriale, della ricognizione oggettiva della prova: in particolare sulle e-mail del 28.3.2019 e di quella del 15.4.2019.
Con il quarto motivo si lamenta: a) in via principale, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 116, 2100, 253, 414 e 437 c.p.c. , ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; b) in via subordinata, l’omessa e/o apparente motivazione in violazione e/o con falsa applicazione degli artt. 111 co. 6 Cost., 132 co. 2 n. 4 c.p.c. , in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per non avere ritenuto la Corte distrettuale provato l’inadempimento contrattuale della società integrante le ragioni del suo recesso, con violazione delle regole sull’onere probatorio e impedendo, attraverso il rigetto delle richieste istruttorie, di provare le la azionata pretesa.
Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1453, 1457 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. , ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per avere erroneamente la Corte di appello ritenuto irrilevante l’inadempimento ex art. 8.2 del contratto individuale di lavoro perché dedotto a distanza di oltre un anno e mezzo dal suo integrarsi.
Con il sesto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 cod. civ. e della normativa contrattuale collettiva di cui all’art. 24 del CCNL dei Dirigenti del settore Terziario o se ritenuto applicabile, all’art. 16 del CCNL Dirigenti industria, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. , ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per avere violato la Corte di appello la suddetta normativa collettiva avendo valutato solo la giusta causa ex art. 2119 cod. civ. e non anche secondo il disposto delle suddette clausole contrattuali.
Con il settimo motivo si sostiene la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2119, 2727 e ss. cod. civ. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. , in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e/o 4 c.p.c., per non avere affrontato la Corte di appello gli elementi di prova in maniera sincronica e complessa, ma in modo atomistico, senza una visione unitaria del comportamento della datrice di lavoro.
La trattazione dei suddetti motivi (dal secondo al settimo) resta assorbita dall’accoglimento del primo.
Alla stregua di quanto esposto la gravata sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citati principi di diritto, e provvederà,
altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26.11.2025
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME