Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3593 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3593 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15370 -2017 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura a margine del ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, presso l’Ufficio legale dell’ente , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , giusta procura a margine del ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1991/2017 del TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE, depositata il 14/4/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/6/2023 dal consigliere COGNOME;
letta la memoria del ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.149/2016, il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE dichiarò inammissibile l’opposizione a cartella esattoriale di NOME COGNOME relativamente alle somme afferenti quattro verbali di accertamento prodromici (del 13/8/12, 10/10/12, 12/2/13, 6/5/13), ritenendo rituale la notifica avvenuta al portiere dello stabile di abitazione dell’opponente .
Avverso questa sentenza NOME COGNOME propose appello, sostenendo che la notifica dei verbali era affetta da nullità perché non era stata data idonea prova, da parte del Comune notificante interessato a far valere la ritualità del procedimento notificatorio, che la raccomandata informativa -su cui risultava annotato soltanto il numero di spedizione -fosse stata inviata effettivamente al suo indirizzo.
Con sentenza n. 1991/2017, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettò l’impugnazione, rimarcando che erano stati allegati gli avvisi di ricevimento ricevuti dal portiere degli atti che l’Ufficio notificante aveva annotato come spediti con raccomandata due giorni prima, in cui erano chiaramente indicati il numero delle singole raccomandate, il nome, cognome e indirizzo dell’opponente appellante e che sussisteva «prossimità temporale» tra la data di notifica di ciascuna raccomandata e ciascun verbale.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo ad un unico motivo, a cui ha resistito il Comune con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo , il ricorrente ha lamentato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 c od. proc. civ., la violazione dell’art. 7 comma 6 legge 890/1982, per avere la Corte d’appello ritenuto che la mera indicazione del numero della raccomandata informativa apposta dall’agente postale sugli avvisi di ricevimento allegati ai verbali di contestazione del RAGIONE_SOCIALE fosse idonea a provare il compimento di tutte le formalità prescritte per legge, laddove per giurisprudenza consolidata in materia di notifiche ex art. 140 cod. proc. civ. , l’invio della raccom andata informativa intanto può ritenersi regolare in quanto sia verificato, oltre l’indicazione del numero della raccomandata, l’esistenza e il contenuto della ricevuta di spedizione.
Il motivo è infondato.
La questione posta dal ricorrente riguarda l’interpretazione del sesto comma dell’articolo 7 della legge n. 890/82, come inserito dall’art. 1 l. 31/2008 in sede di conversione del dl 248/2007, applicabile alla fattispecie ratione temporis , in quanto le notifiche dei verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada sono state effettuate tra il 13/8/2012 e il 6/5/2013, prima della abrogazione ad opera dell’art. 1, comma 97 bis, lett. f), l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 1, comma 461, l. n. 205 del 2017 e, poi, ulteriormente modificato dall’ art. 1, comma 813, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Secondo il sesto comma vigente all’epoca delle notifiche, dunque, se il piego non fosse stato consegnato personalmente al destinatario
dell’atto, l’agente postale avrebbe dovuto dare notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata.
Questa Corte ha già chiarito, interpretando il sesto comma dell’art. 7 nella formulazione qui applicabile, (v. Cass. Sez. 6 – 2, n. 18472 del 12/07/2018, richiamata dal ricorrente nelle sue memorie, pronunciata tra il suo difensore in proprio e lo stesso Comune di RAGIONE_SOCIALE) che la ulteriore notificazione, in assenza di una prescrizione normativa di utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, poteva essere legittimamente effettuata con raccomandata semplice (Cass. 10554/15, Cass. 12438/16); era infatti presumibile che le persone che avevano ricevuto l’atto, per vincoli contrattuali o per vincoli parentali, avrebbero consegnato l’atto al destinatario .
È vero che anche alle notifiche a mezzo posta deve applicarsi il principio secondo cui l’attestazione di avvenuto invio di una raccomandata, con l’indicazione del solo numero (ossia senza che si precisi a chi, ed in quale indirizzo, essa sia stata spedita), copre con fede privilegiata soltanto la dichiarazione di avvenuto invio di una raccomandata con quel numero; con la conseguenza che, in tal caso, la prova del fatto che la stessa sia stata spedita al destinatario della notifica, presso il suo indirizzo, va fornita da chi è interessato a dimostrare la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o deducendo altro idoneo mezzo di prova.
È vero altresì, tuttavia, che il principio non risulta violato nella fattispecie perché il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha ravvisato la prova dell’invio corretto della raccomandata informativa, senza necessità che ne fosse prodotta la relativa ricevuta di spedizione, dal fatto che nell’avviso di ricevimento firmato dal portiere fosse stato riportato correttamente nome, cognome e indirizzo del destinatario , proprio sopra l’annotazione
del numero e della data della raccomandata prevista al sesto comma (pag. 3 della sentenza).
In tal senso, allora, l’accertamento che nel corpo dell’avviso di ricevimento della raccomandata contente il verbale di contestazione potesse comunque ritenersi contenuta la prova della corretta spedizione della raccomandata informativa costituisce accertamento di fatto che compete al giudice di merito (qui si discute della notifica di un atto extraprocessuale, consegnato a persona diversa sì dal destinatario, ma a lui collegata, cioè il portiere dello stabile): questo accertamento non ha formato oggetto di specifica censura nei limiti del sindacato consentito in questa sede di legittimità, perché con l’unico mezzo è stato denunciato un vizio di violazione di legge.
Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna di NOME COGNOME al rimborso delle spese processuali in favore del Comune RAGIONE_SOCIALE, liquidate in dispositivo in relazione al valore della controversia.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore del Comune di RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda