Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1888 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1888 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 10862-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1049/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/10/2021 R.G.N. 306/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Catanzaro ha respinto l’appello della RAGIONE_SOCIALE, confermando la sentenza di primo grado che
Oggetto
Rapporto lavoro privato -differenze retributive
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 11/11/2025
CC
aveva accolto in parte la domanda di NOME COGNOME e riconosciuto come la stessa, nel periodo dal 6.12.2001 al 20.10.2009, avesse lavorato a tempo pieno.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso la società datrice di lavoro con tre motivi, illustrati da memoria. NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c. nonché dell’art. 24 Cost., per mancato esame del documento prodotto in appello relativo a verbale di sommarie informazioni rese nel 2010 dinanzi ai Carabinieri dal teste COGNOME.
Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha statuito (v. Cass. n. 33393 del 2019) che, nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell’esigenza di replicare a difese altrui; peraltro, l’acquisizione documentale può essere disposta d’ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull’onere della prova.
La Corte territoriale ha giudicato inammissibile la produzione del citato verbale avvenuta solo in appello sia perché giudicata tardiva e, comunque, per essere il documento non indispensabile, atteso che il complessivo compendio probatorio, costituito dai documenti prodotti e dalle deposizioni testimoniali raccolte, era idoneo e sufficiente a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa azionata dalla lavoratrice, vale a dire lo svolgimento della prestazione, nel periodo considerato, a tempo pieno e non part time . A fronte di tale percorso motivazionale, che non si regge sulla regola di cui all’art. 2697 c.c., la società ricorrente si limita a opporre la propria valutazione di ‘indispensabilità’ della nuova prova ma ciò inammissibilmente, sia perché trattasi di prova atipica liberamente apprezzabile dal giudice e sia perché la sua decisività non può essere logicamente sostenuta alla luce del restante materiale probatorio come già valutato dalla sentenza impugnata.
Neppure è fondata la censura di violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (v. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.) o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale.
Nessuna di queste situazioni è rappresentata nel motivo di ricorso in esame ove è unicamente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento delle prove.
Con il secondo motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il vizio di motivazione apparente della sentenza.
Il motivo non è fondato.
Come più volte affermato da questa Corte (v. per tutte Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016) di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.
Tali anomalie non ricorrono nel caso in esame in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per affermare lo svolgimento a tempo pieno dell’attività lavorativa della COGNOME. Per il resto, le censure mosse si esauriscono nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di prova, documentale e testimoniale, svolta al di fuori del perimetro dell’art. 360 n. 5 c.p.c., come definito dalle Sezioni unite con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, in una ipotesi, peraltro, di cd. doppia conforme, di cui all’art. 348 ter c.p.c. ed ora oggetto dell’art. 360, comma 4 c.p.c.
Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla forma scritta che la Corte d’appello ha considerato necessaria ai fini della pattuizione di un orario part time .
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Questa Corte ha statuito (v. Cass., Sez. U., n. 23745 del 2020) che, in tema
di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.
Tali indispensabili requisiti difettano del tutto nel motivo in esame che non indica alcuna disposizione di legge di cui denuncia la violazione o falsa applicazione.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, antistatari.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale dell’11 novembre 2025 La Presidente NOME COGNOME