Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4115 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4115 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 10762-2024 proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1113/2023 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 11/01/2024 R.G.N. 838/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale della stessa sede, ha rigettato il ricorso proposto da
Oggetto
Pubblico impiego
–
sanzione disciplinare
conservativa
–
utilizzabilità
e- mail
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/12/2025
CC
NOME COGNOME, dipendente a tempo indeterminato del Comune RAGIONE_SOCIALE, per impugnare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni quindici irrogatagli con provvedimento del 17.02.2020.
Il Tribunale aveva accolto la domanda e annullato la sanzione disciplinare inflitta, ritenendo che all’esito dell’attività istruttoria svolta – nel cui ambito era stato prodotto dal Comune di RAGIONE_SOCIALE uno scambio di comunicazioni per e-mail intercorso tra il proprio Ufficio RAGIONE_SOCIALE ed un funzionario della società esterna (RAGIONE_SOCIALE incaricata della gestione del sistema informatico – non era stata raggiunta la prova della imputabilità dei fatti contestati alla lavoratrice, consistiti nella manipolazione di alcuni dati registrati nel sistema informatico per la gestione dei tributi locali cui ella aveva accesso nella sua qualità di addetta al servizio che se ne occupava.
Più in particolare, il Tribunale aveva concluso che le risultanze processuali acquisite non consentivano di attribuire con sicurezza alla predetta dipendente i vari accessi effettuati al sistema informatico per operare le manipolazioni oggetto di contestazione disciplinare, non essendo stato provato che fossero a lei riferibili le credenziali con cui erano stati eseguiti tali accessi, e cioè la chiave d’accesso/matricola che identifica il dipendente che esegue l’operazione, al quale poi il sistema attribuisce un numero di codice di operatore.
Su appello del Comune, la Corte territoriale, dopo aver svolto attività istruttoria d’RAGIONE_SOCIALE per approfondire le circostanze inerenti il menzionato scambio di e-mail , attraverso l’audizione testimoniale del funzionario della RAGIONE_SOCIALE con cui era avvenuto tale scambio, ha accolto il gravame e rigettato il ricorso proposto in primo grado dalla lavoratrice.
Quest’ultima ha poi proposto ricorso per la cassazione della sentenza così emessa dalla Corte territoriale, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui ha resistito con controricorso il Comune di RAGIONE_SOCIALE.
La lavoratrice ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è stato così formulato dalla ricorrente: «Ricorso ex art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza o del procedimento. Errores in procedendo in relazione gli artt. 112, 113, 115 e 116, 416 c.p.c., motivazione perplessa anche in violazione dell’art. 132 comma 2 e 4, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., inutilizzabilità in grado di appello della corrispondenza e-mail tra il Comune di RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE per mancata richiesta di verificazione. Stravolgimento delle motivazioni della sentenza in primo grado con la quale il Giudice di prime cure nel valutare le e-mail in questione ha escluso che queste potessero assurgere ad elementi di prova stante il disconoscimento operato da parte ricorrente e l’omessa istanza di verificazione da parte del comune».
Con tale mezzo di censura è stato criticato l’operato della Corte di RAGIONE_SOCIALE per aver deciso la controversia senza avere valorizzato l’intero iter processuale del giudizio di prime cure, stravolgendo le motivazioni della sentenza ivi pronunciata con riferi mento all’utilizzabilità dei files pdf relativi al menzionato scambio di e-mail intercorso il 28 e 29.12.2020 e alla contestazione del loro contenuto, provenienza e valore probatorio da parte della lavoratrice.
In particolare, la ricorrente ha censurato il fatto che la Corte territoriale, malgrado il giudice di primo grado avesse negato
l’ingresso nel giudizio di tali files , per non essere documenti informatici e per essere stati contestati e disconosciuti, ha trascurato tali circostanze e, in violazione delle norme procedimentali, ha utilizzato i medesimi files per esercitare, ad onta delle decadenze maturate in entrambi i gradi di giudizio, il proprio potere istruttorio d’RAGIONE_SOCIALE, sentendo al riguardo, in qualità di teste, l’impiegata che aveva redatto le e-mail per la RAGIONE_SOCIALE (COGNOME NOME), sulle cui contraddittorie dichiarazioni ha poi unicamente fondato la propria decisione, scardinando in tal modo il sistema delle decadenze, e senza valorizzare nemmeno gli esiti, di senso contrario, dei procedimenti penali aperti, per i medesimi fatti contestati disciplinarmente, a carico della ricorrente medesima e di un suo collega, il quale è poi risultato esserne stato il vero autore e responsabile.
Ha concluso quindi la ricorrente che la motivazione della decisione finale adottata dalla Corte territoriale risulta esser viziata per nullità del procedimento, oltre che illogica e incoerente, essendo stata basata su elementi, come le anzidette e-mail , che non potevano assurgere al rango di prova documentale, anche perché, a seguito del loro disconoscimento da lei tempestivamente operato, non era stata avanzata dal Comune di RAGIONE_SOCIALE alcuna istanza di verificazione, non potendo così essi trovare ingresso nel giudizio di appello, essendo stati già esclusi dal giudice di primo grado.
La censura così formulata, in modo molto articolato ma non del tutto perspicuo, presenta profili di infondatezza e di inammissibilità.
2.1. Il motivo risulta infondato se si considera che, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, il giudice di primo grado non ha affatto negato ingresso nel giudizio alle e –
mail anzidette, avendole anzi utilizzate ai fini della decisione, sia pur per trarne conclusioni sfavorevoli alla parte che le aveva prodotte, come può desumersi dal passaggio della motivazione in cui si è affermato che «dall’analisi delle mail intercorse tra il Comune convenuto e il RAGIONE_SOCIALE, è possibile inferire la circostanza contraria, ovverossia il difetto di qualsivoglia rapporto di corrispondenza tra il codice suddetto e il numero di matricola della ricorrente».
L’utilizzazione da parte del giudice di primo grado delle medesime e-mail può inoltre ricavarsi da un’ulteriore passaggio della decisione anzidetta, laddove si afferma: «Circostanza, quest’ultima, confermata in via stragiudiziale dallo stesso Comune convenuto, come è emerso dalla documentazione versata in atti ( id est la corrispondenza intercorsa tra lo stesso e il RAGIONE_SOCIALE – società esterna cui il Comune di RAGIONE_SOCIALE, cui essa del resto appartiene, demanda la gestione del sistema informatico -, prodotto dopo la memoria di costituzione e peraltro contestato dalla ricorrente) ».
Alla luce di tali affermazioni deve ritenersi che le e-mail in questione non sono state affatto espunte dal giudizio, al quale sono state invece acquisite legittimamente.
2.2. A diverse conclusioni non possono condurre le deduzioni svolte dalla ricorrente in ordine all’utilizzabilità ed all’efficacia probatoria delle e-mail anzidette, costituenti, per come affermato anche dalla stessa (v. in proposito anche il secondo motivo di ricorso), riproduzioni meccaniche ai sensi dell’art. 2712.c.c.
A tal riguardo questa Corte ha più volte affermato che il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail ) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che,
seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (così Cass. n. 11606 del 14/05/2018, Rv. 648375 -01; in proposito v. pure Cass. n. 5523 del 08/03/2018, Rv. 647611 -01 e Cass. n. 14046 del 21/05/2024, in motivazione).
Allo stesso tempo è stato però precisato che il disconoscimento, ad opera della parte contro la quale sono prodotte le e-mail , della conformità ai fatti in esse rappresentate, se è idoneo a escludere la loro efficacia di piena prova ai sensi dell’art. 2712 c.c. cit., non autorizza però il giudice a non tenerne conto, poiché egli non può espungerle dal novero delle prove utilizzabili, ma deve – in forza del disposto dell’art. 21 (oggi art. 20 comma 1bis ) del d.lgs. n. 82 del 2005 – valutarle in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle loro caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (in proposito v. le già citate decisioni di Cass. n. 14046 del 21/05/2024 e di Cass. n. 5523 del 08/03/2018).
In proposito è stato altresì affermato, con riferimento generale alle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., che il loro disconoscimento esclude la loro efficacia di piena prova dei fatti in esse rappresentati, ma non fa perdere loro la valenza di presunzioni semplici di tali fatti (cfr. al riguardo Cass. n. 12794 del 13/05/2021, Rv. 661434 -01 e, di recente, Cass. n. 34475 del 29/12/2025, al punto 5 e 6 della motivazione).
2.3. Alla luce di tali considerazioni deve allora concludersi che le e-mail in questione potevano, anzi dovevano, essere utilizzate, unitamente all’altro materiale istruttorio raccolto in primo grado ed alle risultanze processuali dello stesso, dalla
Corte territoriale, la quale, lungi dall’attribuire l’efficacia di piena prova alle stesse e-mail , le ha prese in considerazione ai fini della decisione, insieme ad altri elementi, affermando correttamente, per le ragioni già evidenziate, che la corrispondenza tra Comune e RAGIONE_SOCIALE cui esse avevano dato luogo era stata «deliberatamente utilizzata» dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, e che «avverso tale opzione istruttoria non è stata proposta doglianza alcuna».
Tali affermazioni non meritano la critica rivoltagli con il motivo di impugnazione in esame, considerato che esse, per la loro formulazione, possono essere riferite non già alla assenza di disconoscimento da parte della lavoratrice delle e-mail , attestato dal giudice di primo grado, ma alla mancata censura in ordine al fatto che le stesse erano state acquisite in giudizio e utilizzate da tale giudice.
2.4. In ordine a tale acquisizione ed utilizzazione, non riveste alcun rilievo la deduzione della ricorrente relativa alla mancata presentazione di istanza di verificazione a seguito del suddetto disconoscimento, valorizzata anche nell’ambito del secondo motivo di ricorso (v. infra ), atteso che i messaggi e-mail non hanno l’efficacia della scrittura privata prevista dall’art. 2702 c.c. (così Cass. n. 5523 del 08/03/2018 già cit.); inoltre, l’eventuale disconoscimento di conformità delle riproduzioni meccan iche di cui all’art. 2712 c.c. non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall’art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (v. in
proposito Cass. n. 5141 del 21/02/2019, Rv. 653024 -01, nonché Cass. n.19155 del 17/07/2019.).
2.5. Essendo pienamente utilizzabili anche in secondo grado le e-mail anzidette, deve pertanto ritenersi che non meriti censure nemmeno la decisione della Corte territoriale di «approfondire il tema istruttorio aperto dalla predetta documentazione», attraverso la prova testimoniale disposta a mezzo della teste ‘COGNOME NOME, quale mittente delle comunicazioni in parola».
A tal riguardo occorre infatti rilevare, anticipando considerazioni valide anche per le censure di violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. formulate con il secondo motivo di ricorso, che l’ammissione della predetta prova testimoniale da parte della Corte territoriale, benché non richiesta dalle parti né in primo né in secondo grado, non ha costituito un illegittimo esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro di appello, in contrasto con quanto stabilito in particolare dall’art. 437, comma 2, c.p.c.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, ribadito recentemente da Cass. n. 27125 del 09/10/2025, nel rito del lavoro, stante l’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può ammettere, anche d’RAGIONE_SOCIALE, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (cfr. Cass. n. 30571 del 2023); in particolare, costituisce prova nuova indispensabile, ai
sensi dell’art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato (vedi Cass. n. 16358 del 2024), a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, in preclusioni istruttorie (vedi Cass. n. 17683 del 25/08/2020 e n. 26597 del 23/11/2020).
Al riguardo è stato altresì precisato (Cass. n. 31307 del 01/12/2025) che la valutazione di indispensabilità delle nuove prove ammesse in appello è attività propria del (e quindi riservata al) giudice di merito, a condizione della ravvisabilità di una “pista probatoria” come esistente già in primo grado e, come tale, meritevole di approfondimento in quello successivo (Cass. n. 11845 del 2018).
Inoltre, come recentemente ribadito da Cass. n. 29741 dell’11/11/2025, «il potere d’RAGIONE_SOCIALE del giudice del lavoro può essere esercitato, fatta eccezione del giuramento decisorio, avuto riguardo ‘ad ogni mezzo di prova’ e la precisazione secondo cui può farlo anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile (cfr. art. 421,comma 2, c.p.c.) conferma che non è escluso che possa ammettere anche una prova testimoniale d’RAGIONE_SOCIALE, purché ‘dall’esposizione dei fatti compiuta dalle parti o dall’assunzione degli altri mezzi di prova, siano dedotti, sia pure implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei a sorreggere le ragioni della parte e a decidere la controversia, e cioè che sussistano significative ‘piste probatorie’ emergenti dagli atti di causa’ (v. Cass. n. 9034 del 2000, la quale precisa anche che l’art. 421 c.p.c. ‘dispensa la parte dall’onere della formale richiesta della prova e dagli oneri relativi alle modalità
di formulazione dell’oggetto della prova’; conf. Cass. n. 381 del 2002)».
2.6. Tali principi risultano essere stati rispettati dalla Corte di appello nel momento in cui ha disposto d’RAGIONE_SOCIALE l’assunzione della prova testimoniale a mezzo della teste COGNOMECOGNOME delle e-mail spedite dalla RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE del Comune di RAGIONE_SOCIALE, e legittimamente acquisite in primo grado, le quali pertanto ben potevano costituire piste probatorie da indagare ulteriormente, ai fini della ricerca della ‘verità materiale’, per chiarire, at traverso l’esame diretto della persona che aveva redatto tali e-mail , alcuni elementi indispensabili ai fini della individuazione delle credenziali e delle procedure di accesso al sistema informatico (codice operatore 485 assegnato dal sistema e chiave di accesso/matricola rappresentante l’identificativo dell’operatore), e lementi sui quali le stesse e-mail non avevano fatto del tutto chiarezza.
Ed invero, per come risulta dallo stesso ricorso, detti elementi erano stati oggetto di discussione e confronto tra le parti sin dalla prima udienza dinanzi al Tribunale, il quale aveva poi ritenuto non raggiunta la prova dell’attribuibilità alla lavoratri ce delle manipolazioni contestategli anche perché non accertato che vi fosse corrispondenza tra la chiave di accesso/matricola utilizzata per le operazioni addebitate alla lavoratrice (P_IVA), e la chiave di accesso/matricola ad ella attribuita (001.130840).
Il giudice di primo grado aveva infatti affermato che, poiché le e-mail in questione erano state contestate e disconosciute dalla lavoratrice, esse non potevano considerarsi ‘ idonee a dare dimostrazione della corrispondenza’ tra il codice operatore 485 e il numero di matricola della ricorrente assegnato dal Comune di RAGIONE_SOCIALE, il quale, secondo il medesimo giudice, non aveva
documentato tale circostanza e neppure richiesto alcuna prova orale assunta dai responsabili del sistema informatico sul punto. A fronte di un tale quadro, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha evidentemente inteso ovviare, in vista della ricerca della verità materiale, a tale situazione di incertezza probatoria con l’esercizio dei propri poteri officiosi che, per quanto sin qui evidenziato, è stato svolto in conformità alle pertinenti disposizioni processuali, come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, considerato l’ulteriore motivo di incertezza che caratterizza la vicenda in esame, derivante dal fatto che la stessa ricorrente ha affermato in ricorso che la propria chiave di accesso/matricola è 01130840, non coincidente con quella affermata esser tale dal giudice di primo grado.
2.7. Alla luce delle considerazioni svolte, la decisione impugnata risulta esser immune dai vizi denunciati con il motivo di impugnazione con i quali si è censurato il fatto di aver utilizzato le e-mail prodotte in primo grado dall’odierno controricorrente e di averne approfondito il contenuto a mezzo di prova testimoniale disposta d’RAGIONE_SOCIALE, considerato altresì che, per come emerge anche dalla motivazione, la decisione non si è basata solo su tali risultanze, ma anche su altri elementi, quali: il documento ‘richiesta abilitazione operatori’ proveniente dalla RAGIONE_SOCIALE e prodotto dalla stessa ricorrente (doc. 3) , in cui l’operatrice è contrassegnata proprio con la sequenza numerica (01013084) coincidente con quella riferita dalla e-mail del 28/12/2020 come corrispondente alla chiave di accesso in uso alla lavoratrice; la contraddizione intrinseca tra la linea difensiva da lei inizialmente opposta e quella successivamente assunta nel corso del giudizio; la circostanza, non smentita, che ella fosse destinataria del beneficio fiscale derivante dalle manomissioni al sistema informatico accertate.
Per altro verso, il motivo di impugnazione in precedenza richiamato risulta inammissibile laddove esso deduce che la sentenza impugnata sarebbe viziata da errores in procedendo in relazione gli artt. 112, 113, 115 e 116, 416 c.p.c., senza però articolare alcuna argomentazione, specificamene riferita alla violazione di ognuna di tali disposizioni, per sostenere la fondatezza degli errori denunciati.
Con un secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata ex art. 360 n. 1 n. 3 per violazione e falsa applicazione: degli artt. 215 c.p.c., e 2719 c.c., deducendo «mancata istanza di verificazione ed inutilizzabilità e assoluta preclusione di una valutazione dei documenti in oggetto in fase di appello»; degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., deducendo «vizio di ultrapetizione ed errata valutazione e violazione dell’art. 2697 c.c.»; degli artt. 2730 e 2733 c.c. «e conseguente inammi ssibilità della prova disposta d’RAGIONE_SOCIALE dalla Corte di Appello. In ogni caso prevalenza della confessione giudiziale rispetto alla prova testimoniale»; degli artt. 421 e 437 c.p.c. «per abuso o uso improprio del soccorso istruttorio disposto d’RAGIONE_SOCIALE».
4.1. Si è già evidenziato che in relazione al disconoscimento manifestato dalla ricorrente in ordine alle e-mail prodotte in primo grado dal Comune di RAGIONE_SOCIALE, non v’era onere di quest’ultimo di presentare istanza di verificazione riguardo ad esse, in quanto i messaggi di posta elettronica non certificata non hanno l’efficacia della scrittura privata prevista dall’art. 2702 c.c., sicché essi possono essere utilizzati dal giudice, anche se oggetto di disconoscimento di conformità, insieme agli altri elementi raccolti in giudizio e valorizzati anche come presunzioni semplici, senza che a tali fini sia necessaria l’istanza di verificazione; di conseguenza deve escludersi che la Corte
territoriale sia incorsa nella violazione degli artt. 215 c.p.c., 2712 e 2719 c.c. denunciata dalla ricorrente, o in quella dell’art. 212 c.p.c., disposizione richiamata anch’essa nell’ambito del motivo di ricorso senza però alcuna puntuale specificazione.
Parimenti si è già evidenziato come l’esercizio del potere istruttorio RAGIONE_SOCIALEso da parte della Corte territoriale è stato svolto in conformità alle disposizioni del codice di rito, sicchè deve altresì escludersi che la decisione impugnata sia viziata dalla violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., non potendo attribuirsi rilevanza ai precedenti giurisprudenziali richiamati dalla ricorrente con riferimento all’impossibilità di superare con l’esercizio dei poteri istruttori officiosi eventuali decadenze già maturate; tali precedenti sono ormai superati dai più recenti e consolidati arresti di legittimità in precedenza richiamati.
Nessun dubbio può sussistere poi circa l’esistenza del presupposto della ricorrenza di fatti già allegati e, in parte provati, dalle parti, rappresentati nel caso di specie dalle e-mail più volte richiamate, ritualmente acquisite al giudizio, e dalle circostanze da esse emergenti.
4.2. In ordine alle altre violazioni di legge denunciate con il motivo di censura in esame, occorre rilevare che la ricorrente, per quanto concerne la dedotta violazione degli artt. 2730 e 2733 c.c., critica il fatto che la Corte territoriale ha omesso di valutare la dichiarazione, cui si è attribuito valore di confessione giudiziale, contenuta nella «memoria di accompagnamento delle citate e-mail del 11.2.2020 (Doc. 9 e 10 fascicolo S.C.)», in cui l’odierna controricorrente «dichiara expressis verbis che il codice ‘ user-name ‘ per entrare nei sistemi informatici del Comune è il codice matricolare ovvero, nel caso che occupa, il n. NUMERO_DOCUMENTO‘, ovverosia quello attribuito alla ricorrente, diverso da quello risultante dalle medesime e-mail ».
4.3. Tale censura risulta inammissibile.
Nella sentenza impugnata non v’è alcun riferimento ad una deduzione della odierna ricorrente con la quale sia stata sollevata la questione dell’esistenza di una confessione giudiziale della controparte che avrebbe impedito di dar corso ad una prova testimoniale avente oggetto contrario ad essa.
Né parte ricorrente si è preoccupata di evidenziare in quale atto o fase precedente del giudizio è stata fatta valere l’esistenza di una confessione siffatta, cosicché deve ritenersi che la questione così introdotta dalla ricorrente sia del tutto nuova e, comportando la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, essa non può essere esaminata nel giudizio di legittimità.
La relativa censura deve quindi ritenersi inammissibile, in disparte il fatto che non è nemmeno stato dedotto che la confessione giudiziale in questione fosse stata sottoscritta dalla parte personalmente, e non soltanto dal suo difensore, elemento imprescindibile per ravvisare la configurabilità stessa di una confessione giudiziale (v. in proposito Cass. n. 23809 del 04/08/2023, Rv. 668718 -01, e Cass. n. 15062 del 15/07/2005, Rv. 585318 – 01).
In base a tali considerazioni non può pertanto affermarsi che la corte territoriale ha disconosciuto il valore di prova RAGIONE_SOCIALE ad un elemento probatorio che ne fosse invece dotato, o fatto prevalere su di esso una prova, quale quella documentale e testimoniale, non avente un tale valore, con conseguente infondatezza delle ventilate violazioni dell’art. 116 c.p.c., nonché dell’art. 2696 c.c., in ordine alla cui inosservanza alcuna considerazione o argomentazione è stata svolta, fermo restando che la sua inosservanza è prospettabile ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse
onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018).
4.4. Ad analoghe valutazioni di inammissibilità deve pervenirsi per quanto concerne la violazione dell’art. 115 c.p.c. dedotta in relazione al mancato rilievo da parte della Corte territoriale della mancata contestazione della circostanza oggetto della supposta confessione giudiziale innanzi richiamata.
In proposito possono essere ribadite le medesime considerazioni già esposte per l’esame della censura relativa a detta confessione, fermo rimanendo che la questione inerente al l’esistenza o meno di una non contestazione rilevante ai fini dell’art. 115 c.p.c. è riservata al giudice del merito, e non può quindi essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità.
Nessuna considerazione o argomentazione è stata infine svolta dalla ricorrente per sostenere la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., cui dovrebbe esser riferita la censura di ultrapetizione, solo enunciata nel motivo di ricorso in esame, ma in alcun modo sviluppata.
Con un terzo motivo di ricorso, la ricorrente ha censurato ex art. 360, comma 1 n. 3 e n. 4, la decisione impugnata, deducendo che essa sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 116 c.p.c. in ordine alla valutazione della prova testimoniale della sig.ra COGNOME, come strumento idoneo ad acquisire informazioni tecniche circa il funzionamento del software SIGE Fluendo, e che «l’estromissione della e-mail dal processo e della prova per testi determina la rivalutazione delle prove costituite assunte nel giudizio, anche alla luce della prevalenza della
ammissione confessoria effettuata dal Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con le note depositate fuori udienza in data 11.2.2021».
5.1. Tali censure ripercorrono in parte argomentazioni già svolte nei precedenti motivi di ricorso, per cui possono ribadirsi le considerazioni già svolte in proposito, in base alle quali deve affermarsi che le e-mail depositate in giudizio dall’odierna controricorrente sono state legittimamente acquisite allo stesso, al pari della testimonianza della sig.a COGNOME, che pertanto non vanno estromesse dal materiale probatorio valutabile dal giudice.
Le censure svolte dalla ricorrente in ordine alla pertinenza e coerenza con l’altro materiale istruttorio della deposizione testimoniale anzidetta, nonché sull’affidabilità e capacità del teste di riferire sulle circostanze oggetto di prova, sono inammissibili, investendo valutazioni che competono al giudice di merito, al quale spetta la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante, o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; invero, il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v., tra le molte, Cass. n. 20814/2018, n. 15568/2020, n. 20553/2021). Le conclusioni cui è giunto il giudice di merito all’esito della valutazione della prova testimoniale non possono essere rimesse quindi in discussione in questa sede, deducendo
semplicemente che la stessa prova avrebbe avuto esiti contraddittori ed incoerenti.
A maggior ragione se si considera che la ricorrente non ha riprodotto in ricorso il contenuto delle dichiarazioni rese dalla teste escussa, non rispettando quindi i requisiti di specificità, che devono presentare i motivi di ricorso per cassazione ex art. 366, n. 6, c.p.c.
5.2. Si è già evidenziato, peraltro, come la Corte territoriale ha fondato la sua decisione non soltanto sulla deposizione resa dalla teste escussa, ma anche facendo riferimento ad ulteriori elementi ed argomenti probatori, procedendo quindi ad una valutazione globale del materiale istruttorio raccolto fino ad allora, sicché non è configurabile la dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c.
A diverse conclusioni non può condurre la deduzione della ricorrente, ripresa anche nel successivo motivo di ricorso, secondo cui dagli atti del procedimento penale aperto a carico di altro dipendente comunale, tal NOME COGNOME, conclusosi con sua condanna a seguito di richiesta di applicazione della pena ex art. 447 c.p.c. in data 13.9.2022 innanzi al GIP RAGIONE_SOCIALE, è emerso che egli, approfittando della confidenza con la ricorrente, aveva fraudolentemente ed occultamente acquisito le di lei credenziali di accesso e operato tramite le stesse per coprire le proprie condotte fraudolente e, per depistare le indagini, aveva inserito nel sistema informatico operazioni di importi bagatellari in favore della medesima ricorrente e di alcuni suoi familiari.
Le deduzioni circa la condanna del predetto dipendente e le sue ammissioni, tali da scagionare l’odierna ricorrente, sono del tutto nuove, non essendo state introdotte nel giudizio di appello, né la ricorrente ha dimostrato di essere stata impossibilitata a
farlo, avuto riguardo al fatto che la sentenza impugnata è stata decisa all’udienza del 16.11.2023.
Con un quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce, ex art. 360 comma 1 n. 3, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 654 c.p.p., dell’art. 55 e ss . del d.lgs. 165/2001, dell’art. 24 e degli artt. 2104, 2105, 2106 e 2119 c.c., dell’art. 116 c.p.c., nonché ex art. 360 comma 1 n. 4, per contradditoria motivazione in relazione alla violazione dell’art. 132 comma 2 e 4, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma, 3.
A tal proposito la ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non ha ritenuto vincolante o, comunque, non ha tenuto in alcun conto l’archiviazione nel procedimento penale in cui la stessa è stata parte ‘indagata’ per gli stessi fatti oggetto della contestazione disciplinare, deducendo che dagli accertamenti svolti in sede penale era emersa la non riferibilità ad essa degli stessi fatti.
E’ stato altresì dedotto che, il decreto di archiviazione per non aver commesso il fatto, e la condanna penale del predetto NOME COGNOME, con la quale era stata attribuita a quest’ultimo la piena responsabilità delle condotte addebitate disciplinarmente alla ricorrente, dovevano qualificarsi come prova atipica dell’insussistenza dell’addebito disciplinare rientrante nel perimetro della parallela imputazione penale, la quale avrebbe perciò dovuto essere presa in considerazione dalla sentenza impugnata.
6.1. Anche tale motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità e infondatezza.
Con esso viene addebitato alla Corte territoriale di non aver tenuto conto di elementi, quali la condanna penale del predetto NOME per i fatti contestati disciplinarmente alla ricorrente, senza però che tale condanna, e gli accertamenti ad essa
propedeutici, siano mai stati introdotti nel giudizio d’appello; la sentenza impugnata non vi fa minimo cenno, né la ricorrente ha individuato l’atto o il momento del giudizio nel quale essi sarebbero stati portati a conoscenza del giudice d’appello, il quale pertanto non poteva assolutamente porli a fondamento della propria decisione.
6.2. Non può poi non rilevarsi che la stessa ricorrente ha dedotto in ricorso, senza però addurre in proposito prova alcuna, di non aver potuto produrre gli atti del procedimento penale a carico del RAGIONE_SOCIALE per esserne venuta in possesso in ritardo, sicchè appare singolare che poi ella censuri la mancata considerazione di essi da parte della sentenza impugnata.
Quest’ultima, pertanto correttamente ha fatto riferimento al solo sul decreto di archiviazione emesso nei confronti della ricorrente, il cui contenuto non è stato però riprodotto nel ricorso, cosicché non è possibile verificare se esso è stato effettivamente pronunciato con la formula dedotta dalla ricorrente ‘Non aver commesso il fatto’, e se quindi esso contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza della partecipazione dell’imputato al fatto di reato ascrittogli.
L’esistenza di tale accertamento non si desume dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale ha sottolineato invece come il decreto di archiviazione anzidetto contenesse solo un giudizio di insufficienza probatoria in ordine alla attribuibilità delle operazioni in contestazione alla ricorrente, evidenziando correttamente come esso, in considerazione delle circostanze emerse nel corso del giudizio civile, non poteva refluire in esso, tenuto altresì conto dell’autonomia che governa i rapporti tra i due ordinamenti processuali e l’assenza di ogni
profilo di pregiudizialità della verifica effettuata dal giudice penale in sede di indagini preliminari.
6.3. Una motivazione siffatta risulta pertanto immune dal vizio di contraddittorietà, denunciato dalla ricorrente in termini tutt’altro che specifici, come nient’affatto specifica è stata la deduzione delle violazioni degli artt. 55 e ss. del d.lgs. 165/2001, dell’art. 24 e degli artt. 2104, 2105, 2106 e 2119 c.c., e dell’art. 116 c.p.c., non essendo stata svolta alcuna puntuale argomentazione a sostegno delle stesse.
Del tutto fuori contesto appare poi il riferimento all’art. 654 c.p.p., che riguarda l’efficacia di giudicato nel giudizio civile della sentenza penale irrevocabile pronunciata in seguito a dibattimento, che nel caso di specie non risulta esservi stato.
Il quinto motivo di ricorso è stato così formulato dalla ricorrente: «Ricorso ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione dell’art. 324 c .p.c. sul ‘Giudicato’ della sentenza nella parte in cui accerta l’illegittimità del procedimento disciplinare. Violazione dell’art. 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. questione preliminare ed assorbente. Acquiescenza della sentenza non impugnata. Effetti annullamento della sanzione disciplinare e inammissibilità dell’appello. Violazione dell’artt. 55 bis del d.lgs. 165/2001 nella parte in cui il Comune di RAGIONE_SOCIALE deliberatamente rifiuta nel procedimento disciplinare di dare ostensione alla lavoratrice della documentazione posta a fondamento della contestazione e tenta inammissibilmente di estorcere una confessione prima dell’apertura del procedimento disciplinare. Violazione del diritto ex art. 24 Cost. di difesa e del contraddittorio. Ricorso ex art. 360 comma 1 n. 4 per omessa motivazione sul punto».
Con tale motivo viene innanzitutto dedotta la violazione dell’art. 324 c.p.c. , dell’art. 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., asserendo
che la sentenza di primo grado sarebbe passata in giudicato nella parte in cui aveva accertato l’illegittimità del procedimento disciplinare per violazione del diritto di difesa della ricorrente a seguito del rifiuto, da parte dell’amministrazione datorial e, di ostensione della documentazione oggetto delle indagini preliminari, contrario all’artt. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 ed all’art. 24 Cost., giacchè su tale punto il Comune di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe interposto appello, facendovi quindi acquiescenza. Si censura quindi l’errore commesso dalla Corte di Appello per non avere accertato il predetto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, proponendo altresì ricorso ex art. 360 comma 1 n. 4 per omessa motivazione sul punto.
Il motivo di impugnazione così articolato risulta inammissibile.
L’inammissibilità discende dal fatto che nella sentenza impugnata non v’è alcun cenno al fatto che fosse stato dedotta l’acquiescenza parziale di controparte alla sentenza di primo grado per mancata impugnazione del punto relativo alla questione dianzi illustrata, né la ricorrente ha indicato in quale atto o fase del giudizio di secondo grado tale questione fosse stata sottoposta al giudice del gravame.
Anche esaminando il suo atto di costituzione nel giudizio di appello non si rinviene menzione alcuna dell’avvenuta formazione del giudicato, per mancata impugnazione, sulla questione anzidetta, cosicché non si può in questa sede addebitare alla corte territoriale di non aver accertato tale passaggio in giudicato e di non aver motivato sul punto.
Anche tale motivo di censura non sfugge quindi ad una valutazione di inammissibilità, in disparte il fatto che, comunque, dall’atto di appello dell’odierno controricorrente, richiamato in ricorso sub allegato n. 11, si evince che la
decisione di primo grado era stata impugnata anche nella parte in cui essa ha fatto riferimento all’illegittimità del procedimento disciplinare per il denunciato rifiuto di ostensione di atti, come rilevabile agevolmente dalle pagg 11 e ss. di detto atto di appello.
Il sesto ed ultimo motivo di impugnazione è così formulato: «Ricorso ex art. 360 comma 1 n. 5. Ricorso ex art. 360 comma 1 n. 3 Violazione di legge in relazione alla violazione degli artt. 416 434 e ss. c.p.c. artt. 115 e 116 c.p.c. Sussistenza dell’obbligo di prendere posizione in merito a circostanze nuove mai proposte se non con la memoria di costituzione. Illogicità della motivazione».
Con esso la ricorrente censura la decisione impugnata laddove essa ha preso in considerazione il mutamento della sua iniziale linea difensiva, ritenendo, in maniera illogica, che esso, anziché costituire una legittima condotta processuale -quale specifica presa di posizione in giudizio su fatti, rilevanti dal punto di vista disciplinare, introdotti dalla controparte solo in corso di causa, e quale proposizione di puntuali contestazioni agli stessi potesse invece assurgere a presunzione e ad elemento indiziario di colpevolezza.
La censura risulta infondata se solo si considera che la sentenza anzidetta non ha fatto riferimento ad alcun elemento indiziario di colpevolezza, né tanto meno ad una presunzione di questa, essendosi limitata ad affermare che il contegno ambivalente della ricorrente, costituito dall’aver mutato la linea difensiva inizialmente assunta (furto delle credenziali delle proprie credenziali di accesso al sistema informatico ad opera di ignoti), unitamente ad altri elementi di valutazione (il principio del cui prodest ), «ben poteva supportare la pista inquisitoria di
individuare nella COGNOME l’unico soggetto che poteva avere interesse alla falsificazione dei dati».
Una tale affermazione peraltro è stata fatta anche nell’ambito di una ricostruzione cronologica dell’andamento del giudizio di primo grado, come può desumersi anche dai passaggi successivi della motivazione («Sulla scorta di tale corredo indiziario arriviamo al punctum dolens dell’intera vicenda processuale che inerisce ai meccanismi di individuazione e tracciabilità dell’operatore da parte del sistema informatico»), per poter giungere poi a motivare la necessità di ricorrere all’ammissione d’RAGIONE_SOCIALE della già illustrata prova testimoniale al fine di ricercare la verità materiale dei fatti di causa.
Le motivazioni in tal modo svolte, contrariamente a quando dedotto dalla ricorrente, risultano tutt’altro che illogiche, fermo restando che le censure che investono la motivazione della sentenza, alla luce del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., sono ammissibili solo se volte ad dedurre la sua mancanza sotto il profilo del ‘minimo costituzionale’, fattispecie non rinvenibile, per le ragioni innanzi illustrate, nel caso in esame.
Per il resto le censure mosse con il motivo di ricorso in questione investono il merito del giudizio e la valutazione delle risultanze istruttorie operate dal giudice di secondo grado, la quale compete soltanto ad esso soltanto, non potendo essere rimessa in discussione in questa sede, per come già evidenziato.
Alla luce di tutte le considerazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto.
La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali al 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 16 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME