Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 377 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 377 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12110/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende; -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 6484/2018 depositata il 15/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Roma con il quale la RAGIONE_SOCIALE le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 239.086,49 quale corrispettivo per la fornitura di servizi professionali di assistenza sistemica, di opere tecniche di personale e di software applicativo.
La RAGIONE_SOCIALE eccepì la propria carenza di legittimazione passiva perché le prestazioni non erano state svolte in suo favore ma per conto di altre società del RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Il Tribunale di Roma accolse l’opposizione, ritenendo che la RAGIONE_SOCIALE fosse carente di legittimazione passiva, non avendo la RAGIONE_SOCIALE provato di aver svolto le prestazioni oggetto del contratto di somministrazione di mano d’opera in suo favore.
1.2. Avverso la sentenza del Tribunale, la RAGIONE_SOCIALE propose appello innanzi alla Corte di appello di Roma e produsse dei buoni d’ordine emessi da RAGIONE_SOCIALE con i quali venivano richiesti degli interventi alla RAGIONE_SOCIALE, documentazione di cui l’appellante dedusse di aver avuto la disponibilità dopo la sentenza di primo grado.
RAGIONE_SOCIALE lamentò, altresì, l’erronea valutazione dei documenti prodotti, quali le schede di rilevazione del personale dipendente, ‘Man RAGIONE_SOCIALE‘ compilati dal personale dipendente della RAGIONE_SOCIALE, in forza presso la sede RAGIONE_SOCIALE, idonee a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso con la società opponente.
1.3. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 15.10.2018, rigettò l’appello, confermando la sentenza di primo grado in relazione alla carenza di legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE
La Corte di merito, qualificato il contratto come somministrazione di manodopera, ritenne che non sussistesse la prova della sua conclusione tra le parti in causa.
In riferimento alle schede di rilevazione del personale dipendente, prodotte in grado d’appello, la Corte territoriale affermò che esse erano riferibili alla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, soggetto giuridico distinto dalla RAGIONE_SOCIALE
Anche dalla prova testimoniale era emerso che le prestazioni erano state rese in favore della RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, società fornitrici della RAGIONE_SOCIALE ma soggetti giuridici distinti dalla medesima; la Corte territoriale aggiunse che per far accertare l’interposizione fittizia delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, la parte appellante avrebbe dovuto formulare una domanda di simulazione.
Avverso la sentenza della Corte d’appello la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.
2.1. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
2.2. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
2.3. In prossimità della camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia testualmente ‘l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omessa pronuncia sulla ammissione in appello di nuovo documento sopravvenuto e indispensabile; la violazione e falsa
applicazione dell’art. 116 c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 1 e 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2709 c.c. e 345 c.p.c.; la mancata considerazione di mezzi istruttori decisivi al fine di decidere; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.’
Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto dei buoni d’ordine, emessi dalla RAGIONE_SOCIALE nel periodo dal 28 giugno 2001 al 17 dicembre 2002, pervenuti alla ricorrente solo dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, benché precedentemente richiesti. Da tali documenti, ammissibili in grado di appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., ratione temporis applicabile, si evincerebbe la continuità dei rapporti di somministrazione di forza lavoro fornita da RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE fino al 17.12.2002. Tali documenti non sarebbero stati prodotti in primo grado per causa ad essa non imputabile, stante il ritardo nel rilascio dei medesimi da parte di RAGIONE_SOCIALE
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione fondato sul travisamento della prova e di documenti decisivi per il giudizio rilevanti al fine di dimostrare la sussistenza del rapporto di collaborazione e subfornitura intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Il motivo censura la sentenza della Corte d’appello anche sotto il profilo della violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. con riferimento all’errata valutazione delle schede di ‘rilevazione presenza’. Secondo l a ricorrente, l’espressione ‘Man power’, contenuta nelle schede di rilevazione del personale dipendente della RAGIONE_SOCIALE non si riferirebbe ad altra società ma sarebbe la mera traduzione in lingua inglese del termine ‘forza lavoro’.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia il vizio di motivazione fondato sul travisamento della prova; l’omessa valutazione delle espressioni confessorie di controparte; l’omessa valutazione di documenti decisivi per la controversia e del contenuto delle dichiarazioni di controparte ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; l’omessa e/o errata considerazione di documenti rilevanti ai fini della dimostrazione della sussistenza del rapporto di collaborazione e/o subfornitura intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; la violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1218, 1375, 1474, 1559, 1560, 1561, 1562, 1226 c.c. e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt . 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare le ulteriori prove offerte in giudizio, quali i badge aziendali di RAGIONE_SOCIALE in possesso di RAGIONE_SOCIALE, documenti sui quali non vi sarebbe stata contestazione da parte di RAGIONE_SOCIALE e di non aver adeguatamente considerato altri indizi, precisi e concordanti, circa l’esistenza del rapporto di somministrazione esistente tra le parti. In particolare, i buoni d’ordine riporterebbero il costo orario delle unità lavorative e la RAGIONE_SOCIALE avrebbe reso dichiarazioni confessorie in ordine al corrispettivo pagato di cui la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce il travisamento dei fatti; l’omessa e/o errata considerazione di una prova documentale dirimente, consistente nella scrittura privata di transazione, con riconoscimento di debito da parte di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per almeno euro 207.278,09; la violazione e
falsa applicazione degli artt. 1965 e 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.
Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha omesso di considerare la scrittura privata di transazione, seppure non perfezionata, intercorsa, nel procedimento, tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE liquidazione e RAGIONE_SOCIALE, con valore di riconoscimento implicito del debito da parte di quest’ultima, da cui si poteva desumere il rapporto di collaborazione esistente tra le parti.
Con il quinto motivo di ricorso si denuncia la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c.; il vizio di motivazione; l’omesso esame circa un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c.; l’erronea e/o carente motivazione; l’omessa e/o errata considerazione delle dichiarazioni rese dai testi COGNOME e COGNOME, dai quali risulterebbe che RAGIONE_SOCIALE fosse il committente finale.
Con il sesto motivo di ricorso si lamenta la violazione del contraddittorio; la violazione del diritto alla difesa; la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; la violazione degli artt. 115, 116, 244 e 245 c.p.c., per avere la Corte territoriale limitato l’escussione dei testi addotti dalla RAGIONE_SOCIALE
Con il settimo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; violazione ed erronea interpretazione degli artt. 1414 c.c.; omessa considerazione di eccezioni rilevanti in punto di fatto e di diritto; violazioni ed erronea interpretazione degli artt. 1, 2 e 4 della L. n. 192/98 sulla sussistenza del contratto di subfornitura.
La Corte territoriale avrebbe errato nel negare l’esistenza di un contratto di subfornitura tra le parti fondato sul rilievo che la RAGIONE_SOCIALE non era la società committente, incorrendo nella violazione dell’art. 1414 c.c. in quanto avrebbe dovuto accertare incidenter tantum, ai sensi dell’art. 34 c.p.c . , la sussistenza della simulazione relativa, proposta in via di eccezione, al fine di verificare la legittimità della pretesa creditoria, senza la necessità di instaurare un giudizio di simulazione che coinvolgesse tutte le parti dell’accordo simulatorio. La Corte d’appello avrebbe, quindi, dovuto accertare, in via incidentale, l’eventuale interposizione fittizia, nel rapporto tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, accertando che il rapporto contrattuale in realtà intercorreva tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti.
8.1. La RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto in appello dei buoni d’ordine, emessi dalla RAGIONE_SOCIALE nel periodo dal 28 giugno 2001 al 17 dicembre 2002, deducendo che si trattava di documentazione pervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, benché precedentemente richiesta. Da tali documenti si evincerebbe la continuità dei rapporti di somministrazione di forza lavoro fornita da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE fino al 17.12.2002.
8.2. Quanto all’ammissibilità dei nuovi documenti in appello, deve applicarsi l’art. 345, comma 3 c.p.c. nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, trattandosi di giudizio introdotto nel 2004.
La norma transitoria di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 2, infatti, dispone che ‘ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applichino l’art.345 c.p.c….. come modificato dalla presente legge”
8.3. L’art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile, prevedeva che non potessero essere ammessi nuovi mezzi di prova e non potessero essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenesse indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostrasse di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Detta norma è stata interpretata nel senso che, nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass., Sez. Un., 04/05/2017, n.10790; Cass. Sez. 3, 05/05/2020, n.8481).
8.4. Nel caso di specie, i buoni d’ordine prodotti in grado d’appello erano stampati su carta intestata RAGIONE_SOCIALE e contenevano il riferimento a prestazioni svolte dalla RAGIONE_SOCIALE, sicché erano astrattamente idonei ad eliminare l’incertezza in ordine al rapporto contrattuale di somministrazione di forza lavoro intercorrente tra le due società.
Si tratta di documenti il cui esame è decisivo nel confermare o disattendere la ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice, che si era limitato ad esaminare le schede di rilevazione del personale, senza valutare la valenza probatoria dei buoni d’ordini
emessi dalla RAGIONE_SOCIALE, documenti aventi l’attitudine probatoria a smentire o confermare la decisione del Tribunale senza margini di dubbio e, conseguentemente a provare l’esistenza o meno di un rapporto contrattuale tra le due società che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato.
Il ricorso, pertanto, in accoglimento del primo mezzo, assorbiti i restanti, deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma , che, in diversa composizione, provvederà al riesame della controversia facendo applicazione dei principi sopra illustrati.
9.1. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Roma , in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione, in data 27 marzo 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME