Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 957-2022 proposto da:
NON SOLO NAUTICA DI COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME rappresentati e difesi dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso e per procura del 2/4/2024;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO di NON SOLO RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE nonché di COGNOME NOME e COGNOME, in persona del curatore p.t. , rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D ‘ APPELLO DI CATANIA, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA, RAGIONE_SOCIALE;
avverso la SENTENZA N. 2075/2021 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI CATANIA, depositata il 3/11/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME del
COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio 2/10/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. La Corte d ‘ appello di Catania, con sentenza del 3/11/2021 resa quale giudice del rinvio, ha rigettato il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE e da NOME e NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa dichiarativa del fallimento della società e dei due soci illimitatamente responsabili su istanza della RAGIONE_SOCIALE
1.2. La corte del merito ha premesso che questa Corte, con l’ ordinanza n. 9045/2021, aveva cassato con rinvio la prima sentenza di rigetto del reclamo, là dove aveva affermato che la s.n.c. e i suoi soci i non avevano dato prova della ricorrenza dei requisiti di non fallibilità, per difetto assoluto di motivazione.
1.3. Ha quindi, per quanto ancora interessa: a) ritenuto infondato il motivo con il quale i reclamanti avevano eccepito la nullità, per mancanza di autorizzazione del giudice delegato, dell’atto di riassunzione del giudizio da parte del curatore ; b) escluso che gli stessi avessero fornito prova documentale della non assoggettabilità a fallimento della s.n.c. ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. fall. rilevando che il documento da loro prodotto (conto economico del triennio 2015/2017) era del tutto inattendibile e quindi inidoneo a rappresentare, come stabilito dall ‘ ordinanza di rinvio, l ‘ ‘ effettiva realtà dell ‘ impresa ‘ , in quanto esponeva rimanenze finali per il valore di €. 241.000, rimasto ‘ inalterato nel triennio indicato ‘ nonostante l’inevitabile svalutazione nel periodo di beni acquistati per essere destinati
alla vendita immediata e nonostante il curatore avesse stimato in appena €. 29.465,00 quelli rinvenuti e inventariati e cioè per un valore ‘ del tutto incompatibile con il valore che al magazzino è attribuito dal conto economico ‘ ; c) ritenuto, in definitiva, che, in mancanza del libro dei beni ammortizzabili, non fosse possibile accertare se l ‘ attivo patrimoniale superasse o meno i 300.000 euro, non essendo, peraltro, ipotizzabile che ‘ la società non disponesse di beni diversi e ulteriori rispetto alla ‘ rimanenze finali ‘ (magazzino), strumentali all ‘ esercizio dell ‘ attività d ‘ impresa (commercio all ‘ ingrosso di articoli sportivi) ‘; d) escluso l’ammissibilità dell a prova testimoniale articolata dai reclamanti, generica e volta ‘ a far esprimere una valutazione ai testimoni ‘ e rigettato la richiesta di consulenza tecnica d ‘ ufficio, superflua perché inidonea ad apportare ‘ ulteriori utili elementi di valutazione rispetto a quelli già traibili dalla documentazione contabile’ esaminata.
1.4. Non RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME con ricorso notificato il 29/12/2021, hanno chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.
1.5. Il Fallimento ha resistito con controricorso.
1.6. La creditrice istante, i Procuratori Generali e il Procuratore della Repubblica cui il ricorso è stato notificato sono rimasti intimati.
1.7. Il Presidente delegato, in data 26/2/2024, ha proposto la definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis , comma 1°, c.p.c..
1.8. I ricorrenti, con istanza tempestiva, sottoscritta dal difensore munito di nuova procura, hanno insistito per la decisione e depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, denunciando la violazione e l ‘ errata applicazione degli artt. 25, comma 1°, n. 6 e 31, comma 2°, l.fall., si dolgono del ri getto dell’eccezione di nullità dell’atto di riassunzione del giudizio da parte del curatore, in quanto ‘ la sottoscrizione ‘ del giudice delegato ‘ costituisce un requisito essenziale del provvedimento, la cui ingiustificata mancanza, pur se involontaria, cioè provocata da errore o da dimenticanza, ne determina la nullità assoluta e insanabile, equiparabile all ‘ inesistenza ‘.
2.2. Il motivo è inammissibile perché non investe in alcun modo il contrario accertamento della corte d’appello, secondo cui il Fallimento aveva prodotto in giudizio la comunicazione telematica dell’istanza di riassunzione vistata dal G.D. e trasmessa dalla cancelleria al curatore.
2.3. Col secondo e col terzo motivo i ricorrenti si dolgono dell’ error in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice del rinvio, per il mancato rispetto del decisum dell ‘ ordinanza di questa Corte. Deducono, rispettivamente: i) che, in base al principio in essa stabilito, in sede rescissoria si sarebbe dovuto tener conto dell ‘ ulteriore documentazione contabile e fiscale da essi prodotta (dichiarazioni dei redditi dei soci e della società e registri IVA) che, se esaminata, avrebbe dimostrato ‘ l ‘ effettiva realtà dell ‘ impresa ‘, e cioè che RAGIONE_SOCIALE aveva cessato l’attività sin dal 6/6/2014 ; ii) che la corte d’appello avrebbe negato ingresso alla prova testimoniale articolata e alla ctu in base a una motivazione meramente apparente.
3.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili in quanto, anziché evidenziare le ragioni per le quali il giudice del rinvio si sarebbe discostato dall’ordinanza di questa Corte, che gli imponeva di valutare l’attendibilità della documentazione prodotta dai reclamanti, motivando
adeguatamente al riguardo, lamentano in sostanza l’ errata o omessa valutazione delle risultanze istruttorie (e dunque vizi deducibili sotto il diverso profilo dell’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.) senza illustrare in alcun modo i fatti emergenti (in ipotesi) dai documenti asseritamente non valutati, né la rilevanza che gli stessi avrebbero potuto avere in sede di espletamento della consulenza tecnica invocata.
3.2. Ed è, invece, noto che il vizio di motivazione per omessa ammissione di una prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l ‘ efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. n. 18072 del 2024), con la conseguenza che ‘ la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l ‘ indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa ‘ (Cass. 19150/2016, 16812/2018; cfr. Cass. 15733/2022).
3.3. Né, del resto, può rilevare la mancata ammissione della prova testimoniale che i reclamanti avevano chiesto per dimostrare che ‘ a) … la società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e NOME RAGIONE_SOCIALE nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento ha avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) … la so cietà RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e NOME snc nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell ‘ istanza di fallimento ha avuto ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
duecentomila; c) … la società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE ha un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. d) … la società RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE dal 31 Maggio è rimasta inattiva ‘, trattandosi di capitoli volti ad ottenere dai testimoni non la narrazione di specifici e determinati fatti storici accaduti in loro presenza o da essi verificati quanto, in realtà, una valutazione della ricorrenza di dati tecnicocontabili riscontrabili in via documentale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta impone, a norma dell’art. 380 -bis , comma 3°, c.p.c., l’applicazione, come da dispositivo, dell’art. 96, commi 3° e 4°, c.p.c..
La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento in favore del Fallimento controricorrente delle spese del giudizio, che liquida in €. 7.200,00 , di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15% , nonché, ai sensi dell’art. 96, 3° comma c.p.c., della somma di €. 7.000,00 ; condanna altresì i ricorrenti al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di €. 2.500,00 equitativamente determinata.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima