Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9492 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso N. 28590/2022 R.G. proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1502/2022 depositata in data 8.6.2022;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 28.1.2025 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 3.6.2016, NOME COGNOME – premesso che in data 1.11.2014 aveva subito un furto presso la propria abitazione sita in Quartu Sant’Elena, INDIRIZZO assicurata con la Milano Assicurazioni s.p.a., e che nell’occasione i ladri si erano introdotti nell’immobile dopo aver forzato i perni di tenuta della finestra sita nella camera da letto – conveniva la Compagnia dinanzi al Giudice di pace di Cagliari per ottenerne la condanna alla corresponsione dell’indennizzo come da clausola di cui agli artt. 3.1 e 3.2 del contratto di assicurazione ‘ La mia assicurazione casa ‘ (n. NUMERO_DOCUMENTO) , che prevedono l’indennizzabilità dei danni in caso di furto con scasso o rottura, indennizzo quantificato nella somma di € 4.300,00 o in quell’altra somma di giustizia. Costituitasi la UnipolSai Assicurazioni s.p.aRAGIONE_SOCIALE (già Milano Assicurazioni s.p.a.), che contestò le domande attoree, a seguito dell’istruzione della causa l’adito Giudice di pace rigettò la domanda con sentenza del 16.10.2017, per non essere stata provata l’avv enuta effrazione.
NOME COGNOME propose dunque appello e il Tribunale di Cagliari, nella resistenza della Compagnia, lo rigettò con sentenza del 8.6.2022. Osservò il giudice d’appello che , al di là di una ‘ inversione ‘ operata dal primo giudice circa il contenuto di due documenti (relazione di servizio della P.S.) tra loro apparentemente contrastanti, il Giudice di pace era giunto al convincimento che nessuna effrazione era stata apportata alla finestra basculante sulla base di molteplici ulteriori elementi istruttori; che in ogni caso al verbale di sopralluogo della Polizia datato 1.11.2014 non poteva attribuirsi l’efficacia privilegiata di atto pubblico ex art. 2700 c.c., in quanto le informazioni in esso contenute circa la
ritenuta effrazione non erano ‘ espressione di una funzione pubblica certificativa ‘, bensì fatti ‘ appresi e ipotizzati dal verbalizzante ‘; che il primo giudice ben aveva valutato gli esiti della prova testimoniale; che il documento ‘ verbale di sopralluogo ‘ redatto dal perito assicurativo era dotato di valore probatorio ex art. 2702 c.c. in quanto NOME COGNOME, avendo riconosciuto la genuinità della propria sottoscrizione, lamentava ‘ un vizio di non conformità all’originale riferito al contenuto del documento (sostanzialmente il riempimento abusivo con la dicitura manoscritta ‘nessuna effrazione’), ma si è limitato a disconoscere il documento anziché proporre la querela di falso ‘ ; che comunque detto disconoscimento, limitato alle parole ‘ nessuna effrazione ‘, lasciava impregiudicato il valore della restante dichiarazione controfirmata dal COGNOME, da cui risultava che la finestra era stata lasciata aperta, né era stato provato che la finestra stessa era stata in seguito riparata; che infine, anche a ritenere dimostrato il danneggiamento della finestra, non era stata superata la contestazione della Compagnia circa l’appartenenza degli oggetti di furto e del loro valore, non essendo stata fornita, al riguardo, alcuna prova dall’assicurato. Avverso detta sentenza NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria; la Compagnia non ha svolto difese. Ai sensi dell’art. 380bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il giudice d’appello rigettato la domanda di indennizzo ritenendo che il documento
‘ Relazione della Polizia Giudiziaria ‘, in cui si dava atto dell’effrazione, non potesse considerarsi dotato di fede privilegiata e, pertanto, non facesse piena prova di quanto in esso dichiarato. Diversamente, si eccepisce che il predetto documento deve essere qualificato quale atto pubblico e le dichiarazioni in esso contenute sono quindi coperte da pubblica fede, potendo essere superate esclusivamente mediante il ricorso alla querela di falso, non proposta dalla Compagnia.
1.2 -Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2701 e 2702 c.c. e 115, 116, 214 e 215 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il giudice d’appello rigettato la domanda ritenendo che il valore probatorio del documento ‘ Primo verbale di sopralluogo ‘ dovesse essere contestato mediante il ricorso alla querela di falso e che, in mancanza, al medesimo dovesse esser attribuito valore di prova privilegiata.
2.1 -Il ricorso è inammissibile.
Anzitutto, è noto che ‘ Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse ‘ rationes decidendi ‘ , ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla “ratio decidendi” non censurata, piuttosto che per carenza di interesse ‘ (così, ex plurimis , Cass. n. 13880/2020).
Ora, il ricorrente ha principalmente ed essenzialmente incentrato le proprie doglianze , sotto diversa prospettiva, sull’accertamento operato dal giudice d’appello circa l’inesistenza dell’effrazione della finestra basculante operata dai ladri, presupposto perché operasse la copertura assicurativa, ma non ha esteso
N. 28590/22 R.G.
l’impugnazione a tutte le singole rationes decidendi più sopra sintetizzate, senz’altro di per sé idonee a sorreggere la decisione di rigetto dell’appello: ci si riferisce, in particolare, all’affermazione per cui il COGNOME non aveva dato idonea prova dell’appartenenza degli oggetti e del loro valore.
Conseguentemente, poiché tale statuizione è in grado di sorreggere da sé sola il rigetto dell’appello, dalla sua mancata specifica impugnazione segue il suo passaggio in giudicato e, dunque, l’inammissibilità delle censure qui svolte.
3.1 -Il primo motivo, poi, è di per sé inammissibile, in quanto privo di decisività.
Infatti, anche a ritenere -contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale sardo – coperto da fede privilegiata il contenuto della relazione di servizio circa la presenza di segni di effrazione nella finestra, tanto non dimostra comunque alcun indefettibile collegamento tra l’introduzione dei ladri nell’appartamento e la rottura stessa. Si vuole cioè dire che la presenza di segni di effrazione, in assenza di ulteriori elementi (assenza di cui il Tribunale ha dato puntualmente atto, laddove ha anche ritenuto inattendibili -con valutazioni qui non censurate -le dichiarazioni di alcuni testi escussi, tra cui quelle della compagna del COGNOME), non dimostra di per sé che detta effrazione sia stata cagionata dai malviventi e che, dunque, sussistessero i presupposti fattuali per l’operatività della polizza . Da tanto discende, dunque, l’inammissibilità del mezzo.
4.1 -Anche il secondo motivo è inammissibile.
Infatti, dal verbale di sopralluogo del 10.11.2014, redatto dal perito assicurativo e firmato da questi e dall’assicurato, risulta che la finestra basculante era stata lasciata aperta per consentire il ricambio di aria. Ora, il COGNOME contesta l’affermazione del Tribunale per cui, non avendo disconosciuto la propria
sottoscrizione, a detto documento deve riconoscersi l’efficacia probatoria ex art. 2702 c.c. anche in relazione alla dicitura ‘ nessuna effrazione ‘, che lo stesso ricorrente assume essere stata apposta abusivamente in detto verbale ed in epoca posteriore dal perito e che avrebbe potuto superarsi solo con la proposizione della querela di falso.
Tuttavia, riguardo alla tesi del ricorrente circa il riempimento contra pacta , che non comporterebbe la necessità di proporre la querela di falso (come invece ritenuto dal Tribunale), il mezzo è del tutto lacunoso circa la dimostrazione del preteso mandatum ad scribendum , nulla risultando in tal senso dal ricorso. Anzi, il ricorrente richiama, al riguardo, le contestazioni manifestate sulle riserve del perito nella dichiarazione datata 25.11.2014 (allegata alla perizia, doc. 9 della produzione in questa sede); ma da esse, in realtà, si evince il contrario, posto che il ricorrente non fa cenno ad alcun abuso da parte del perito.
Infine, a totale chiusura delle ragioni di inammissibilità del mezzo, deve anche rilevarsi che il ricorrente non ha censurato la specifica argomentazione del Tribunale secondo cui, anche a ritenere in effetti abusivamente apposta la dicitura ‘ nessuna effrazione ‘ da parte del perito assicurativo, non risultava comunque inficiata la prima parte della dichiarazione controfirmata dal COGNOME per cui la finestra era stata lasciata aperta, con conseguente esclusione delle condizioni di operatività della polizza secondo la clausola di cui all’art. 3.2 (v. sentenza impugnata, p. 19). Dalla mancata impugnazione di detta ulteriore statuizione discende dunque, a maggior ragione, un ulteriore profilo di inammissibilità del mezzo in esame.
5.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibile. Nulla va disposto sulle spese di lite, l’intimata non avendo svolto difese .
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della