Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5329 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5329 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21535/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Palermo n. 1328 del 29/7/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/1/2026 dal AVV_NOTAIO;
letta la memoria della controricorrente;
RILEVATO CHE
-la RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) stipulava il 12 luglio 2016 con RAGIONE_SOCIALE un contratto di ‘ nolo a freddo ‘ di tre
macchinari (vibrofinitrice, rullo e fresa); individuando in 31 giorni il periodo di noleggio, la società locatrice emetteva fattura di Euro 69.967,00;
-successivamente, con ricorso monitorio, adiva il Tribunale di Palermo e otteneva il decreto ingiuntivo n. 2040/2017 del 30 marzo 2017, col quale si ingiungeva a RAGIONE_SOCIALE il pagamento di Euro 69.697,00 oltre a interessi e spese;
-nel giudizio di opposizione, il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 3333 del 3 luglio 2019, rigettava l ‘ opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto;
-investita dell ‘ impugnazione di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 1328 del 29 luglio 2022, la Corte d ‘ appello di Palermo accoglieva parzialmente il gravame e, conseguentemente, revocava il decreto ingiuntivo opposto e determinava il credito di RAGIONE_SOCIALE in Euro 28.060,00; condannava l ‘ opposta a restituire quanto eventualmente riscosso in eccedenza in forza dei titoli esecutivi di primo grado e a rifondere alla controparte la metà delle spese di lite;
-per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale così spiegava la propria decisione: «… il fattore tempo assume rilevanza fondamentale, come è ovvio nella locatio rei e nel presente contratto stipulato tra le parti, per quantificare il corrispettivo dovuto, che appunto, matura in ragione di ogni giorno di nolo dei beni, e, pertanto, prive di pregio sono le argomentazioni sostenute dall ‘ opposta in ordine alla irrilevanza dell ‘ effettivo utilizzo che qui non viene in rilievo, assumendo, per converso, importanza esclusivamente la durata del noleggio, rimasta, tuttavia, priva di effettivi riscontri probatori, gravando il relativo onere sulla società noleggiante-opposta, alla stregua dei criteri di riparto correttamente enunciati dal primo giudice, la quale avrebbe dovuto provare sia il momento di avvenuta consegna delle macchine, mai peraltro effettivamente contestato, sia fino a quale data le stesse siano rimaste nella disponibilità della contraente. Dall ‘ analisi delle dichiarazioni rese dai due testi escussi, mentre emerge con certezza la prova dell ‘ avvenuta consegna delle macchine, peraltro mai effettivamente
contestata dalla RAGIONE_SOCIALE.il. (si vedano dichiarazioni rese dal teste COGNOME), nessun dato preciso consente di quantificare il tempo di durata del noleggio … senza che da tali dati possa desumersi la permanenza delle tre macchine presso il cantiere dell ‘ isola fino alla fine di ottobre, come quantificato nella fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, per un numero di 31 giorni in alcun modo provata. Alla stregua degli elementi di prova versati in atti, si può ritenere allora provato solo il nolo delle tre macchine fino al mese di agosto 2016, dovendosi ritenere corretta la quantificazione delle giornate come operata dalla RAGIONE_SOCIALE al momento dell ‘ emissione della prima fattura (n. 64/2016 in data 25.10.2016), 6 + 20, che corrisponde al nolo dall ‘ inizio del cantiere (luglio 2016) fino ai primi di settembre …»;
-avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, fondato su due motivi;
-resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, la quale, in vista dell’odierna trattazione, depositava altresì memoria ex art. 380bis .1, primo comma, c.p.c.; il difensore della parte resistente ha rinunciato al mandato;
CONSIDERATO CHE
-col primo motivo si deduce «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)», per avere la Corte d ‘ appello ignorato la deposizione del teste NOME COGNOME (che aveva confermato la presenza e l ‘ utilizzo dei macchinari oggetto del nolo fino al 12 ottobre 2016), da valutare insieme ai documenti (RAGIONE_SOCIALE e biglietti di viaggio), in quanto idonea a provare l ‘ effettiva durata del nolo;
-il motivo è inammissibile;
-in primo luogo, la ricorrente denuncia il vizio di cui all ‘ art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma del 2012, prospettando un ‘ asserita «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia»;
-tale formulazione non è più vigente dall ‘ 11 settembre 2012, data di entrata in vigore dell ‘ art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134; ne consegue che la denuncia del vizio di motivazione «insufficiente o contraddittoria» è di per sé inammissibile, non potendo più essere svolta in sede di legittimità;
-in ogni caso, anche a voler riqualificare il motivo secondo la vigente disposizione, la censura sarebbe comunque inammissibile: secondo i principî affermati da Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629831-01 (e successiva consolidata giurisprudenza conforme), «L ‘ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall ‘ art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell ‘ ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all ‘ omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il ‘ fatto storico ‘ , il cui esame sia stato omesso, il ‘ dato ‘ , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘ come ‘ e il ‘ quando ‘ tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ‘ decisività ‘ , fermo restando che l ‘ omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.»;
-alla luce di tali statuizioni è evidente l ‘ inammissibilità della censura de qua , con la quale si prospetta una testimonianza come fatto storico asseritamente non considerato dalla Corte di merito;
-inoltre, il motivo sollecita una rivalutazione del compendio probatorio (RAGIONE_SOCIALE, biglietti di viaggio, deposizione di NOME COGNOME) per pervenire a una conclusione diversa sulla durata del nolo: si tratta di deduzione non
consentita in sede di legittimità, dato che, come noto, questa Corte non può sostituire la propria lettura del materiale istruttorio a quella del giudice di merito, al quale spetta la selezione e la ponderazione delle prove, salva l ‘ ipotesi (qui non ricorrente) di motivazione mancante, apparente o perplessa;
-peraltro, se l’omesso esame si riferisse ai fatti rappresentati dalla testimonianza e non alla valutazione della stessa, non sussisterebbe alcun «omesso esame»: la sentenza impugnata menziona espressamente la testimonianza di NOME COGNOME e dunque considera detti fatti e la colloca nel quadro degli altri elementi (titoli di viaggio e comunicazioni RAGIONE_SOCIALE), concludendo che manca un riscontro documentale idoneo a provare la permanenza dei tre macchinari per 31 giorni fino a ottobre 2016;
-il fatto storico evocato dal ricorrente (presenza dei mezzi fino al 12 ottobre 2016) non è ignorato, ma è esaminato e ritenuto non dimostrato nei termini richiesti: la censura, dunque, si risolve in un mero dissenso valutativo, che non può formare oggetto del giudizio di legittimità;
-col secondo motivo si deduce la «Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 1571 del codice civile in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.», per avere la Corte d ‘ appello erroneamente collegato il pagamento del canone di nolo all ‘ effettivo utilizzo dei mezzi, anziché al periodo di perdita della disponibilità da parte del noleggiante, come previsto dalla disciplina della locazione ( locatio rei ) e dal contratto stipulato tra le parti;
-il motivo è inammissibile sia perché, in violazione dell ‘ art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., difetta la ‘ localizzazione ‘ del contratto su cui si basa la censura (in proposito, Cass. Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184, Rv. 660090-01), sia perché la ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata;
-riguardo a quest ‘ ultimo aspetto, si rileva che la Corte d ‘ appello non ha affatto errato nella qualificazione del contratto, dato che riconduce correttamente il «nolo a freddo» allo schema della locatio rei ; al contrario, la decisione si fonda su un profilo diverso e, cioè, sul difetto di prova della
durata del nolo, unico parametro rilevante ai fini della quantificazione del corrispettivo;
-la Corte territoriale ha accertato la mancanza di un riscontro probatorio idoneo a coprire i 31 giorni fatturati (fino a ottobre 2016) e ha limitato, quindi, il credito al periodo provato, valorizzando il complesso degli elementi acquisiti (contratto, fatture, deposizioni, titoli di viaggio, RAGIONE_SOCIALE);
-il motivo di ricorso, invece, sposta indebitamente il fuoco della censura sulla (asserita) violazione dell ‘ art. 1571 c.c. e sulla pretesa correlazione del canone all ‘ utilizzo del bene, senza confrontarsi con l ‘ effettivo decisum , che non introduce alcun criterio legato all ‘ uso, ma rileva esclusivamente l ‘ assenza di prova circa il tempo di messa a disposizione dei macchinari oltre il periodo riconosciuto;
-in tal modo, la doglianza non intercetta la premessa decisiva del ragionamento della Corte di merito (il difetto di prova sulla durata), sicché manca il necessario confronto specifico con la motivazione impugnata: ne consegue l ‘ inammissibilità del motivo per mancata pertinenza rispetto alla ratio decidendi (difetto di prova della durata del nolo), perché argomenta su un diverso tema (qualificazione e criteri di determinazione del canone) che la sentenza non pone a base del decisum ;
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
-consegue alla decisione la condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 27 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME