Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28058/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e RAGIONE_SOCIALE dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
REGIONE CAMPANIA, COMUNE DI SARNO
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 1250/2021 depositata il 03/09/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME – proprietaria di due unità immobiliari gravemente danneggiate dagli eventi franosi che interessarono il Comune di Sarno nel maggio del 1998 conveniva davanti al Tribunale di Nocera Inferiore l’ RAGIONE_SOCIALE, onde ottenerne la condanna al pagamento di euro 304.619,17 a titolo di contributo previsto dall’art. 6, primo comma, della legge 226/1999, oltre all’integrale risarcimento di tutti i danni subiti quantificati nella misura di euro 28.747,29.
Nel corso del giudizio, nel quale resisteva l’RAGIONE_SOCIALE ed interveniva il Comune di Sarno, ad adiuvandum della COGNOME, l’attrice rappresentava che con determina n° 388 del 12 settembre 2016 la convenuta le aveva riconosciuto il diritto al contributo
nella misura di euro 304.619,17 e che la regione RAGIONE_SOCIALE era subentrata in luogo della RAGIONE_SOCIALE, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
La COGNOME chiedeva quindi che gli acconti ricevuti, pari ad euro 279.631,49, fossero imputati dapprima agli interessi maturati sul complessivo credito di euro 304.619,17 a partire dal 20 settembre 2010 e quindi al residuo capitale, con conseguente condanna della RAGIONE_SOCIALE a pagarle il rimanente importo di euro 174.150,35.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 255/2015, ha rigettato la domanda sul rilievo che il diritto al contributo poteva sorgere solo all’esito di un procedimento amministrativo, la cui regolarità non poteva essere comprovata da elementi estranei al procedimento stesso.
Pertanto, mancando la prova della trasmissione del verbale della commissione tecnica comunale all’RAGIONE_SOCIALE n° 291 del 3 settembre 2009 e, prima ancora, non essendovi alcuna prova della sussistenza di tale verbale – che, secondo gli stessi atti del Comune, era andato smarrito – il diritto della COGNOME al contributo non poteva essere riconosciuto.
La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 1250/2021, depositata il 3.9.2021, ha rigettato l’appello.
A fronte dell’appello della COGNOME – con il quale quest’ultima aveva lamentato che il primo giudice avrebbe dovuto trarre la prova dell’esistenza del verbale dal rilascio del permesso a costruire n° 142 del 9 novembre 2009, avvenuto sul presupposto della determinazione del contributo; dalla natura di atto pubblico di detto provvedimento autorizzativo; dalla nota di risposta del Comune alle richieste della COGNOME (ove si rappresentava sì il mancato rinvenimento del documento, ma anche la sua certa rappresentazione all’RAGIONE_SOCIALE di una riunione tenutasi nella Casa Comunale); dalla omessa contestazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE della esistenza del verbale in predicato, nella nota con la quale aveva negato la liquidazione per la diversa ragione della mancanza fondi – la Corte salernitana ha osservato che l’appellante aveva ribadito la sua linea difensiva senza però scalfire efficacemente la motivazione del primo giudice, che era fondata sulla natura vincolante del verbale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, secondo il disposto letterale ed indiscutibile del citato art. 3 dell’Ordinanza commissariale n° 2053/2001, non modificato sul punto dalle successive determinazioni, oltre che sulla necessità della prova documentale, non altrimenti sostituibile.
La produzione in sede di appello di altri documenti, dai quali, a dire dell’appellante, emergeva l’avvenuta formulazione da parte della RAGIONE_SOCIALE del parere vincolante sulla determinazione del contributo nella forma di verbale, non infirmava la correttezza giuridica del percorso logico del primo giudice.
A diversa conclusione non poteva condurre nemmeno la successiva Determinazione del Direttore generale n° 388 del 12 settembre 2016, di liquidazione del contributo in favore dell’appellante, dalla quale la parte faceva discendere la sussistenza ab initio dei presupposti necessari per il contributo (e che, invece, l’Avvocatura distrettuale riconduceva ad una diversa istruttoria amministrativa, fondata su altri presupposti e su una nuova proposta di assegnazione, la n° 23/2016), dato che tale questione era stata introdotta solo nella comparsa conclusionale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo a cinque motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ed il Comune RAGIONE_SOCIALE Sarno sono rimasti intimati.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo – rubricato ‘ Art. 360. Comma 1 n. 3 e 5; Violazione e falsa applicazione art. 345 cpc. Omesso esame circa un fatto decisivo costituente oggetto di discussione tra le parti ‘ – la ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto di non poter delibare la Determinazione del Direttore generale n° 388 del 12 settembre 2016, prodotta in appello, sull’erroneo rilievo che ‘ il tema ‘ sarebbe stato introdotto con la comparsa conclusionale, mentre esso era stato ritualmente enunciato all’udienza del 26 maggio 2016, nel corso della quale la COGNOME aveva dato atto del riconoscimento del proprio diritto da parte del Comune, provvedendo poi a depositare il provvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE prot. n° 168 del 6 maggio 2016, contenente il decreto di assegnazione del contributo.
Tutta la documentazione, tra cui la Determina n° 388/2016 e la nota Comune di Sarno prot. n° NUMERO_DOCUMENTO recante richiesta di liquidazione quinto SAL, era stata depositata alla prima udienza utile e nessuna delle controparti aveva sollevato obiezioni, con la conseguenza che i fatti introdotti nel giudizio di appello dovevano considerarsi non contestati.
Con il secondo motivo (‘ Art. 360, comma 1 n. 4 e 5. Nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione; Omesso esame circa un fatto decisivo costituente oggetto di discussione tra le parti ‘) la ricorrente deduce che la prova della regolare approvazione e della successiva trasmissione del verbale doveva ritenersi raggiunta, in considerazione della produzione in giudizio di una serie di atti fidefacenti, mentre la Corte aveva rigettato l’appello in base ad una motivazione apparente, ossia senza spiegare perché la prova del fatto costitutivo del diritto azionato non potesse essere fornita anche mediante altri documenti, diversi da quello andato smarrito.
Il secondo motivo, da esaminarsi con precedenza rispetto al primo per il principio della ragione più liquida, è fondato.
3.1. Il giudice d’appello, dopo aver evidenziato che la motivazione di rigetto della domanda del giudice di primo grado si fondava sulla natura vincolante del verbale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (secondo il disposto letterale dell’art. 3 dell’Ordinanza Commissariale n° 2053/2001), non modificato sul punto dalle successive determinazioni, e sulla necessità della prova documentale, non altrimenti sostituibile, di fronte alla precisa contestazione dell’appellante, odierna ricorrente, che dai documenti prodotti in appello era possibile desumere l’avvenuta formulazione da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del parere vincolante sulla determinazione del contributo nella forma di verbale, si è limitato ad affermare che la produzione di tali documenti ‘certo non fa venir meno la correttezza giuridica del primo ragionamento assolutamente condiviso da questa Corte’. In sostanza, il giudice d’appello, nel disattendere la prospettazione dell’appellante, ha condiviso l’impostazione del giudice di primo grado secondo cui l’esistenza del predetto verbale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non poteva desumersi anche in via logica e presuntiva dal contenuto di altri documenti amministrativi depositati (sopravvenuti alla decisione di primo grado e come tali ammissibili), ed era quindi necessaria la produzione in giudizio proprio di quel documento, senza, tuttavia, indicarne minimamente le ragioni giuridiche. Ha, infatti, affermato apoditticamente di aderire al ragionamento svolto dal primo giudice, ma senza, tuttavia, aver cura di riportarne in modo completo l’ iter logico-argomentativo. Il giudice d’appello non ha esplicitato le ragioni per cui l’esistenza del documento amministrativo, nella fattispecie, il verbale della RAGIONE_SOCIALE tecnica, non potesse essere dimostrata con la prova per presunzioni (sul punto, peraltro, vedi, invece, Cass. n. 29244/2024) né ha precisato sulla base di quali argomenti giuridici (dallo stesso condivisi) il giudice di primo grado aveva affermato che la produzione in giudizio del verbale (che era divenuto irreperibile) della RAGIONE_SOCIALE non ammettesse equipollenti, così incorrendo in una motivazione meramente apparente.
Il primo motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo.
Con il terzo motivo è stata dedotta la ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 cpc, comma 1 n. 3, in relazione agli art. 2724 n. 3 e 2725 cc’ .
Espone la ricorrente che in primo grado aveva chiesto l’ammissione della prova testimoniale dell’ingegner NOME COGNOME, dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Sarno, nonché dell’architetto NOME COGNOME funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE, sui seguenti capitoli di prova: ‘ Vero che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE operante ai sensi dell’Ordinanza Commissariale si riunì nella seduta del 23.09.2009 e redasse apposito verbale contrassegnato con il n. NUMERO_DOCUMENTO con cui espresse assenso all’intervento di ricostruzione fuori sito di cui alla domanda di buono contributo dell’attrice contrassegnata con il n. 32 e determinò il contributo alla stessa
spettante in € 304.619,17 (…); b) Vero che il verbale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 291 del 23.09.2009 di assenso alla pratica di buono – contributo spettante alla dott.ssa COGNOME fu trasmesso dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune RAGIONE_SOCIALE Sarno all’RAGIONE_SOCIALE
Il tribunale non aveva ammesso la prova orale e la COGNOME aveva riproposto in appello la richiesta istruttoria, rimasta totalmente priva di scrutinio.
5.1. Il motivo è inammissibile.
5.2. La ricorrente, infatti, ha dedotto di aver formulato in atto d’appello le prove sopra trascritte, ma non ha, tuttavia, precisato se, all’esito della trattazione del giudizio di secondo grado e, comunque, in sede di precisazione delle conclusioni, sia stata ribadita l’istanza di ammissione della prova per testi.
Nessun elemento in tal senso può trarsi dalla sentenza, che, infatti, nulla dice al riguardo.
Ne consegue che, in mancanza di dimostrazione del mantenimento della richiesta di prova testimoniale in sede di precisazione delle conclusioni, al giudice d’appello non può essere imputato di non avere ammesso la prova (per tutte, cfr. Cass. n. 22883/2019).
Con il quarto motivo – rubricato ‘ Art. 360, comma 1, n. 3 e 5, in relazione agli artt. 115 c.p.c. e 213 c.p.c. – violazione artt. 24 e 111 Cost. e art. 6 Cedu. violazione del diritto di RAGIONE_SOCIALE e del giusto processo ‘ – la ricorrente lamenta che la Corte ha affermato la natura vincolante del verbale n° 291/2009, al quale era stata ricollegata l’esistenza giuridica del diritto vantato dalla dottoressa COGNOME, e l’insuperabilità della mancata produzione documentale del verbale stesso, non altrimenti surrogabile.
Per contro, tale mancata produzione non era dipesa dalla ricorrente, ma dallo smarrimento dell’atto.
6.1. Il motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del terzo motivo.
Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.
Ad avviso della ricorrente, la Corte di merito la avrebbe ingiustamente condannata alla rifusione delle spese in favore di NOME sul rilievo che non emergerebbe alcun ‘ nesso di causalità tale da determinare il rigetto dell’appello ‘ e che il ‘ decisum deve prevalere sul disputatum ‘.
Ne deriverebbe che la Corte, nel rapporto con NOME, avrebbe dovuto attribuire il favore delle spese alla COGNOME.
7.1. Anche questa doglianza è assorbita, in quanto il giudice del rinvio dovrà procedere ad una nuova liquidazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti il primo, il quarto ed il quinto motivo, dichiara inammissibile il terzo, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 28.10.2025.
Il Presidente
NOME COGNOME