Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30537 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30537 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 7759-2022 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dal l’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, nello studio del dott. NOME COGNOME, rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4852/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/12/2021;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 30.1.2002 NOME NOME evocava in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Afragola, chiedendo l’accertamento della sua esclusiva proprietà di una porzione di terreno e la condanna dei convenuti al suo rilascio, all’abbattimento delle opere ivi illecitamente realizzate ed al risarcimento del danno da occupazione senza titolo.
Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda.
Spiegavano intervento volontario nel giudizio COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rivendicando la proprietà del fondo in contestazione ed eccependone comunque il possesso ultratrentennale.
Con sentenza n. 30/2012 il Tribunale rigettava la domanda proposta dall’attore.
Con la sentenza impugnata, n. 4852/2021, la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame proposto dall’originario attore avverso la decisione di prime cure.
Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado NOME, affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Con istanza del 3.5.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso si articola nei seguenti motivi:
violazione o falsa applicazione del D. Lgs. n. 110 del 2010, dell’art. 59 della legge AVV_NOTAIOile, degli artt. 101 e 102 c.p.c., nonché nullità della setenza, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato che l’errore contenuto nell’ atto di divisione del 17.5.1973 per rogito del AVV_NOTAIO potesse essere corretto mediante dichiarazione unilaterale del notaio, ai sensi dell’art. 59 -bis della legge AVV_NOTAIOile, ancorché si trattasse di rettifica incidente sui diritti del ricorrente;
violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, con particolare riferimento ai titoli di provenienza ed alle indicazioni catastali ivi contenute;
violazione o falsa applicazione dell’art. 948 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuta non conseguita la prova rigorosa della proprietà, richiesta in tema di rivendicazione, nonostante entrambe le parti in causa traessero titolo dal medesimo atto divisione del 1973.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis è del seguente tenore:
‘INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso avverso pronuncia di rigetto della domanda di rivendicazione, rilascio e risarcimento del danno da occupazione senza titolo (doppia conforme).
Primo motivo : inammissibile e/o manifestamente infondato, poiché la ricorrente si duole che la Corte di Appello non abbia tenuto conto che l’atto di divisione del 17.5.1973 per rogito del AVV_NOTAIO conteneva un errore materiale, ed abbia -anzi -ritenuto che detta svista potesse essere corretta mediante dichiarazione unilaterale del notaio, ai sensi dell’a rt. 59-bis della legge AVV_NOTAIOile, senza tener conto che detta rettifica incideva sui diritti del ricorrente. La Corte di Appello afferma, sul punto, che il refuso contenuto pacificamente nel rogito di divisione del 1973 poteva essere rettificato mediante dichiarazione unilaterale del notaio, giusta l’art. 59 -bis della legge AVV_NOTAIOile, introdotto con D. Lgs. n. 110 del 2010, poiché la rettifica non comportava una modificazione sostanziale dell’atto, né l’inserimento in esso di un dato o di una menzione totalmente assente (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Inoltre, la Corte distrettuale ha affermato che la rettifica, in quanto incidente soltanto su alcune delle quote divisionali, non interessava la posizione di COGNOME NOME, condividente non evocato in giudizio, la cui quota era priva di refusi da rettificare (cfr. pag. 6 della sentenza). Il ricorrente, nel contestare tale statuizione, assume che la sua posizione soggettiva sarebbe stata pregiudicata dalla rettifica, ma non chiarisce per quale motivo, né indica alcun elemento a sostegno di tale assunto. La censura, dunque, non appare sostenuta da interesse all’impugnazione.
Secondo motivo : inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché con esso il ricorrente contesta la valutazione delle risultanze istruttorie condotta dal giudice di merito, con particolare riferimento ai titoli di provenienza ed alle indicazioni catastali. La censura attinge il giudizio di merito condotto dalla Corte di Appello, la quale ha ritenuto, sulla scorta degli accertamenti tecnici condotti dal C.T.U., che in sede di divisione il notaio rogante avesse erroneamente
riportato i dati catastali della porzione attribuita a COGNOME NOME nella descrizione della porzione spettante all’altro condividente COGNOME NOME (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata). Trattasi di apprezzamento di fatto, rispetto al quale il ricorrente contrappone in sostanza, alla valutazione del fatto e delle prove operata dalla Corte di Appello, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Terzo motivo : inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché con esso il ricorrente contesta la statuizione con la quale la Corte di Appello ha ritenuto non conseguita la prova rigorosa della proprietà, richiesta in tema di rivendicazione dall’art. 948 c.c. La Corte distrettuale ha affermato, sul punto, che l’appellante, odierno ricorrente, non avesse fornito la prova della proprietà del cespite rivendicato sino a risalire ad un acquisto a titolo originario (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata). Nel contestare tale affermazione, il ricorrente assume di aver fornito la prova richiesta dalla norma suindicata, ed allega inoltre che, poiché entrambe le parti in causa traevano titolo dal medesimo atto divisione del 1973, la prova della proprietà avrebbe dovuto intendersi attenuata. La censura non supera la statuizione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui mentre l’odierno ricorrente aveva provato di aver posseduto il cespite oggetto di causa soltanto dal 1994, e dunque per un periodo inferiore al ventennio utile ad usucapionem , al contrario gli odierni controricorrenti avevano dimostrato di aver posseduto il bene, ininterrottamente e pacificamente, dal 1973 -anno della divisione- in poi (cfr. pag. 13 della sentenza). Trattasi di accertamento di fatto, fondato sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie, che non è sindacabile, in quanto tale, in sede di legittimità, e che comunque viene attinto dall’odierno ricorrente senza indicazione di alcun elemento di
prova che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare, o avrebbe erroneamente valutato’ .
Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis c.p.c., osservando altresì che, per un verso, i motivi di ricorso non colgono la ratio decidendi della impugnata sentenza e, per altro verso, contengono censure di carattere meritale.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda