Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31574 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31574 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/12/2025
Oggetto: compensi professionali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30747/2020 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in MaddaloniINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 3413/2020 resa dalla Corte d’Appello di Napoli in data 29/09/2020, pubblicata il 07/10/2020 e notificata in data 08/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 23/10/2017, COGNOME COGNOME propose appello avverso la sentenza n. 2799/2017, pubblicata il 22/9/2017, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 369/2013, chiesto e ottenuto dal professionista per l’importo di euro 12.964,43, a titolo di compensi professionali maturati per l’attività di consulenza fiscale espletata nel 2009 e per quella di consulenza del lavoro espletata negli anni 2010/2011/2012/2013 in seguito alla sottoscrizione nel 10/01/2008 del relativo contratto.
In sede di gravame, la RAGIONE_SOCIALE, costituendosi, eccepì l’inammissibilità dell’appello per omessa impugnazione di una delle rationes decidendi e ne chiese il rigetto.
All’esito del giudizio, la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 3413/20, pubblicata il 7/10/2020, respinse l’appello confermando il provvedimento impugnato e condannando il COGNOME alle spese di lite, sul presupposto che l’appellante, a fronte dell’inesatto inadempimento eccepito dalla società, non avesse fornito la prova contraria dell’esatto adempimento.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione ed errata applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., perché i giudici di merito, nonostante il gravame fosse stato proposto unicamente con riguardo all’esistenza della lettera di incarico professionale del 10/1/2008, avendo il giudice di primo grado ritenuto impossibile liquidare i compensi in ragione della produzione solo in copia della stessa e del suo intervenuto disconoscimento, avevano invece
fondato la decisione sulla mancata dimostrazione dell’esatto adempimento da parte del professionista, eccepita dalla società, benché la questione non fosse stata oggetto di alcuna doglianza in appello da nessuna delle parti, così travalicando la domanda proposta.
1.2 Il primo motivo è infondato.
Va innanzitutto ricordato che, come già affermato da questa Corte, l’effetto devolutivo dell’appello entro i limiti dei motivi d’impugnazione, pur limitando il giudizio all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi proposti (Cass., Sez. L , 03/04/2017, n. 8604), preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d’impugnazione, mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall’appellante, tuttavia appaiano, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico (Cass., Sez. 3, 13/4/2018, n. 9202), sicché detto principio non può dirsi violato allorché il giudice di secondo grado fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendum del giudizio (Cass., Sez. L, 03/04/2017, n. 8604, cit.).
Nel giudizio d’appello, infatti, il giudice può riesaminare l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della
statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d’impugnazione (Cass., Sez. 3, 13/4/2018, n. 9202). A quest’ultimo riguardo, questa Corte ha, peraltro, avuto modo di affermare che, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che afferma l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (Cass., Sez. L, 04/02/2016, n. 2217), non potendosi il giudicato interno formare, nel giudizio di merito, se non sulla statuizione avente ad oggetto, congiuntamente, le decisioni sull’esistenza di un fatto, l’esistenza di una norma e l’idoneità del fatto a produrre, in base alla norma, l’effetto da questa previsto e non sul fatto opposto a quello accertato dal giudice (Cass., Sez. L, 20/12/2006, n. 27196), con la conseguenza che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione (Cass., Sez. L, 04/02/2016, n. 2217).
Orbene, nella specie, risulta dalla medesima sentenza impugnata che l’appellante aveva censurato il provvedimento del Tribunale, evidenziandone l’erroneità per non avere il giudice rilevato la genericità del disconoscimento del contratto del 22/1/2008, prodotta, invece, in originale, e, dunque, l’esistenza della prova della fonte di credito, e per avere omesso di valutare la copiosa
documentazione depositata in fase monitoria, attestante l’attività svolta dal professionista.
A tal proposito, la Corte d’Appello ha dato atto della presenza, nel fascicolo monitorio in originale, del contratto del 22/1/2008, con il quale la RAGIONE_SOCIALE aveva conferito incarico al ricorrente per lo svolgimento di attività di consulenza tributaria, contabile, amministrativa e societaria, stabilendo che il compenso per l’attività di consulenza generica era concordato in euro 12.800,00 annuali , di cui euro 11.000,00 da imputarsi a consulenza fiscale ed euro 1.800,00 da imputarsi a consulenza del lavoro, e ha precisato che, per la consulenza fiscale specifica in ordine agli obblighi fiscali o civilistici, le prestazioni avrebbero dovuto essere retribuite, volta per volta, secondo le tariffe professionali vigenti al momento della conclusione del contratto, mentre, con successiva lettera di incarico del 22/2/2010, non contestata dal professionista, era stata sostituita la sola prestazione relativa alla consulenza del lavoro, stabilendo un importo annuo di euro 1.500,00.
Precisando, poi, che la società opponente aveva contestato sia lo svolgimento, che l’esatto adempimento sia delle prestazioni fiscali, che di quelle del lavoro, i giudici di merito hanno affermato che il professionista non aveva comprovato, benché tenuto, ‘l’espletamento corretto dell’incarico’, avendo prodotto documentazione scarna e frammentaria, inidonea a fornire la prova dell’esatto adempimento delle numerose e precise prestazioni professionali concordate con la società, che risultavano pacificamente retribuite in parte.
Alla stregua di tali argomentazioni, deve allora escludersi che si sia realizzata la lamentata violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che costituiva espresso motivo di gravame l’avvenuta dimostrazione dell’esatto adempimento e che, essendosi dato atto dell’intervenuto parziale adempimento del pagamento del
corrispettivo e della previsione contrattuale (nell’atto del 2008) della determinazione del compenso secondo le tariffe professionali, i giudici non potevano che esaminare l’avvenuta dimostrazione delle prestazioni effettivamente rese onde procedere alla quantificazione del relativo corrispettivo, in ciò risolvendosi il richiamo all”esatto adempimento’, non rivolto alla determinazione di un inadempimento contrattuale, come lamentato nella censura, ma alla necessità di stabilire, attraverso lo stesso, quale fosse il corrispondente corrispettivo dovuto.
Consegue da quanto detto l’infondatezza del motivo.
Con il secondo motivo si denunzia la violazione ed errata applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ., perché il giudice del gravame si era pronunciato sull’eccezione di inadempimento, proposta in primo grado dalla società e sulla quale il Tribunale aveva ritenuto di non dover statuire, benché la questione non fosse stata riproposta dall’appellata nel giudizio d’appello.
Il Tribunale aveva, infatti, stabilito che, in assenza del contratto di conferimento dell’incarico, essendo stato quello prodotto in copia disconosciuto dalla committente, non era possibile quantificare il compenso alla stregua delle tariffe professionali in quanto non era stata fornita la prova dell’esatta attività svolta, mentre i giudici d’appello, nell’escludere la prova dell’esatto adempimento, avevano frainteso il senso della decisione impugnata, la quale era fondata sulla mancata, esatta dimostrazione dell’attività svolta ai fini della quantificazione dei compensi e non, come da essi affermato, della rispondenza tra attività svolta e incarico ricevuto, senza che quest’ultima eccezione di inadempimento fosse stata riproposta dall’appellata, nonostante l’omessa pronuncia sul punto del primo giudice.
Con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione ed errata applicazione degli artt. 342 e 329 cod. proc. civ., per avere
la Corte territoriale deciso in violazione del divieto di reformatio in peius , stante la mancata riproposizione, da parte dell’appellata, della questione afferente all’eccezione di inadempimento proposta in primo grado.
Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono infondati.
Va, innanzitutto, evidenziato che, in tema di impugnazioni, la riproposizione è utilizzabile – e deve effettuarsi in modo espresso quando l’eccezione di merito non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, restando altrimenti la stessa irrilevante in appello allorché il potere di rilevazione sia riservato solo alla parte, mentre la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, è necessaria quando l’eccezione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, 12/05/2017, n. 11799; Cass., Sez. 6-3, 19/10/2017, n. 24658; Cass., Sez. 3, 27/09/2024, n. 25876).
Nessuna delle due situazioni si è però verificata nella specie, atteso che il rilievo dell’inadempimento del professionista è stato analizzato dal giudice di primo grado, che è pervenuto ad un giudizio di sussistenza favorevole alla società, al fine di accertare la debenza delle singole prestazioni, con la conseguenza che nessun obbligo di riproposizione poteva dirsi sussistente in capo a quest’ultima, senza che per questo fosse inibito al giudice d’appello di pronunciarsi sul punto, essendo stato espressamente chiamato
dallo stesso appellante a decidere sulla idoneità della prove fornite a dimostrare l’avvenuto adempimento delle singole prestazioni.
5.1 Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione ed errata applicazione degli artt. 101 e 3 della Costituzione, perché la Corte d’Appello aveva trattato in modo differente le due fattispecie identiche portate alla sua attenzione, allorché aveva ritenuto che la lettera di incarico del 22/10/2010 fosse sufficiente a considerare giusti e dovuti i pagamenti effettuati al ricorrente sulla base di essa, mentre aveva ritenuto inidonea quella del 10/1/2008.
5.2 Il quarto motivo è parimenti infondato.
Come si è detto, la Corte d’Appello ha distinto le due scritture, quella del 2008 e quella del 2010, descrivendo gli accordi intercorsi tra le parti in ordine alla quantificazione del corrispettivo dovuto per ciascuna di esse, essendo la prima correlata alle tariffe previste per gli adempimenti specifici e la seconda ad un importo forfetariamente determinato.
Peraltro, la valutazione delle prove raccolte costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili con il ricorso per cassazione(Cass., Sez. 1, 3/7/2023, n. 18857; Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/10/2018, n. 27415).
In conclusione, dichiarata l’infondatezza delle censure, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME