Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23928 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23928 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13068-2021 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 862/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/02/2021 R.G.N. 1110/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott. NOMECOGNOME
Oggetto
Subordinazione
R.G.N.13068/2021
COGNOME
Rep.
Ud 10/06/2025
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, in via principale, ad ‘accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE con le mansioni di autista 3° livello Super del CCNL Autotrasporto con decorrenza dal 20.3.2012 fino al 1.9.2014, previo eventuale accertamento della natura simulata di contratti stipulati con la società RAGIONE_SOCIALE (società slovacca) e con la RAGIONE_SOCIALE per quanto riguarda il periodo compreso tra marzo 2012 e luglio 2012′, ovvero, in via subordinata, ad accertare ‘la sussistenza di una intermediazione illecita e/o una somministrazione fraudolenta e/o un appalto illecito di manodopera e conseguentemente dichiarare che l’attività lavorativa del ricorrente nel periodo marzo/luglio 2012 è imputabile alla RAGIONE_SOCIALE; il tutto con condanna di detta società al pagamento delle differenze retributive nella misura indicata in allegati conteggi ovvero accertata all’esito del giudizio;
la Corte, in estrema sintesi, ha ritenuto, come il primo giudice, che, ‘sulla base della documentazione versata in atti e del portato testimoniale raccolto in primo grado’, non emergessero ‘né gli elementi primari della subordinazione né elementi idonei a sostenere la dedotta simulazione dei contratti’ e neppure la sussistenza di una illecita intermediazione di manodopera;
per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la parte soccombente con quattro motivi; ha resistito la società intimata con controricorso, eccependo preliminarmente
l’inammissibilità dell’avversa impugnazione per difetto di procura;
le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di idonea procura speciale per il giudizio di cassazione è infondata;
vero è che, come rilevato dalla controricorrente, nella stessa intestazione del ricorso per cassazione l’azione è proposta ‘in virtù del mandato posto a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado’, tuttavia la procura conferita per il ricorso per cassazione contiene esplicitamente l’indicazione della sentenza d’appello impugnata, sicché il Collegio reputa che risulti soddisfatto il requisito di specialità della procura rilasciata in data successiva a quella della sentenza gravata (cfr., da ultimo, Cass. n. 11616 del 2025, su Cass. n. 2125 del 2006);
i motivi di ricorso possono essere indicati secondo la seguente sintesi;
2.1. il primo denuncia: ‘violazione art. 112 e 115 c.p.c., violazione art. 214, 215 c.p.c., 416 c.p.c., 2702, 2709, 2712, 2729 c.c. Vizio rilevante ex art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c.’; si contesta la sentenza impugnata per due profili: a) non avrebbe tenuto conto che i contratti di assunzione intestati alla convenuta società erano stati disconosciuti ‘solo in relazione all’autenticità della firma e non per il contenuto o la conformità all’originale’; b) non avrebbe tenuto conto degli scontrini
cronotachigrafi e dei tabulati estratti con il programma DIGITAC, ‘accreditando una eccezione tardivamente formulata in appello della convenuta, peraltro riferita solo a parte della documentazione prodotta e per un periodo estremamente limitato rispetto al la durata complessiva del rapporto’;
2.2. il secondo motivo deduce: ‘nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Violazione art. 112 e 115 c.p.c., violazione art. 214, 215, 416 c.p.c., 2702, 2709, 2712, 2729 c.c. Violazione art. 111, comma 6 Cost. Motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Vizio rilevante ex art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c.’; si lamenta l’assenza di motivazione rispetto a plurimi profili evidenziati con censure in grado di appello;
2.3. il terzo motivo, ancora ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., deduce: ‘In ordine al rigetto delle pretese retributive per formazione del giudicato in ordine alla statuizione del primo giudice sul difetto di allegazioni e richieste istruttorie: violazione art. 112, 115, 132, comma 2, n. 4, 324 c.p.c. Violazione degli artt. 2697, 2712, 2727, 2729 c.c.’;
2.4. con l’ultimo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2094 c.c., sostenendo che ‘nella fattispecie sono stati forniti argomenti di prova, atti a confermare il pieno inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva dell’RAGIONE_SOCIALE ed il totale assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro’;
il ricorso non è meritevole di accoglimento;
3.1. il primo motivo è in radice inammissibile in quanto, pur invocando esplicitamente il vizio di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., non illustra adeguatamente le ragioni per cui le plurime violazioni processuali denunciate sarebbero idonee a determinare la nullità della sentenza o del procedimento e
neanche si spiega perché sarebbe stato violato il canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.; inammissibile anche la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. in quanto si richiama a sostegno la giurisprudenza sull’errore di percezione del contenuto oggettivo della prova oramai superata dalle Sezioni unite di questa Corte (v. Cass. SS.UU. n. 5792 del 2024);
per quanto riguarda la doglianza in ordine al fatto che la società avrebbe disconosciuto solo la sottoscrizione dei contratti di assunzione intestati ad RAGIONE_SOCIALE ma non il loro ‘contenuto’ o la loro ‘conformità all’originale’, va innanzitutto rilevato che la sentenza impugnata ha diversamente accertato che ‘l’odierna parte appellata fin dal primo grado ha disconosciuto espressamente la sottoscrizione, i contenuti e l’autenticità delle due lettere di assunzione del 13.12.2012 e del 1.2. 2014’;
inoltre, una volta esclusa, in ragione del disconoscimento, la riferibilità della provenienza della sottoscrizione al soggetto che risultava della stessa apparentemente autore, la Corte ha evidentemente e ragionevolmente ritenuto che non si potessero trarre dalle copie elementi decisivi di convincimento secondo un apprezzamento qui non sindacabile;
in ogni caso, la valutazione dei caratteri della specificità e della determinatezza e del disconoscimento si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito (di recente Cass. n. 18491 del 2024; in precedenza Cass. n. 18042 del 2014; Cass. n. 1537 del 2018);
analogamente deve dirsi per quanto riguarda le registrazioni del cronotachigrafo prodotte, rispetto alle quali la Corte territoriale, confermando il giudizio di primo grado, ha confutato il motivo di appello proposto sul punto dalla difesa
del lavoratore con valutazioni, concernenti anche l’interpretazione degli atti processuali, non suscettibili di un sindacato di legittimità che consenta la cassazione della sentenza impugnata; la stessa risulta conforme a risalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore, i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possono da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall’art. 2712 c.c., né dell’effettuazione del lavoro e dell’eventuale straordinario, né della loro effettiva entità, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidette sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch’essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall’interessato o acquisiti dal giudice nell’esercizio dei propri poteri istruttori (tra le altre v. Cass. n. 10366 del 2014; Cass. n. 9006 del 2002; Cass. n. 16098 del 2001);
3.2. anche il secondo motivo di gravame non può trovare accoglimento;
si eccepisce una nullità della sentenza per ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’ che non sussiste in quanto la motivazione criticata certamente supera la soglia del cd. minimum costituzionale, in quanto sufficiente a spiegare l’itinerario logico della decisione;
non sussiste neanche il vizio di omessa pronuncia rispetto a varie censure contenute nei motivi di appello, in quanto la Corte territoriale, dopo aver analiticamente riportato i motivi di gravame, ha esaminato quelli dal primo al sesto congiuntamente per connessione, esplicitamente rigettandoli, condividendo col primo giudice l’assunto secondo il quale non
erano emersi dall’istruttoria elementi sufficienti a comprovare la sussistenza della dedotta subordinazione;
è noto poi che il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 8767 del 2011; Cass. n. 12123 del 2013; da ultimo Cass. n. 2953 del 2025);
infine, inammissibile la critica fondata sull’assunto che ‘le prove documentali acquisite, singolarmente e complessivamente valutate, forniscono la prova inconfutabile della sussistenza di un rapporto di lavoro in capo alla convenuta’, perché conclama la richiesta, avanzata col motivo in esame, di una diversa valutazione del materiale probatorio;
3.3. allo stesso modo risulta inammissibile il terzo mezzo, laddove si sostiene che ‘in ragione della mancata contestazione puntuale da parte della convenuta delle risultanze tachigrafiche e delle annotazioni contenute nelle agende personali deve comunque ritenersi raggiunta la prova della collocazione spaziotemporale della prestazione del ricorrente’, in quanto si sollecita un controllo sulla valutazione probatoria che esorbita dai poteri di questa Corte;
inoltre, posto che una volta esclusa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per gran parte del periodo rivendicato alcuna pretesa retributiva poteva maturare per esso, nel motivo di ricorso in esame non viene specificato il contenuto di atti processuali dai quali risulti -diversamente da
quanto ritenuto dai giudici del merito -l’allegazione di fatti definiti nella loro collocazione spazio-temporale costitutivi di crediti da retribuzione, non essendo certo all’uopo sufficiente il riferimento mero alle registrazioni del cronotachigrafo ovvero ad agende personali;
3.4. il quarto motivo è inammissibile in quanto deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. al di fuori dei limiti del sindacato esperibile da questa Corte di legittimità e propone esplicitamente una diversa valutazione del materiale probatorio, esprimendo un convincimento diverso da quello dei giudici cui compete il merito circa l’esistenza di ‘argomenti di prova’ atti a comprovare la sussistenza della subordinazione (per tutte v. Cass. n. 33820 del 2021, alla quale si rinvia integralmen te ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.);
pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ult eriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 giugno 2025.
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME