Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30724 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30724 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.691/2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in atti, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in atti.
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1479/2018, pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna in data 18 maggio 2018, depositata in data 31 maggio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna – decidendo sul gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (UBI RAGIONE_SOCIALE.p.ARAGIONE_SOCIALE) nei confronti del RAGIONE_SOCIALE ed avverso la sentenza emessa, in materia di revocatoria fallimentare, dal Tribunale di Bologna in data 15.3.2016 e di cui al n. 665/2016 ha accolto l’impugnazione, rigettando le domande revocatorie avanzate dalla curatela fallimentare.
Con atto di citazione notificato il 6.6.2012 il fallimento RAGIONE_SOCIALE aveva, infatti, convenuto in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, per ottenere la revoca di un ‘pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario ordinato in data 30.12.2008 in favore di RAGIONE_SOCIALE per un importo di € 1.243.855,33′. La domanda attrice si riferiva al rimborso, alla scadenza pattuita, della prima rata di ammortamento del mutuo in favore, per la metà, della RAGIONE_SOCIALE e, per l’altra metà , della Efibanca, avendo la RAGIONE_SOCIALE ricevuto anche la quota della rata spettante ad Efibanca.
Costituita in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, che contraddiceva alla domanda attorea, ed espletata C.t.u., il Tribunale di Bologna dichiarava ‘ … il parziale difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE ‘ , accertava ‘ la inefficacia ex art. 67, 2° comma, l.f. del pagamento effettuato a mezzo di bonifico bancario con valuta al 30.12.2008 in favore di RAGIONE_SOCIALE, per la quota di sua spettanza ‘ e condannava RAGIONE_SOCIALE a restituire al RAGIONE_SOCIALE ‘la somma di € 621.927,66, oltre int eressi al tasso legale dalla data del pagamento alla data della restituzione’.
Contro tale sentenza proponeva pertanto appello UBI RAGIONE_SOCIALE che, nelle more, aveva incorporato la RAGIONE_SOCIALE. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio, resistendo all’impugnazione, e proponendo, a sua volta, appello incidentale contro il rigetto della sua iniziale domanda, quanto alla revoca anche del pagamento del credito pro quota di Efibanca.
Con la sentenza n. 1479/2018, qui oggetto di ricorso per cassazione, la Corte d’Appello di Bologna , ‘ … in riforma dell’impugnata sentenza’ , rigettava ‘… le domande proposte dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE‘ , come già sopra indicato.
4.1 La Corte territoriale ha osservato ed evidenziato che: (i) anzitutto ‘… non risulta(va)no, come notato dalla stessa CTU, segni esteriori o indici generici di insolvenza diversi dal possibile rilievo della stessa dall’unico bilancio depositato anteriore al bonifico del 30.12.2008, relativo all’esercizio 2007’ ; (ii) poi ‘… le modalità concrete dell’esecuzione del bonifico … non (erano) ascrivibili alla sfera di conoscibilità di RAGIONE_SOCIALE per il solo fatto che la stessa (avesse fatto) parte del medesimo gruppo della banca in cui RAGIONE_SOCIALE aveva il cont o’; e poi che ‘… neppure si (poteva) ascrivere, per lo stesso motivo, la presunta conoscenza da parte di Efibanca … a RAGIONE_SOCIALE, poiché le finanziatrici neppure facevano parte dello stesso gruppo, e perché tanto non si (poteva) desumere dai rapporti fra i due Istituti sulla base dell’accordo fra gli stessi accluso al contratto di finanziamento, in cui RAGIONE_SOCIALE era capofila ed era previsto un reciproco obbligo informativo ‘sull’andamento della finanziata’, il che si (sarebbe risolto) quanto meno in una presunzione su presunzione … ‘ , (iii) e poi ancora ‘… i contrasti nell’organo amministrativo o inerenti la medesima operazione di leverage buy out per cui il finanziamento espressamente venne concesso, ed il relativo contenzioso, (avrebbero potuto) darsi per conosciuti solo in via presuntiva, e (erano) irrilevanti se non se ne allega(va) la specifica influenza sullo stato soggettivo rilevante’. La Corte territoriale ha inoltre osservato che: (iv) ai fini della prova di una scientia decotionis , ‘il parametro oggettivo verificabile … ed anzi l’unico, rimane(va) quello del bilancio 2007’, non essendo disponibile quello dell’esercizio 2008 ; ed in relazione al bilancio di fine anno 2007 della RAGIONE_SOCIALE, la Corte ha evidenziato inoltre che: (vii) il consulente di parte della Curatela aveva criticato, in quel bilancio, il ‘valore di avviamento’ dell’azienda acquisita dalla RAGIONE_SOCIALE (che, peraltro, era il valore esposto nella perizia giurata del dottAVV_NOTAIO Capuzzo redatta ai fini del conferimento dell’ azienda, e non si spiegava come e perché quella perizia giurata sarebbe stata inattendibile), osservando, a tale riguardo, che comunque ‘la CTU non ne fa (ceva) discendere alcuna concreta conseguenza, limitandosi a rilevare un peso rilevante dell’indice positivo di copertura delle immobilizzazioni’ ; (viii) e che le valutazioni dell’avviamento proposte dal RAGIONE_SOCIALE comunque non incidevano sulla risposta inerente la conoscibilità dell’insolvenza da parte di RAGIONE_SOCIALE; (ix) non era condivisibile l’osservazione del consulente di parte
della RAGIONE_SOCIALE nel senso che il finanziamento postergato dei soci andava collocato fra il patrimonio e non fra i debiti della RAGIONE_SOCIALE ‘sebbene la voce venisse espressamente equiparata per obbligo contrattuale ad un aumento di capitale esclusa dal calcolo dell’esp osizione finanziaria netta ed inclusa nel patrimonio netto fra i mezzi propri’ ; (x) l’attestazione della RAGIONE_SOCIALE di fine settembre 2008 sul pieno rispetto dei livelli dei vincoli finanziari da parte della società mutuataria andava ‘letta in ottica cont rattualistica, indipendente dalla valutazione estrinseca necessaria ex art. 67’ ; (xi) la CTU aveva affermato ‘che la società appariva, sulla base degli indici consueti, una società sbilanciata nell’aspetto finanziario con un eccessivo ricorso al capitale di terzi (in primis il mutuo in questione), ma con alcuni indici positivi e altri negat ivi’ ; (xii) andava comunque considerato che ‘il risultato dell’esercizio, non contestato dal CTU, era stato per sei mesi di un utile di oltre 5 milioni di euro e di un patrimonio netto di oltre 4,4 milioni, infine che gli indici quoziente di tesoreria, margine di tesoreria e di disponibilità, indice di copertura delle immobilizzazioni (erano) stati riscontrati positivi, e che il primo attestava la capacità di far fronte nel breve periodo all’intero indebitamento a breve’. di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) ha resistito con controricorso.
2. La sentenza, pubblicata il 31 maggio 2018, è stata impugnata dal RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo (sviluppato, poi, in tre sottomotivi), cui la RAGIONE_SOCIALE Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ‘sottomotivo’ la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione ‘ degli art. 67, co. 2, l.f. e artt. 2697, 2727, 2729 c.c., nonché omesso esame di fatti rilevanti in discussione tra le parti ex art. 360, n. 5, c.p.c., con peculiare riguardo alla valenza indiziaria degli elementi oggettivi e alla prova della scientia decoctionis ‘ . Secondo la ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato: (a) nell’analisi parcellizzata e singolare degli indizi; (b) nel valutare la loro significatività sulla base di tale analisi parziale; (c) nel considerare ‘presunzioni di presunzioni’ e, per ciò, per aver escluso taluni elementi che, invece, avrebbero dovuto essere considerati come singoli
elementi contribuenti a dimostrare un unico fatto ignoto costituito dalla conoscenza dell’insolvenza.
Con il secondo mezzo si deduce ‘ violazione e falsa applicazione degli art. 67, co. 2, l.f. e artt. 2697, 2727, 2729 c.c., in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c., nonché in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. per aver atomisticamente considerato gli indici di bilancio’ . Sempre secondo la ricorrente, la Corte di appello sarebbe incorsa in due distinti errori, per aver falsamente applicato i principi in tema di presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c. e per aver omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
2.1 Quanto al primo vizio – sindacabile ex art. 360, n. 3, c.p.c. – sarebbe mancata l’analisi globale degli indizi, avendo la Corte bolognese omesso l’esame complessivo degli indici emergenti dal bilancio 2007, allorquando avrebbe dovuto congiuntamente considerare sia quelli apparentemente positivi (quoziente di tesoreria, margine di tesoreria e di disponibilità, indice di copertura delle immobilizzazioni), sia quelli negativi, sia il risultato della RAGIONE_SOCIALE, sia l’assoluta non verosimiglianza, g ià prima facie , dell’appostazione a titolo di avviamento per euro 18 milioni (e la cui eliminazione avrebbe negativizzato il patrimonio netto, pari, nel 2007, a soli 4,4 milioni di euro).
2.2 Secondo la ricorrente tali indici, ove globalmente considerati, insieme ad un passivo complessivo prossimo ai ventinove milioni di euro (pur a fronte di un attivo di poco più di otto), avrebbero dovuto, unitamente alla natura strutturata del creditore bancario e agli stringenti convenants informativi previsti dal contratto di finanziamento, condurre, secondo massime d’esperienza e un criterio di normalità , ad affermare la conoscenza da parte di RAGIONE_SOCIALE (che disponeva anche dei report relativi al primo semestre del 2008) della situazione di conclamata insolvenza della società debitrice.
2.4 Per altro verso, nel prisma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la Corte avrebbe, inoltre, pretermesso completamente l’esame di un fatto rilevante e decisivo, discusso tra le parti, e cioè, con motivazione assente o meramente apparente, dopo aver dato atto dell’erroneità di un’appostazione a titolo di avviamento pari a diciotto milioni di euro, non avrebbe considerato che, sottraendo tale valore al patrimonio netto di 4,4 milioni di euro, si otteneva
un valore negativo, che avrebbe fornito a RAGIONE_SOCIALE – creditore strutturato – un immediato indice di insolvenza, già alla chiusura dell’esercizio 2007.
Con il terzo mezzo si censura il provvedimento impugnato , per ‘ falsa applicazione dell’art. 67, comma 2 l. fall . e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento alla funzione di A ltman’.
3.1 I tre ‘sotto motivi ‘ – che possono trovare una trattazione unitaria – sono inammissibili.
Sul punto giova ricordare che -come ribadito recentemente dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità – l ‘individuazione e la selezione tra i fatti noti di quelli sulla cui base far emergere (od escludere, come nel caso di specie), tramite l’applicazione delle regole inferenziali, il fatto ignoto (oggetto del ragionamento presuntivo del giudice), come la scelta degli stessi criteri inferenziali, appartengono all’ambito di apprezzamento discrezion ale dei fatti e delle prove rimesso al giudice di merito, che, se adeguatamente argomentato, non può essere oggetto del sindacato di legittimità (Cass. n. 10240 del 2025).
La critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge, infatti, al concetto di falsa applicazione (invocata anche nel caso di specie) quando si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali – in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito – avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, comma 1, cod. civ. (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). In questi casi la critica si risolve, con tutta evidenza, in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della medesima quaestio , ponendosi la censura in un ambito applicativo che non è quello declinato dal n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. (e
cioè la falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1, c.c.), ma su quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativo alla ricostruzione della fattispecie concreta.
Ambito applicativo che, tuttavia, vigente il nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., risulta percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbia omesso l’esame di un fatto principale o secondario che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato e dedotto in modo chiaro ed autosufficiente e non potendo esso individuarsi solo nell’omessa valutazione di una risultanza istruttoria (v. Sez. Un. nn. 8053 e 8054 del 2014, per come riprese in motivazione anche da Sez. U, n. 1785 del 2018).
Va peraltro ricordato che anche la giurisprudenza di questa Corte, successiva all’arresto a Sezioni Unite n. 1785 del 2018 (che ha esaminato funditus la problematica della censurabilità in cassazione dell’apprezzamento della prova indiziaria), non ha fatto altro che confermare questo sindacato ‘ristrettivo’ rimesso al giudice di legittimità nell’apprezzamento della prova presuntiva (cfr. tra le tante, Cass. n. 18611 del 2021; Cass., Cass. n. 9054 del 2022; Cass. n. 22846/2022; Cass. 27266 del 2023).
È evidente che, con il motivo in esame, si chiede un riesame dell’apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, il quale non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 11211 del 2014).
Nella specie, peraltro, la Corte di merito – nel ritenere non dimostrato in giudizio il presupposto soggettivo della scientia decoctionis – ha valorizzato alcuni elementi fattuali, quali, da un lato, i dati contabili estraibili dal bilancio 2007 ( non essendo disponibile quello dell’esercizio 2008 ), e, dall’altro, gli indici finanziari evidenziati dal C.t.u., quanto soprattutto ai risultati di esercizio e al patrimonio netto, non avendo ritenuto invece decisive le
valutazioni dell’avviamento proposte dal RAGIONE_SOCIALE che erano state, comunque, non incisive sulla profilo di conoscibilità dell’insolvenza da parte di RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta con evidenza di valutazioni ed apprezzamenti di merito in ordine ai singoli elementi della prova indiziaria che, oggi, il fallimento vorrebbe rimettere in discussione, chiedendo a questa Corte una nuova rivalutazione di tutti gli elementi di prova indiziaria dedotti dalle parti e un nuovo scrutinio tra quelli invece discrezionalmente selezionati dai giudici del merito, e ciò attraverso il prisma di diverse regole inferenziali rispetto a quelle scelte dalla Corte distrettuale, regole delle quali neanche si spiegano, in questa sede, gli eventuali profili di erroneità.
Le doglianze, così proposte, non superano pertanto il vaglio di ammissibilità. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dell ‘ art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2025
Il Presidente