Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32820 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32820 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22821/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME -ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 338/2022 depositata il 29/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la avverso la sentenza n. 338/2022 della Corte d’appello di Catanzaro pubblicata il 29 marzo 2022.
NOME COGNOME e gli altri intimati specificati in epigrafe resistono con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4 -quater , e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.
I controricorrenti hanno depositati memoria.
La Corte d’appello di Catanzaro ha accolto l’appello proposto da NOME COGNOME ed altri contro la sentenza resa dal Tribunale di Crotone in data 23 ottobre 2015, ha così accolto altresì la domanda di rivendicazione proposta dagli appellanti con riferimento a due terreni in Isola di Capo Rizzuto, in Catasto foglio 13 part. 504 e part. 23, ha condannato NOME COGNOME al rilascio di tali immobili ed ha rigettato la domanda di usucapione proposta da quest’ultimo.
Sono infondate le eccezioni pregiudiziali di ‘inammissibilità del ricorso’ sollevate dai controricorrenti ‘ per violazione del principio di autosufficienza e perché il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte ‘: quanto a quella di cui all’art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c., le censure deducono per lo più la violazione di norme di diritto e non postulano l’esame di atti o di documenti che non siano specificamente indicati nello sviluppo dei motivi; quanto allo scrutinio ex art. 360 -bis, n. 1, c.p.c., esso va svolto relativamente ad ogni singolo motivo, e le censure non contrastano una soluzione di questioni di diritto conforme ad un persistente orientamento di legittimità (essendo,
come meglio si vedrà nel prosieguo, intese a dimostrare prioritariamente vizi di sussunzione e di motivazione) .
5. Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. e degli artt. 922 e 1158 c.c.
La Corte d’appello di Catanzaro ha ritenuto fondata la domanda di rivendicazione in base alla seguente motivazione:
‘ n primo luogo deve precisarsi come il convenuto, odierno appellato, non ha contestato in alcun modo l’esistenza di un originario diritto di proprietà dei terreni controversi in capo agli appellanti, che pertanto, sono esonerati dall’onere della prova della proprietà ai fini dell’azione di rivendicazione’.
Il ricorrente deduce che, essendo stato convenuto dai signori NOME con azione di rivendicazione relativamente ad un terreno che era da lui posseduto, in sede di comparsa di risposta aveva affermato: ‘on il presente atto si costituisce in giudizio il Sig. COGNOME NOME impugnando e contestando quanto dedotto ed eccepito dalle controparti nonché la documentazione prodotta facendo espressamente rilevare quanto segue: Il Sig. COGNOME NOME ha acquistato oltre venti anni addietro dal Sig. NOME COGNOME da Isola Capo Rizzuto INDIRIZZO il detto terreno’.
Il secondo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, evidenziando che ‘mai gli attori NOME hanno prodotto un titolo di proprietà’.
Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 948 c.c., esponendo che ‘gli attori, con il proprio atto di citazione, hanno, esclusivamente, affermato di essere comproprietari dei terreni per cui è causa ma non hanno riferito, né tantomeno provato, da quale epoca’.
5.1. Questi primi tre motivi sono da esaminare congiuntamente, giacché connessi, ed appaiono manifestamente fondati.
La sentenza impugnata non ha affatto considerato la notissima elaborazione giurisprudenziale sulla prova della proprietà occorrente per l’accoglimento del la domanda di rivendica, prova che si dà mediante dimostrazione della titolarità del diritto, e quindi, in via alternativa, o mediante la prova di un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti causa, o mediante prova del possesso continuato del bene conforme al titolo, da parte del proprietario ed eventualmente dei suoi danti causa, protratto per il tempo necessario all’usucapione del bene.
La Corte d’appello di Catanzaro ha risolto la questione limitandosi ad affermare che ‘il convenuto … non ha contestato in alcun modo l’esistenza di un originario diritto di proprietà dei terreni controversi in capo agli appellanti, che pertanto, sono esonerati dall’onere della prova della proprietà ai fini dell’azione di rivendicazione’. I giudici di appello non hanno così tenuto conto che l’attore in rivendica è comunque onerato dell’allegazione dei fatti storici su cui fonda la proprietà e che consentano all’avversario di prendere consapevolmente posizione al riguardo, anche ai fini della eventuale delimitazione della catena probatoria dei titoli di acquisto, non potendo la relevatio ex art. 115, comma 1, c.p.c. prescindere da essa. Non risulta su quali fatti storici gli attori avevano fondato nel presente giudizio la prova dell’acquisto della proprietà dei fondi in contesa. Né si può ribaltare sul convenuto in rivendica l’onere di allegare il fatto costitutivo dell’avversa pretesa, per poi dover negare l’e sistenza di un comune dante causa e dei successivi passaggi di possesso giustificati dai titoli derivativi che conducano all’acquisto dell’attore. L’effetto unico, comune a tutti i giudizi su diritti disponibili, della non contestazione delle vicende che hanno portato all’acquisto della proprietà della cosa rivendicata è quello di perimetrare il tema di
prova, senza peraltro esonerare il giudice dal valutare la fondatezza secondo diritto di quelle vicende.
Basterebbe dunque evidenziare che il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. può applicarsi non al diritto di proprietà in sé, quanto al fatto costitutivo del diritto di proprietà preteso dalla controparte, ove lo stesso sia stato allegato con tutti gli elementi costituenti il suo contenuto variabile e complesso, in conformità alla regola legale di acquisto dettata dall’art. 922 c.c.
6. Il quarto motivo del ricorso di NOME COGNOME denuncia poi la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. Qui si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, ‘la prova per testi abbia in maniera incontestabile dimostrato come il terreno per cui è causa era stato posseduto con animo di proprietario prima dal COGNOME e successivamente dal COGNOME‘, di tal che ‘la domanda di intervenuta usucapione andava accolta’. Secondo il ricorrente, la Corte di Catanzaro ‘avrebbe dovuto dichiarare ininfluente il teste COGNOME e inattendibile il teste COGNOME considerato che le sue affermazioni non possono che essere false’. Ancora: ‘la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare non credibile il teste COGNOME e genuino il teste COGNOME che non aveva alcun interesse nella propria deposizione e ha confermato il possesso uti dominus prima della propria famiglia e successivamente del COGNOME. La Corte di appello ha, anche, errato nel dichiarare che il teste COGNOME era stato generico’.
6.1. La Corte d’appello di Catanzaro ha respinto la domanda di usucapione di NOME così argomentando:
‘i testimoni di parte attrice, odierna appellante, hanno indicato (cfr. NOME, sentito all’udienza del 30.5.2007 e COGNOME NOME, sentito alla medesima udienza), il primo, di avere proceduto alla verifica dei confini dei terreni per cui è causa e di avere riscontrato, solo nel 2005, l’esistenza di una recinzione, non presente
nel 2004, apposta dal COGNOME; il secondo, di avere espletato lavori di pulitura del terreno, con un frangizolle, e per conto degli attori, dal 1993 e di avere riscontrato l’esistenza della recinzione apposta dal COGNOME solo nel 2005, escludendo, quindi, un possesso anteriore di terzi. Inoltre, circa i testimoni di parte convenuta, il COGNOME NOME, che ha indicato di avere coltivato insieme al padre i terreni dagli anni 50 e di averli poi ceduti al COGNOME, appare meno attendibile perché interessato, in quanto venditore del bene al COGNOME medesimo. Circa poi la testimonianza di COGNOME NOME, la stessa appare generica e non circostanziata nel riferire apoditticamente del possesso del COGNOME e della cessione del bene al COGNOME. Pertanto, dovendosi ritenere per le ragioni suindicate (contraddittorietà delle fonti testimoniali, interesse anche indiretto del COGNOME e genericità di quanto riferito dal COGNOME), che manchi sufficiente prova dell’acquisto per usucapione dedotto dal convenuto, odierno appellato, va, in accoglimento dell’impugnazione, disposto il rilascio dei beni in favore degli appellanti’.
6.2. Il quarto motivo del ricorso di NOME COGNOME è, allora, inammissibile, giacché l’accertamento relativo al possesso ” ad usucapionem “, alla rilevanza ed alla maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell’usucapione è devoluto al giudice del merito, e il ‘suo prudente apprezzamento’ (art. 116, comma 1, c.p.c.) è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (Cass. n. 4035 del 2007; Cass. n. 4502 del 1976; Cass. n. 3859 del 1976).
Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., per avere la Corte d’appello dichiarato di non tener conto della testimonianza di NOME COGNOME ‘in quanto interessato alla vicenda, senza rendersi conto che i testi non attendibili erano quelli di parte attrice’. Osserva il ricorrente che
la Corte di Catanzaro non ha tenuto conto ‘che il COGNOME non aveva alcun interesse considerato che, per come dichiarato dal COGNOME e dallo stesso COGNOME, la vendita del terreno dal primo a quest’ultimo era avvenuto oltre vent’anni prima dell’introduzione del giudizio da parte dei COGNOME‘.
7.1. Anche il quinto motivo di ricorso è inammissibile, per carenza di specifica riferibilità della censura alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Corte d’appello ha affermato che il teste COGNOME appariva ‘meno attendibile perché interessato, in quanto venditore del bene al COGNOME‘. Il ricorrente confonde capacità a testimoniare e valutazione sull’attendibilità del teste, le quali operano su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (Cass. n. 21239 del 2019; n. 7763 del 2010).
Vanno pertanto accolti i primi tre motivi di ricorso, vanno dichiarati inammissibili il quarto ed il quinto motivo, e l’impugnata sentenza va cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che esaminerà nuovamente la causa uniformandosi all’enunciato principio e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiara inammissibili i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione