Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5261 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5261 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20286/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO . (P_IVA) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonchè
contro
PREFETTURA
DI
NAPOLI
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 76/2019 depositata il 11/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.NOME COGNOME COGNOME ricorre, con tre motivi su cui insiste con memoria, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, confermando la decisione a lui sfavorevole del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto non provata la domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALEa proprietà di una cavità tufacea sita nel sottosuolo del cortile del palazzo di INDIRIZZO a RAGIONE_SOCIALE;
2.il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 460, 476 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e, in riferimento all’art.360, primo comma, n.5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, con riferimento alle risultanze di una nota del Comune di RAGIONE_SOCIALE in data 16 gennaio 2004 in cui si chiedeva al ricorrente, qualificato come ‘proprietario’ del negozio SIFRAN -da cui era possibile accedere alla cavità- di permettere a personale del Comune e a personale RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di accedervi ; lamenta altresì l’omesso esame RAGIONE_SOCIALEe risultanze di una nota RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE con cui nell’autorizzare lavori da eseguirsi da un terzo nella cavità de qua, quest’ultima veniva indicata come ‘proprietà COGNOME NOME‘ ed ancora l’omesso esame del testamento di NOME COGNOME COGNOME, deceduto il 26 febbraio 1963, con cui la cavità era stata lasciata in eredità al ricorrente. Viene dedotto che tali documenti avrebbero dovuto
portare la Corte di Appello a ritenere dimostrata la domanda di accertamento.
Il motivo è inammissibile per più ragioni.
2.1. Va premesso che il motivo, al di là RAGIONE_SOCIALEa rubrica, non veicola censure di violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non viene dedotta alcuna erronea di ricognizione di fattispecie astratta (v. Cass.n.3340/2019; 24177/2017).
2.2. Va altresì premesso che la Corte di Appello non ha mancato di esaminare il testamento de quo. Ha osservato che il testamento non ha ‘forza probante nei confronti dei terzi del diritto di proprietà’. Ha inoltre ribadito il rilievo del Tribunale per cui il contenuto del citato testamento era tale da non potersene neppure desumere che la disposizione fosse relativa alla cavità in questione.
2.3 . L’inammissibilità del motivo deriva, per un verso, dal fatto che il ricorrente neppure indica come possano ricavarsi elementi decisivi tali, cioè, da invertire l’affermazione su cui la sentenza impugnata fa perno e per la quale il ricorrente non ha provato di essere proprietario RAGIONE_SOCIALEa grottadagli altri due documenti, provenienti da soggetti terzi, privi di potere di attestazione (erga omnes) RAGIONE_SOCIALEa spettanza RAGIONE_SOCIALEa proprietà. Il motivo difetta di autosufficienza.
2.4 . L’inammissibilità deriva, per altro verso, dal fatto che il motivo, laddove deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo, si scontra con il principio di diritto per cui, ‘ Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse’ (tra molte, Cass. n. 5947 del 28/02/2023). Nel caso di specie la Corte di Appello e il Tribunale hanno accertato, in positivo, che la cavità di cui trattasi era stata, nel periodo bellico,
utilizzata come rifugio antiaereo ed era perciò divenuta di proprietà demaniale.
La censura, a ben vedere, sollecita una alternativa valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze del processo, che è prerogativa del giudice di merito.
Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 822 c.c. e 236 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ‘in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n.5 c.p.c.’. Deduce il ricorrente che la Corte di Appello ha errato nel ritenere la cavità oggetto di causa un bene appartenente al demanio RAGIONE_SOCIALEo Stato in quanto utilizzata come rifugio antiaereo durante la seconda guerra mondiale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 822 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del d.lgs. 409/1948 (ai sensi del cui primo comma ‘ Tutte le opere permanenti di protezione RAGIONE_SOCIALE esistenti nel territorio RAGIONE_SOCIALEa Repubblica sono di pertinenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato, al cui nome debbono essere intestate in catasto. Esse dovranno altresì essere riportate nei registri di consistenza ‘), abrogato e sostituito dall’art. 236 del d.lgs. 66 del 2010 (‘ 1.Rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e costituiscono demanio militare le opere permanenti di protezione RAGIONE_SOCIALE ‘). Il ricorrente svolge una serie di considerazioni per negare che la cavità fosse stata veramente utilizzata come rifugio antiaereo, trattandosi invece di una grotta messa gentilmente dalla famiglia a disposizione di amici e conoscenti durante le incursioni aeree del 1943 .
Il motivo è inammissibile perché non attinge la ratio decidendi, ma l’affermazione aggiuntiva per cui il bene appartiene al demanio. Nell’azione di accertamento RAGIONE_SOCIALEa proprietà -in cui il convenuto, come nel caso di specie, non chieda, a sua volta, in via riconvenzionale, di essere dichiarato proprietario del bene- ogni affermazione circa la spettanza del bene al convenuto è ultronea rispetto a quella per cui l’attore non ha dimostrato di essere
proprietario del bene medesimo. Il motivo veicola una censura che non involge quest’ultima affermazione.
6.1. Ulteriore ragione di inammissibilità è costituita da ciò che il motivo, dietro alla rubrica di violazione di legge, veicola considerazioni attinenti al merito, volte a contrastare l’accertamento in fatto effettuato dal giudice di appello sull’uso RAGIONE_SOCIALEa cavità nel periodo bellico e che neppure si confrontano con l’affermazione per cui detto uso emerge dalla ‘documentazione prodotta dagli appellati e in particolare, come correttamente indicato dal primo giudice, dall’elenco dei rifugi antiaerei redatto dal RAGIONE_SOCIALE … e dalla planimetria catastale del 23.12.1039 …’.
Con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 115, 116, 244, 245 c.p.c. ‘in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n.5 c.p.c.’. Deduce il ricorrente che la Corte di Appello avrebbe errato nel dichiarare ‘di condividere il dictum del tribunale per quanto aveva rilevato il difetto di prova in ordine all’esercizio di un possesso uti dominus e per il tempo necessario all’acquisto RAGIONE_SOCIALEa proprietà RAGIONE_SOCIALEa cavità perché la prova per testi articolata ammessa ed espletata era generica facendo riferimento unicamente alla famiglia COGNOME e non al possesso esercitato dai singoli componenti RAGIONE_SOCIALEa stessa’ senza considerare che ‘il primo giudice ha ammesso la prova per testi come articolata per capi dall’attuale ricorrente ritenendola rilevante e specifica ed i testi escussi hanno confermato ogni singolo capo che aletto dal giudicante cosicché la successiva valutazione di genericità … appariva violativa RAGIONE_SOCIALEe disposizione del codice di rito’.
8. Il motivo va rigettato. Esso, sotto le forme RAGIONE_SOCIALEa denuncia di violazione di legge, mira in sostanza ad ottenere in questa sede di legittimità una nuova valutazione degli esiti RAGIONE_SOCIALEa prova per testi ammessa in primo grado e poi ritenuta in primo grado e in appello non concludente. Per di più, il ricorrente evidenzia circostanza -la
genericità RAGIONE_SOCIALEa prova- che avrebbe dovuto portare alla radicale non ammissione del mezzo. Inoltre -e il rilievo è decisivo – la valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove spetta al giudice di merito e nel caso di specie la Corte d’Appello (v. pag. 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza) ha ritenuto generica la prova con apprezzamento in fatto qui non sindacabile. 9. Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 c.p.c. per avere la Corte di Appello confermato la decisione del primo giudice di condannare l’odierno ricorrente alle spese. Deduce il ricorrente che le amministrazioni convenute avevano ‘tenuto un comportamento tentennante e non univoco’ in particolare perché, in una certa fase del giudizio di primo grado, avevano fatto riferimento ad un decreto di esproprio che avrebbe riguardato la cavità mentre successivamente avevano affermato che l’appartenenza pubblica RAGIONE_SOCIALEa cavità era dipesa dall’uso RAGIONE_SOCIALEa stessa per fini di difesa e che la decisione di condanna alla spese assunta dal giudice di primo grado avrebbe dovuto essere riformata dal giudice di appello in quanto assunta senza tener conto del fatto che ‘al più la soccombenza era stata determinata da argomenti nuovi e diversi da quelle utilizzati sia in via extra giudiziale sia un una prima fase giudiziaria’.
10. Il motivo va rigettato.
11. L’art. 91 del codice di procedura civile impone di porre le spese del processo, in linea generale, a carico del soccombente. La Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado osservando che ‘correttamente il primo giudice applicava per il governo RAGIONE_SOCIALEe spese, in considerazione del rigetto di tutte le domande richieste formulate da parte attrice, il criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza’. In tema di spese processuali, la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall’art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente le spese a carico RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa o nel caso di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese stesse fra le parti adottata con
motivazione illogica o erronea (Cass. Sez. n.17692 del 28/11/2003). Per converso il potere di compensare le spese di giudizio tra le parti, nel concorso dei presupposti previsti dall’art 92 comma secondo cod. proc. civ. ha carattere del tutto discrezionale, ed il mancato uso di tale potere non è sindacabile in Cassazione (Cass, n. 1288 del 18/05/1963).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni di legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma 14 dicembre 2023.