Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32663 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32663 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19544-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (incorporante RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE;
– intimate – avverso la sentenza n. 1256/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/03/2023 R.G.N. 2512/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in atti, ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME nei confronti
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/10/2025
CC
della RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda con la quale chiedeva che, previo accertamento della illegittimità, nullità, invalidità del contratto di appalto con la RAGIONE_SOCIALE e con RAGIONE_SOCIALE , venisse dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro con RAGIONE_SOCIALE, nonché l’insufficienza della retribuzione percepita anche ai sensi dell’art. 36 Cost.; venisse disposta la condanna di RAGIONE_SOCIALE, quale effettivo titolare del rapporto o contitolare e comunque anche ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/03, nonché la condanna di RAGIONE_SOCIALE in qualità di committente principale in solido ex art. 29 d.lgs. 276/03 ovvero ex art. 1676 c.c. al pagamento delle somme indicate; ed inoltre ordinato il ripristino del rapporto di lavoro con RAGIONE_SOCIALE con il pagamento della retribuzione globale di fatto mensile dovuta, pari ad € 705,82.
A fondamento della decisione la Corte d’appello sosteneva che la ricorrente era stata assunta, in data 4 dicembre 2015, dapprima dalla società cooperativa RAGIONE_SOCIALE e successivamente, in data 27 giugno 2016, dalla cooperativa RAGIONE_SOCIALE per svolgere in entrambi i casi mansioni di addetta alle informazioni telefoniche e telemarketing, con orario settimanale di 25 ore; che in base alle prove in atti non risultava avesse lavorato per RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) ora RTI o per la RAGIONE_SOCIALE o per la CBS; non vi era traccia alcuna dell’esistenza di un appalto tra la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE o tra la RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE, e non vi era neanche la prova di un contratto d’appalto o subappalto tra RAGIONE_SOCIALE e le cooperative; a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, le lettere di assunzione non prevedevano affatto che le prestazioni lavorative andassero rese presso la sede della RAGIONE_SOCIALE.
‘A tutto concedere poteva ritenersi dimostrato, in base alle prove testimoniali, che la ricorrente avesse lavorato per le
RAGIONE_SOCIALE vendendo prodotti RAGIONE_SOCIALE, ma non era dato di sapere su incarico di chi e di quale natura le cooperative avessero affidato alla ricorrente il compito di vendere detti prodotti’.
In conclusione dai documenti agli atti, secondo la Corte di appello, non emergeva l’esistenza di alcun contratto d’appalto tra le cooperative, alla cui dipendenza la COGNOME aveva lavorato, e la RAGIONE_SOCIALE e tra quest’ultima e la RAGIONE_SOCIALE e/o la RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME con cinque motivi di ricorso ai quali ha resistito RTI con controricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c. nonché dell’art. 436 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. per aver la Corte d’appello illegittimamente modificato la sentenza di primo grado in violazione del giudicato interno in punto di dichiarazione di esistenza dei contratti di subappalto.
1.1. Secondo la ricorrente il primo giudice avrebbe accertato tanto l’appalto (con presenza di una clausola che faceva divieto di subappalto) ma anche il subappalto (sostenendo che non era autorizzato).
Il motivo è infondato.
Anzitutto perché sulla questione non poteva essersi formato il giudicato; essendo consolidato l’orientamento di legittimità secondo cui il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, con la conseguenza che l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione
che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. n. 32563 del 14/12/2024).
Inoltre, ed in ogni caso, perché come risulta dalla stessa sentenza di appello, il primo giudice non aveva accertato l’esistenza in fatto di un subappalto, come sostiene la ricorrente, bensì soltanto l’esistenza di un appalto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (che faceva espresso divieto di sub appalto in mancanza di autorizzazione).
2.- Con il secondo motivo si sostiene la violazione o falsa applicazione dell’art. 1655 c.c., art. 2967 c.c., art. 115 c.p.c., art. 2727 c.c., art. 29 d.lgs 81/2015, per aver la Corte di appello escluso la sussistenza di una responsabilità solidale della committente principale per le attività rese dalla lavoratrice; la Corte ha errato a non applicare la prova presuntiva che dimostrava l’esistenza del subappalto.
2.1. Il motivo, svolto in via subordinata, deve essere ritenuto inammissibile.
La esistenza dell’appalto, del subappalto e del contesto relativo al lavoro svolto dalla ricorrente, rinviano a questioni di merito ed alla disamina dei fatti ad essi sottesi, già valutati dalla Corte di appello; secondo la quale non vi era in atti la prova del subappalto tra le cooperative e RAGIONE_SOCIALE. Né del titolo giuridico in base al quale la ricorrente vendeva prodotti RAGIONE_SOCIALE.
Le censure sollevate all’interno del motivo sono quindi inammissibili perché, sotto l’apparente deduzione di error es in procedendo o in iudicando, denunciano vizi relativi all’accertamento dei fatti, alla valutazione delle prove ed alla individuazione delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione; valutazione che la Corte ha effettuato
motivatamente, sottoponendo al proprio prudente e discrezionale vaglio critico le emergenze probatorie prodotte dalle parti. Questa Corte di legittimità non potrebbe mai sostituirsi al giudice di appello e ritenere esistenti le circostanze di fatto dichiarati inesistenti dalla Corte di appello e necessarie per integrare la fattispecie giuridica rilevante ai fini dell’accoglimento della domanda; e quindi ripetere le valutazioni delle circostanze di fatto, o riesaminare il materiale probatorio o il contenuto degli atti già valutati in maniera motivata dalla Corte d’appello. Come è noto, il potere di selezionare e valutare le prove idonee ai fini della dimostrazione del fatto appartiene al giudice di merito e non può essere sindacato in questa sede di legittimità.
Tanto conduce altresì ad escludere l’eventuale violazione del dictum contenuto nella sentenza della Corte Cost. n. 254/17 invocata in ricorso.
3.Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per aver la Corte di appello omesso di esaminare il documento che attesta l’esistenza del subappalto (ex art.360 n. 5 c.p.c.).
3.1. Il motivo è inammissibile, atteso che la Corte ha valutato il fatto storico dedotto relativo al subappalto pervenendo alla conclusione che difettasse la prova. Come è noto il nuovo testo dell’art.360 n. 5 c.p.c. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto decisivo, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le
risultanze istruttorie (v., tra molte, Cass. SS.UU. n. 3670 del 2015 e n. 14477 del 2015, Cass. n. 21439 del 2015).
Inoltre, parte ricorrente trascura del tutto di considerare che la deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è preclusa nella ricorrenza di una cd. ‘doppia conforme’ (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p. c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), laddove non siano indicate -come nella specie – le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019).
4.- Con il quarto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa disamina del capo della domanda di accertamento delle differenze retributive.
4.1. Il motivo deve essere disatteso posto che non avendo accolto la domanda di costituzione del rapporto la Corte di appello non poteva che respingere la domanda sulle conseguenze retributive.
5.- Con il quinto motivo si afferma la violazione e/o falsa applicazione dell’art.92 c.p.c. per avere la Corte di appello applicato erroneamente la regola della soccombenza.
5.1. Il motivo è infondato; la Corte di appello ai fini del regime delle spese processuali ha applicato la regola della soccombenza nel rispetto dell’art. 92, 2 comma cit.; la compensazione in tutto o in parte delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nel rispetto dei criteri dettati dalla norma (nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti) e dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018.
Ciò detto, resta fermo che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata – nemmeno in minima parte -al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all’accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest’ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito. (v. Cass. n. 9860 del 15/04/2025)
6.- Sulla scorta di tali considerazioni il ricorso in oggetto deve essere quindi complessivamente rigettato. Nulla per le spese essendosi RTI costituita con controricorso depositato tardivamente (ricorso notificato il 21.9.2023, controricorso depositato 9/11/2023, termine ultimo 31/10/2023).
7.- Sussistono invece le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME