Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25749 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25749 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso e all’istanza ex art. 380 -bis , secondo comma, c.p.c. depositata il 12 aprile 2024, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del primo difensore;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 25/2023, pubblicata il 13 gennaio 2023, notificata a mezzo PEC il 16 febbraio 2023;
R.G.N. 9730/23
C.C. 17/9/2024
Mutuo -Restituzione della somma di denaro mutuata -Prova
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
vista l’opposizione tempestivamente spiegata dal ricorrente avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380bis c.p.c.;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 14 dicembre 2013, COGNOME NOME conveniva, davanti al Tribunale di Salerno (Sezione distaccata di Eboli), COGNOME NOME per sentire accertare l’esistenza di un prestito effettuato dall’attore in favore del convenuto tra il giugno 2010 e il febbraio 2011 per la complessiva somma di euro 166.795,00, a mezzo di plurime dazioni di denaro contante, prestito finalizzato a consentire la realizzazione di un fabbricato a cura del convenuto ancora in corso di costruzione e ad attendere alle esigenze relative alle sue attività imprenditoriali, e per sentire -per l’effetto condannare il medesimo convenuto alla restituzione della predetta somma, unitamente ai maturati interessi.
Si costituiva in giudizio COGNOME NOME, il quale deduceva che aveva ricevuto dal COGNOME, in varie occasioni, somme di denaro per un importo complessivo pari ad euro 15.000,00, senza l’assunzione di alcun impegno alla restituzione, sicché non era configurabile alcun rapporto di mutuo. Concludeva, pertanto, per
il rigetto delle domande avversarie, siccome infondate in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa.
Nel prosieguo della causa si costituiva COGNOME NOME, quale erede universale di COGNOME NOME.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 3036/2019, depositata il 30 settembre 2019, accoglieva la domanda proposta e, per l’effetto, qualificato il rapporto negoziale intercorso tra le parti come mutuo, condannava COGNOME NOME al pagamento, in favore di COGNOME NOME, quale erede universale di COGNOME NOME, della somma di euro 166.795,00, oltre interessi legali dal 27 settembre 2012 al soddisfo.
2. -Con atto di citazione notificato il 2 dicembre 2019, COGNOME NOME proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) la carenza di prova in ordine al fondamento della domanda attorea e il vizio di ultrapetizione integrato; 2) l’assoluta inattendibilità della teste escussa COGNOME NOME, la cui deposizione appariva sin troppo precisa e circostanziata; 3) l’irrilevanza del riconoscimento, a cura di COGNOME NOME, del fatto di aver ottenuto la somma di euro 15.000,00 da COGNOME NOME; 4) la non utilizzabilità della scrittura privata prodotta a fronte del suo disconoscimento.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione COGNOME NOME, la quale concludeva per la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità e comunque per il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Decidendo sul gravame interposto, il Corte d’appello di Salerno, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia il Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che il giudice di prime cure aveva correttamente accolto la domanda di parte attrice, ritenendo assolto l’onere probatorio sulla stessa incombente, afferente alla sussistenza dei presupposti dimostrativi dell’esistenza del contratto di mutuo intercorso tra le parti; b ) che la documentazione prodotta e la prova orale assunta avevano permesso di accertare che il rapporto negoziale intercorso tra il COGNOME e il COGNOME era inquadrabile nell’ambito del mutuo oneroso; c ) che, in particolare, la teste COGNOME NOME, quale badante del COGNOME, aveva confermato che COGNOME NOME aveva chiesto al COGNOME un prestito di euro 170.000,00, promettendone la restituzione, che quest’ultimo aveva elargito con pagamenti avvenuti in contanti e in più soluzioni, avendo -a tal fine -il COGNOME effettuato prelievi di vario importo, da euro 500,00 ad euro 5.000,00; d ) che, inoltre, la teste aveva riferito: ‘riconosco il documento in quello che mi viene mostrato e ribadisco che il sig. COGNOME scriveva di proprio pugno gli importi e la data di ricevimento delle relative somme. Io assistevo a tali pagamenti in quanto venivo all’uopo chiamata dal sig. COGNOME a mezzo del citofono interno che collega il suo appartamento al mio che è sovrastante’; e ) che la documentazione prodotta dal COGNOME permetteva di aggiungere ulteriori elementi a conferma della natura del rapporto negoziale intercorso, poiché, in particolare, l’estratto conto della BCC di Capaccio e la documentazione del
conto presso Poste Italiane avevano evidenziato e confermato gli importi prelevati dal COGNOME nell’arco temporale compreso tra il luglio 2009 e il febbraio 2012 e, dunque, indirettamente la circostanza dei prestiti elargiti in favore dell’appellante; f ) che, inoltre, assumeva decisiva rilevanza il documento prodotto, in cui erano annotate tutte le somme elargite e la relativa data, stante che la somma degli importi ivi indicati corrispondeva al prestito elargito e che, nel corpo di tale scrittura, nella parte centrale del primo foglio, risultava apposta la firma del convenuto-appellante, con la dicitura ‘a COGNOME NOME nato a Roccadaspide il DATA_NASCITA‘, con in calce al documento la dicitura ‘ricevo e dare’, documento attraverso cui il COGNOME aveva attestato il ricevimento delle somme indicate, impegnandosi alla restituzione in favore del COGNOME; g ) che correttamente il giudice di prime cure aveva rilevato l’inefficacia del primo disconoscimento operato dal convenuto, sul presupposto dell’assoluta genericità e indeterminatezza dello stesso, mentre il disconoscimento specifico operato con la terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. era del tutto tardivo e dunque inammissibile, poiché il disconoscimento doveva essere effettuato nella prima difesa utile successiva alla produzione del documento che si intendeva disconoscere, sicché l’appellante era incorso nella relativa decadenza; h ) che, comunque, nel corso del giudizio erano stati acquisiti i documenti originali.
3. -Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, COGNOME NOME.
Ha resistito, con controricorso, l’intimata NOME.
-All’esito, è stata formulata proposta di definizione del giudizio del 23 febbraio 2024, depositata il 26 febbraio 2024, accettata il 1° marzo 2024, comunicata il 4 marzo 2024, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., alla stregua della ritenuta inammissibilità del ricorso.
Con atto depositato il 12 aprile 2024, COGNOME NOME ha spiegato opposizione avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio.
-Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo articolato il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di pronunciare sul motivo di gravame con cui era stata censurata la sentenza del Tribunale, in ragione del fatto che avrebbe rilevato d’ufficio senza la dovuta eccezione di controparte -la tardività del disconoscimento del documento posto a fondamento della decisione.
2. -Con il secondo motivo svolto il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215 e 112 c.p.c., per essere la Corte territoriale incorsa in error in procedendo , basando erroneamente la propria decisione sulle risultanze di una scrittura privata disconosciuta.
3. -Il ricorso è inammissibile.
E ciò perché, secondo l’assunto contestato solo in parte della sentenza impugnata, ‘la documentazione prodotta e la prova orale assunta’ hanno permesso di accertare che il rapporto negoziale intercorso tra COGNOME NOME e COGNOME NOME -cui è succeduta, quale erede a titolo universale, COGNOME NOME -era inquadrabile nel contratto di mutuo a titolo oneroso.
3.1. -Conclusione, questa, corroborata alla luce dei seguenti elementi di prova.
Per un verso, la teste COGNOME NOME, quale badante del COGNOME, ha confermato che COGNOME NOME aveva chiesto al COGNOME un prestito di euro 170.000,00, promettendone la restituzione, e che quest’ultimo aveva elargito il prestito richiesto, con pagamenti avvenuti in contanti e in più soluzioni, effettuando, a tal fine, prelievi di vario importo da euro 500,00 ad euro 5.000,00, ribadendo altresì che il COGNOME scriveva di proprio pugno gli importi e la data di ricevimento delle relative somme, avendo la teste assistito a tali pagamenti. La teste ha infatti dichiarato di essere presente al momento in cui tali dazioni avvenivano, in quanto all’uopo chiamata dal COGNOME a mezzo del citofono interno, che collegava l’appartamento di quest’ultimo al suo appartamento sovrastante.
Per altro verso, l’esistenza del prestito è stata suffragata sempre secondo la ricostruzione della sentenza impugnata -dall’estratto conto della BCC di Capaccio e dalla documentazione del conto presso Poste Italiane, quali documenti che avevano confermato la circostanza secondo cui gli importi prelevati dal
COGNOME nell’arco temporale dal luglio 2009 al febbraio 2012 erano stati destinati ai prestiti elargiti in favore dell’appellante.
Ne discende che la dimostrazione dell’integrazione del mutuo non è stata supportata dal solo documento disconosciuto (contenente l’annotazione delle somme elargite volta per volta e delle relative date, con apparente sottoscrizione di COGNOME NOME: « ‘inoltre’ assume decisiva rilevanza »), ma anche dalle ulteriori prove innanzi richiamate.
Tanto è vero che, in sede di gravame, l’appellante ha formulato un apposito motivo di critica sulla rilevanza della prova testimoniale assunta, reputata implicitamente determinante, nella parte in cui è stata censurata l’attendibilità della teste escussa, in quanto la sua deposizione appariva sin ‘troppo precisa e circostanziata’.
Per converso, entrambe le doglianze del ricorrente si appuntano solo sull’inutilizzabilità del documento le cui sottoscrizioni sono state disconosciute, non potendo il giudice di merito rilevare d’ufficio la tardività del disconoscimento specifico avvenuto con la memoria istruttoria di replica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9690 del 12/04/2023; Sez. 3, Sentenza n. 23636 del 24/09/2019; Sez. 2, Sentenza n. 10147 del 09/05/2011; Sez. 2, Sentenza n. 9994 del 24/06/2003).
3.2. -All’esito, in tema di impugnazioni -, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome (anche di natura probatoria), ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse
ovvero per l’esistenza di giudicato sulla ratio decidendi non censurata, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024; Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020; Sez. 63, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019; Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017; Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Sez. L, Sentenza n. 13373 del 23/05/2008; Sez. 3, Sentenza n. 14740 del 13/07/2005; Sez. 1, Sentenza n. 9057 del 28/08/1999).
4. -In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a vantaggio del difensore della controricorrente che ne ha fatto istanza, quale antistat ario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
Poiché, all’esito dell’opposizione alla proposta di definizione anticipata del giudizio, ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., con la conseguente condanna ulteriore del ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a vantaggio del suo difensore; condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma equitativamente determinata in euro 5.000,00 e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 3.000,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda