Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26295 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26295 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28724/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 1000/2022 depositata il 26/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME, titolare dell’ omonima RAGIONE_SOCIALE, otteneva dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il decreto ingiuntivo n. 5099/2010, immediatamente esecutivo, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE per il pagamento della somma di € 126.488,03 , oltre a interessi moratori ex d .lgs. 231/02, per l’erogazione di farmaci nel periodo aprile 2005luglio 2007. Proponeva opposizione l’RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n.1398/2013 rigettava l’opposizione dell’RAGIONE_SOCIALE e confermava il decreto ingiuntivo.
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 1399/2019 dell’11 ottobre 2019, accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, respingendo in particolare l’eccezione, sollevata dall’appellata, di giudicato esterno della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1839/2014 emessa tra le stesse parti, in relazione ad importi diversi, mai stata oggetto di impugnazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, relativa alla qualificazione giuridica del rapporto.
La COGNOME proponeva domanda di revocazione della menzionata sentenza n. 1399/2019 in ragione dell’ errore in cui era incorsa la Corte d’Appello , in fase rescissoria ribadendo la fondatezza e la rilevanza dell’eccezione di giudicato.
Ad esito del giudizio di revocazione, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 1000 del 26 luglio 2022, rigettava le domande attoree.
Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a unico motivo illustrato da memoria.
4.1. Resiste con controricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. ,327 c.p.c. in relazione all’art.360, comma 1 n.3 c.p.c. -Violazione dell’art. 124 disp. att. c.p.c. con riferimento all’art. 360, 1 comma n. 4, c.p.c.’
Lamenta la violazione delle norme in tema di giudicato esterno e delle norme relative alla proposizione dell’azione di revocazione.
Lamenta essere illogica, erronea ed antigiuridica la sentenza impugnata nella parte in cui la c orte d’ a ppello ha rigettato l’istanza di revocazione pur prendendo atto dell’errore revocatorio, consistito nella mancata rilevazione di un documento regolarmente depositato ( la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1839/2014 in copia conforme con attestazione di cancelleria, in calce, del relativo passaggio in giudicato ) la cui assenza è stata posta a fondamento della decisione impugnata.
In particolare, la ricorrente fa riferimento a due aspetti differenti ma collegati fra loro: la sufficienza della copia conforme della sentenza passata in giudicato ai fini della prova, nonché la certificazione del passaggio in cosa giudicata della sentenza oggetto del contenzioso ex art. 327 c.p.c. per mano del Cancelliere. Per quanto concerne il primo aspetto, la ricorrente rileva come, sia negli atti dell’originario giudizio di appello (allegato n. 1) che negli atti del giudizio di revocazione (allegato n. 7) e del giudizio odierno (allegato n. 2 -L), sia stata depositata la copia conforme della sentenza recante, in calce, l’attestazione di passaggio in cosa giudicata resa dal Cancelliere.
Lamenta anche che, nonostante l’allegazione della documentazione, questa non sia stata opportunamente considerata ai fini della decisione, determinandone la erroneità.
In relazione al secondo aspetto, ossia quello relativo alla idoneità della certificazione da parte del Cancelliere a provare l’avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia, la ricorrente lamenta una violazione degli artt. 327 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c., secondo cui
la prova del giudicato può essere fornita con l’esibizione della copia integrale della sentenza de qua accompagnata dalla certificazione del Cancelliere.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Quanto all’eccezione di giudicato esterno formatosi sull’evocata sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1839/2014, va posto anzitutto in rilievo che la ricorrente ha osservato il principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui il giudicato esterno (rilevabile anche d’ufficio dal giudice) può far stato nel processo solamente laddove vi sia certezza in ordine alla relativa formazione, incombendo pertanto a colui il quale ne invochi l’autorità (v. Cass. S.U. n. 4909/2016; Cass., 19/9/2013, n. 21469; Cass., 24/11/2008, n. 27881; Cass., Sez. Un., 16/6/2006, n. 13916) fornire la relativa prova, mediante la produzione della sentenza munita dell’attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c. in ordine all’intervenuto relativo passaggio in giudicato (v. Cass., 8/5/2009, n. 10623; Cass., 24/11/2008, n. 27881; Cass., 3/11/2006, n. 23567.
Perché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria.
Attestazione indispensabile, atteso che la parte la quale eccepisca il giudicato esterno ha l’onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola dell’idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l’impugnabilità della sentenza (Cass. S.U. n. 4909/2016; Cass. 9746/2017; Cass. n. 21469/2013;
Cass. 19883/2013; Cass. n. 10623/2009; Cass. n. 27881/2008; Cass. n. 8478/2008; Cass. 22644/2004).
A tale stregua l’attestazione del Cancelliere è mezzo di prova indispensabile del giudicato, e ciò anche in caso di mancata contestazione da parte del controinteressato.
Orbene, in conformità ai suindicati principi risulta dall’odierna la ricorrente depositata la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1839/2014 resa in altro giudizio, corredata dalla certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., erroneamente ritenuta al riguardo non valida dalla corte di merito nell’impugnata sentenza.
Della medesima s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione , alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE , in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza