Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27835 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27835 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26971/2021 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO POTENZA n. 445/2021 depositata il 06/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.NOME COGNOME ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Potenza n.445 del 6 luglio 2021, rieiettiva dell’appello di esso ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Potenza con cui era stata approvata la divisione dei beni ricadenti nella comunione legale tra esso ricorrente e la moglie NOME COGNOME. Il ricorrente lamenta l’illegittimità della sentenza della Corte di Appello per avere quest’ultima, in contrasto con gli artt. 324 c.p.c. e 124 delle disp. att. c.p.c., ritenuto che, non avendo esso ricorrente prodotto copia con attestazione di passaggio in giudicato della pronuncia del Tribunale di Melfi n.28 del 2006 in forza della quale, secondo il ricorrente, alcuni beni erano stati usucapiti, e non essendovi quindi certezza della definitività della statuizione del Tribunale, anche detti beni dovevano ritenersi ancora inclusi nel compendio da dividere. Secondo il ricorrente, la Corte di Appello, vista l’allegazione della sussistenza di un giudicato interno, avrebbe dovuto verificare d’ufficio ‘se in realtà il giudicato vi fosse (‘sia’) e quale ne fossero (‘siano’) il contenuto e gli effetti sulla materia del contendere’;
NOME COGNOME resite con controricorso e la spa RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
la causa perviene al Collegio a seguito di richiesta di decisione formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in
riferimento alla proposta di definizione del giudizio per manifesta infondatezza del ricorso;
4.la controricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
1. il motivo è infondato.
La Corte di Appello ha applicato il principio per cui ‘Affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria’ (Cass. n.6024 del 09/03/2017; Cass. 20974/2018; Cass. 6868/2022 ).
È onere della parte interessata che eccepisce il giudicato esterno espressamente provare che il giudicato si è verificato. Il giudice può rilevare il giudicato esterno che risulti dagli atti ma non è tenuto ad attivarsi per acquisire d’ufficio la prova della definitività della sentenza che l’interessato si limiti ad allegare essere divenuta definitiva.
Il ricorrente produce in questa sede, come allegato d) del ricorso per cassazione, la copia della sentenza del Tribunale di Melfi n.28/2006 con attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. di passaggio in giudicato. Non solo trascura di considerare che ‘nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno riferito alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello che, nel rito ordinario, coincide con il termine di scadenza delle memorie di replica’ (Cass. 25863/2022; Cass.5370/2024) e che ‘nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., che
è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l’efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo’ (Cass. ordinanza n.1534 del 22/01/2018). Non solo il ricorrente trascura tutto questo ma produce una sentenza che non ha alcuna incidenza rispetto alla presente controversia essendo una sentenza di accoglimento della domanda proposta da tale COGNOME COGNOME nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME e del ricorrente per sentire accertare che il contratto di vendita di un bosco, stipulato dai secondi con il terzo era nullo essendo il bosco di proprietà dell’attore;
2.in conclusione il ricorso deve essere rigettato;
3.alla superiore dichiarazione segue la condanna della ricorrente alle spese;
4.poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di manifesta infondatezza del ricorso, e poiché la Corte ha deciso in modo sostanzialmente conforme alla proposta, va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma;
5. sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in €11000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti;
condanna il ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della somma di € 5000,00 in favore della controricorrente nonché, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ., di un’ulteriore somma di € 2500,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2024.