Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32547 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32547 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8227/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall ‘ avv. NOME COGNOME domicilio digitale: EMAILpec-ordineavvocatiEMAILit
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall ‘ avv. NOME COGNOME, domicilio digitale: EMAIL
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Ancona n. 379/2023, pubblicata in data 28 febbraio 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2024 dal Consigliere dott.ssa NOMECOGNOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE, concessionaria del porto turistico di Ancona, per ottenere il risarcimento, ai sensi dell ‘ art. 2051 cod. civ., dei danni subiti in conseguenza dell ‘ affondamento della propria imbarcazione, ormeggiata presso il porto, a seguito di una mareggiata verificatasi in data 24 settembre 2004.
L ‘ adito Tribunale, all ‘ esito della costituzione della convenuta, la quale replicava che l ‘ affondamento era dipeso da un evento eccezionale, accoglieva la domanda, condannando la società al pagamento della somma di euro 6.873,30, oltre interessi.
La Corte d ‘ appello di Ancona accoglieva il gravame proposto dalla soccombente e questa Corte, con sentenza 14861 del 2019, pronunciando sul ricorso per cassazione proposto dal COGNOME, cassava la sentenza impugnata, rilevando che la decisione d ‘ appello aveva erroneamente fatto discendere, in modo automatico, dall ‘ avvenuta emanazione del decreto emergenziale adottato in data 18 novembre 2004 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la ricorrenza del caso fortuito, idoneo ad esonerare da responsabilità il custode, e rinviava al giudice d ‘ appello per verificare ‹‹ la concreta incidenza che l ‘ evento atmosferico del 24 settembre 2004 aveva avuto rispetto al sinistro oggetto di causa, a prescindere dall ‘ intervenuta dichiarazione dello stato di emergenza ››.
La Corte d ‘ appello di Ancona, quale giudice di rinvio, ha rigettato l ‘ impugnazione, osservando che la società RAGIONE_SOCIALE alla luce delle risultanze istruttorie, non aveva provato che il sinistro fosse derivato da un evento eccezionale ed imprevedibile; pur
non ammettendo la prova per testi, perché generica, ha, tuttavia, rigettato la domanda ex art. 2051 cod. civ., ritenendo che il COGNOME non avesse offerto prova dei danni asseritamente patiti, non potendo a tal fine attribuirsi valore ai preventivi dallo stesso prodotti, in assenza di validi riscontri, ed escludendo pure che ricorressero i presupposti per la liquidazione in via equitativa del danno.
Il COGNOME propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione, con cinque motivi, articolati in sub-motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, con due motivi, cui resiste il ricorrente con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380bis .1. cod. proc civ., in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni dalla decisione.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso principale, articolato in sub -motivi, il ricorrente deduce, in relazione ai nn. 3 -4 e 5 del primo comma dell ‘ art. 360 cod. proc. civ., ‹‹ A) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 384 -324 c.p.c. e 2909- 2051 c.c. in punto di cosa giudicata formale, poiché la sentenza non ha tenuto in adeguato conto il presupposto di fatto sotteso all ‘ ordinanza della Corte di Cassazione n. 14861/2019, ponendosi in contrasto con il giudicato formatosi su quella parte della sentenza che aveva riconosciuto l ‘esistenza del danno››; ‹‹B) Violazione e falsa applicazione dell’ art. 2051 c.c.; violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 115 c.p.c., 2727 e 2729 c.c.; omesso esame di circostanze di fatto decisive oggetto di discussione tra le parti››; ‹‹C) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.››.
Nell’evidenziare che la sentenza n. 14861/19 di questa Corte ha cassato con rinvio al giudice di merito per l ‘ accertamento della sussistenza dell ‘ esimente ex art. 2051 cod. civ., sostiene che tale accertamento ha come presupposto logico -giuridico che il danneggiato abbia previamente dimostrato il danno ed il nesso causale con la cosa in custodia, sicché il giudice di rinvio non avrebbe potuto escludere l ‘ esistenza del danno che la Corte di cassazione aveva invece riconosciuto con statuizione avente efficacia di giudicato; sotto altro profilo, evidenzia che una volta riconosciuta la responsabilità di NOME COGNOME per il danno denunciato, il giudice d ‘ appello non avrebbe poi potuto negarne l ‘ esistenza, peraltro omettendo di esaminare circostanze di fatto decisive, desumibili dagli atti di causa, e non considerando che la controparte, costituendosi in primo grado, non ne aveva contestato l ‘ esistenza, ma solo la quantificazione. Lamenta, inoltre, che la motivazione resa è in ogni caso contraddittoria ed irrispettosa del minimo costituzionale, dal momento che, per un verso, afferma la responsabilità di NOME COGNOME e, dall ‘ altro, nega l ‘ esistenza del danno, sebbene questo fosse evincibile dalle foto allegate che documentavano l ‘ affondamento dell ‘ imbarcazione.
Con il secondo motivo del ricorso principale, articolato in submotivi, si denuncia, in relazione ai nn. 3 -4 -5 del primo comma dell ‘art. 360 c.p.c., ‹‹A) omesso esame di circostanze decisive oggetto di discussione tra le parti in relazione alla dedotta prova testimoniale. B) Violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 244 c.p.c. C) Nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. D) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 132 e 352 c.p.c. in relazione alla non considerata richiesta di CTU per la quantificazione del danno››.
Il ricorrente censura la decisione gravata, perché meramente apparente ed illogica, laddove ha ritenuto la prova testimoniale articolata ‹‹ generica in quanto tesa a dimostrare solo la predisposizione dei preventivi ››, e sottolinea che i capitoli di prova, ritrascritti in ricorso, individuando chiaramente le caratteristiche della imbarcazione ed i danni dalla stessa subiti, ove fossero stati ammessi avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione A tanto aggiunge che, unitamente alla prova testimoniale, aveva anche chiesto una consulenza tecnica d ‘ ufficio per la quantificazione del danno, che è stata pure disattesa dal giudice d ‘ appello, il quale ha comunque ritenuto non provati i fatti sui quali avrebbe dovuto essere svolto l ‘ accertamento tecnico.
3. Con il terzo motivo del ricorso principale , deducendo la ‹‹Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., 24 e 111 Cost.››, il ricorrente sostiene che sono illogiche, contraddittorie e meramente apparenti anche le ulteriori argomentazioni contenute in sentenza, in particolare nella parte in cui si nega efficacia probatoria ai preventivi perché ‘non convalidati in contraddittorio’ , benché tali documenti rappresentassero lo stato della imbarcazione dopo il sinistro ed elencassero compiutamente i danni ed i costi di ogni singola voce di danno, inclusa la mano d ‘ opera.
4. Con il quarto motivo del ricorso principale il ricorrente deduce, in relazione ai nn. 3 e 5 del primo comma dell ‘ art. 360 cod. proc. civ., la ‹‹Violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056, 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere ritenuto inesistenti i presupposti ed i criteri in ordine alla quantificazione equitativa del danno; omesso esame di elementi istruttori decisivi ai fini della valutazione equitativa del danno››, per avere il giudice d’ appello ritenuto insussistenti i presupposti per ricorrere alla liquidazione del danno in via equitativa;
rimarca che la sentenza avrebbe omesso di valutare tutti gli elementi probatori offerti.
Con il quinto motivo del ricorso principale, deducendo, in relazione al n. 4 del primo comma dell ‘art. 360 c.p.c., la ‹‹violazione e/o falsa applicazione dell ‘art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.››, il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe ‘irragionevole’ nella parte in cui ritiene insussistenti i presupposti per la valutazione equitativa del danno, benché fossero stati prodotti le foto della imbarcazione affondata con l ‘ esatta individuazione del tipo di imbarcazione ed il preventivo con l ‘ analitica indicazione delle parti da sostituire o da riparare e fosse stata articolata prova testimoniale volta a confermare la natura e consistenza dei danni.
Con il primo motivo del ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione ai nn. 3 e 5 del primo comma dell ‘ art. 360 c.p.c., ‹‹Omesso esame di un fatto decisivo e violazione o falsa applicazione dell ‘ art. 2909 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all ‘ art. 2697 c.c. ed all ‘ art. 2051 c.c. nella parte in cui la Corte d ‘ appello di Ancona ha negato che l ‘ evento meteorologico del 24/09/2004 che si è abbattuto sul porto turistico di Ancona integrasse un evento eccezionale e/o negando che sia stata fornita la prova di tale evento eccezionale, contravvenendo alle statuizioni già emesse dalla medesima Corte d ‘ appello, dalla Corte di Cassazione e dal Tribunale di Ancona, che riconosceva l ‘ esistenza di siffatto evento eccezionale per gli eventi occorsi nel medesimo porto turistico di Ancona in data 24/09/202, tutte passate in giudicato››.
Evidenzia che, a seguito del fortunale che si è verificato in data 24 settembre 2004, i proprietari di altre imbarcazioni hanno introdotto molteplici giudizi, che sono stati definii con pronunce di rigetto delle domande di risarcimento danni per sussistenza di un evento
eccezionale; richiama in particolare la sentenza n. 9648/2017 di questa Corte, con la quale si è ritenuto, in esito alla valutazione degli elementi istruttori acquisiti -e discostandosi dalle conclusioni del consulente tecnico d ‘ ufficio -che la società convenuta avesse fornito la prova del caso fortuito, ravvisando la causa esclusiva del danneggiamento dell ‘ imbarcazione negli eccezionali eventi atmosferici verificatisi sulla costa marchigiana nel settembre 2004, quale fattore esterno, estraneo alla sfera soggettiva del custode. Assume, quindi, che quelle pronunce hanno valenza di cosa giudicata, ma che di esse i giudici d ‘ appello non hanno tenuto conto.
Aggiunge che, ove non si ritenesse sufficiente il giudicato, tali pronunce dovrebbero comunque integrare un elemento di prova, di cui i giudici di merito hanno omesso l ‘ esame.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia, in relazione all ‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all ‘ art. 2697 c.c. e all ‘ art. 2051 c.c. nella parte in cui la Corte d ‘ appello di Ancona ha errato nel valutare le risultanze istruttorie negando che sia stata fornita la prova di un caso fortuito››.
La ricorrente incidentale ribadisce che, qualora gli accertamenti giudiziali passati in giudicato non dovessero fare stato tra parti diverse da quelle processuali, essi integrerebbero comunque elementi di fatto di cui il giudice di merito avrebbe dovuto tenere conto, dal momento che la tromba d ‘ aria del 24 settembre 2024 era stata eccezionale ed imprevedibile e, quindi, diversa da tutti gli altri eventi metereologici presi in considerazione dal c.t.u. ed indicati dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.
Il primo motivo del ricorso incidentale, che, per ragioni di ordine logico, deve essere esaminato con priorità, è infondato.
8.1. Varrà premettere che in sede di legittimità l ‘ esistenza e la
portata del giudicato esterno possono costituire oggetto di accertamento diretto, con cognizione piena ed estesa al riesame degli atti del processo ed alla valutazione ed interpretazione degli atti processuali, trattandosi di un dato assimilabile agli elementi normativi del fatto, il cui riscontro è sindacabile da questa Corte per violazione di legge, indipendentemente dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass., sez. 2, 12/06/2018, n. 15339; Cass., sez. 3, 29/11/2018, n. 30838; Cass., sez. 1, 05/10/2009, n. 21200).
Al riguardo, occorre tenere presente che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «l ‘ autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre – proponibili sia in via di azione che di eccezione – le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito)» (Cass., sez. L, 13/05/2000, n. 6160; Cass., sez. L, 30/06/2009, n. 15343). Con la conseguenza che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l ‘ accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Cass., sez. 3, ord. 26/02/2019, n. 5486).
Tanto significa che l ‘ autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell ‘ azione e
presuppone, pertanto, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi , restando conseguentemente irrilevante l ‘ eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (cfr. Cass., sez. 1, 7/06/2021, n. 15817; Cass., sez. 24/03/2014, n. 6830; Cass., sez. L, 25/06/2018, n. 16688; Cass., sez. 1, 07/06/2021, n. 15817; Cass., sez. 1, 04/01/2024, n. 211; Cass., sez. 1, 03/07/2024, n. 18232).
La sola identità delle questioni, nel nostro ordinamento, non comporta, invece, alcun vincolo a carico del giudice investito della causa successiva, non trovando applicazione la regola dello stare decisis , ma può venire in considerazione soltanto ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse, oltre ad apparire pertinenti anche alla fattispecie che costituisce oggetto del nuovo giudizio, risultino, per la loro correttezza logico-giuridica, dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l ‘ adesione alle stesse, ai fini della decisione da assumere (Cass., sez. 1, 04/01/2024, n. 211).
8.2. La verifica dei suddetti presupposti consente, nella specie, di escludere senz ‘ altro la configurabilità del vincolo prospettato dalla ricorrente in via incidentale, risultando pacifico che le pronunce che la RAGIONE_SOCIALE invoca a sostegno della censura (sentenze del Tribunale di Ancona n. 506/2009 e n. 1194/2009, sentenza della Corte d ‘ appello di Ancona n. 1194/2009, sentenza della Corte di cassazione n. 9648/2017) e di cui aveva segnalato l ‘ esistenza al giudice di merito nei propri scritti difensivi, pur riguardando la medesima questione giuridica, ossia l ‘ accertamento della eccezionalità o imprevedibilità dell ‘ evento atmosferico che in data 24 settembre 2004 ha interessato il porto di Ancona, sono state rese in giudizi promossi da soggetti diversi, proprietari di altre imbarcazioni
ormeggiate presso lo stesso porto, se non pure per ragioni giuridiche non pienamente coincidenti.
Poiché, dunque, manca, nel caso di specie, l ‘ identità (se non della causa petendi , almeno) dei soggetti coinvolti, essendo l ‘ odierno ricorrente principale soggetto diverso da quelli che hanno promosso gli altri giudizi definiti con le pronunce richiamate da RAGIONE_SOCIALE, è del tutto evidente che l ‘ accertamento svolto in quei giudizi non può spiegare alcuna efficacia, neppure riflessa, nei confronti del COGNOME, che è rimasto del tutto estraneo a quei processi, potendo tale regola essere derogata soltanto qualora sussista un nesso di pregiudizialità e di dipendenza fra le situazioni giuridiche dedotte (Cass., sez. 3, 23/04/2020, n. 8101; Cass., sez. 3, 04/07/2019, n. 17931).
Come chiarito da questa Corte, il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare ‹‹ efficacia riflessa ›› nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio; b) i terzi non possano risentire un “pregiudizio giuridico” dalla precedente decisione; c) l ‘ efficacia riflessa riguardi soltanto l ‘ affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento (Cass., n. 8101 del 2020, cit.), condizioni queste non ricorrenti nel caso di specie, stante l ‘ autonomia del diritto dedotto in giudizio dal COGNOME.
La Corte d ‘ appello in sede di rinvio, prescindendo dall ‘ esame delle sentenze segnalate da RAGIONE_SOCIALE, non si è discostata dai suddetti principi.
Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile perché non risponde ai paradigmi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 20867 del 2020, hanno
esaustivamente chiarito che: ‹‹ per dedurre la violazione dell ‘ art. 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell ‘ art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è dedicato alla valutazione delle prove (Cass., sez. U, 05/08/2016, n. 16598). D ‘ altra parte (tra le ultime: Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34474, con richiami pure a Cass. 19/06/2014, n. 13960, ovvero a Cass., sez. 3, 20/12/2007, n. 26965), la violazione dell ‘ art. 116 cod. proc. civ. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente
male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass., sez. U, nn. 8053 e 8054 del 2014 ›› .
La censura qui prospettata si rivela dunque inammissibile, perché la Corte territoriale, per addivenire all ‘ affermazione che l ‘ evento atmosferico verificatosi in data 24 settembre 2004 non integrava caso fortuito, ha espressamente valutato le allegazioni e le prove offerte dalle parti (quali gli articoli di cronaca, la comunicazione dell ‘ ufficio stampa del Comune di Senigallia, una rilevazione Enav Aeroporto di Falconara, gli esiti di una consulenza di parte a firma dell ‘ ing. COGNOME, relazione a chiarimenti a firma dell ‘ ing. COGNOME ed ulteriore documentazione sulla natura ed intensità dei fenomeni atmosferici) ed ha comunque ritenuto che ‘utili elementi di valutazione’ fossero contenuti nelle consulenze tecniche disposte nel corso del giudizio, concludendo che la mareggiata in esame, avendo raggiunto il valore 10, inferiore al massimo di 12 previsto dalla scala Beaufort, non potesse configurare un evento ‘eccezionale’ e ‘imprevedibile’, ‹‹ tale da generare danni ad imbarcazioni ricoverate in una struttura portuale che dovrebbe essere regolarmente progettata e costruita per offrire riparo e assicurare acque non pericolose anche in caso di tempesta fino ai limiti di scala ›› .
Tale apprezzamento, non scrutinabile in questa sede di legittimità, esclude anche la fondatezza della contestata violazione dell ‘ art. 2697 cod. civ., avendo il giudice d ‘ appello fatto buon governo dei criteri di ripartizione dell ‘ onere della prova e risolvendosi la censura svolta in una contestazione alla valutazione delle prove operata dal giudice di merito, consentita nei soli ristretti limiti di cui all ‘ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (tra le tante, Cass.,
sez. 3, 29/05/2018, n. 13395), come tale neppure integrante la violazione dell’art. 2051 cod . civ.
Il primo motivo del ricorso principale è in parte infondato ed in parte inammissibile.
10.1. In primo luogo, deve escludersi il denunciato vizio di contraddittorietà o di carenza della motivazione.
Ribadito che tali gravi anomalie, integranti errores in procedendo che determinano nullità della sentenza, possono colpire soltanto le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentano un ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e che presentano una ‘motivazione perplessa ed obiettivamente inconciliabile’ (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232 e giurisprudenza ivi richiamata), non ci si può esimere dal rilevare che la motivazione della sentenza qui gravata -condivisibile o meno -esiste ed è priva di vizi logici. Difatti, ritenere che l ‘ evento atmosferico che si è abbattuto sul porto di Ancona in data 24 settembre 2004 non integra caso fortuito idoneo ad esonerare da responsabilità il custode RAGIONE_SOCIALE non costituisce di per sé affermazione inconciliabile con la ritenuta assenza di prova del danno, se si considera che sul ricorrente incombe l ‘ onere di dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e l ‘ evento dannoso e, quindi, che il danno di cui chiede il risarcimento sia insorto proprio in conseguenza del fatto (l ‘ evento atmosferico) cagionato dalla cosa in custodia e non sia invece riconducibile a fatti diversi.
10.2. Quanto detto porta ad escludere che il giudice del rinvio non avrebbe potuto negare l ‘ esistenza del danno perché già riconosciuto, con efficacia di giudicato, dalla sentenza n. 14861/19 di questa Corte, posto che tale ultima pronuncia si è limitata a cassare la sentenza d ‘ appello nella parte in cui aveva fatto automaticamente discendere
l ‘ eccezionalità dell ‘evento dalla dichiarazione di ‘stato di emergenza’ adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma non ha in alcun modo affrontato la diversa questione del nesso causale tra il danno lamentato e la cosa in custodia, la cui prova grava sul danneggiato (Cass., sez. 3, 08/07/2024, n. 18516): questione che non ha costituito oggetto dei motivi di impugnazione in quella sede formulati.
Le statuizioni della sentenza n. 14861/19 non hanno, in realtà, come presupposto logico-giuridico che il COGNOME avesse previamente dimostrato il danno ed il nesso causale con la cosa in custodia: al riguardo, è opportuno puntualizzare che il giudice di secondo grado, nonostante fossero stati formulati da RAGIONE_SOCIALE specifici motivi di gravame anche in punto di accertamento del danno, non li ha affrontati, avendoli ritenuti assorbiti dalla declaratoria di sussistenza dell ‘ esimente ex art. 2051 cod. civ.; a seguito dell ‘ annullamento della Corte di cassazione, il giudice di rinvio, esclusa la sussistenza del caso fortuito, ha, del tutto correttamente, proceduto all ‘ esame delle questioni in precedenza ritenute assorbite e non coperte dal giudicato derivante dalla sentenza di cassazione.
Neanche la decisione si pone in contrasto con la disposizione di cui all ‘ art. 115 cod. proc. civ., considerato che la RAGIONE_SOCIALE, già a pag. 11 della comparsa di risposta in primo grado, ha contestato ‹‹ l ‘ ammontare (del danno) indicato in quanto non provato ed individuato sulla base di meri preventivi dai quali si desume l ‘ assenza di qualsivoglia riparazione a distanza di tre anni dall ‘ evento ›› , assumendo in tal modo un comportamento processuale che esclude la violazione, da parte del giudice di rinvio, del principio di ‹‹ non contestazione ›› . A ciò deve pure aggiungersi che, in ogni caso, il principio di non contestazione di cui all ‘ art. 115 cod. proc.
civ., se solleva la parte dall ‘ onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa comunque pervenire ad un diverso accertamento (Cass., sez. 3, 07/06/2023, n. 16028).
Inammissibile per violazione dell ‘ art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. si appalesa, invece, la censura là dove si evoca la presunta violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in quanto, in tema di ricorso per cassazione, l ‘ onere di specificità dei motivi impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all ‘ art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., a pena d ‘ inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., sez. U, 28/10/2020, n. 23745).
Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso.
11.1. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudizio sulla superfluità o sulla genericità di una prova per testimoni è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto, che, tuttavia, può essere censurata se basata su erronei principi giuridici ovvero su incongruenze di carattere logico (Cass., sez. 1, 10/08/1962, n. 2555; Cass., sez. 3, 06/09/1963, n. 2450; Cass., sez. 3, 16/11/1971, n. 3284; Cass., sez. 3, 24/02/1987, n. 1938; Cass., sez. 2, 10/09/2004, n. 18222; Cass., sez. L, 21/11/2022, n. 34189).
11.2. Tanto si è verificato nel caso di specie in cui la Corte territoriale, non ammettendo la prova testimoniale articolata dal COGNOME, ritenuta ‹‹ generica in quanto tesa a dimostrare solo la predisposizione dei preventivi ›› , non ha adeguatamente valutato che, a ben vedere, alcuni dei capitoli -che il ricorrente ritrascrive in omaggio al principio di autosufficienza -non erano carenti degli elementi di specificità richiesti dall ‘ art. 244 cod. proc. civ., proprio perché volti a dimostrare che l ‘ imbarcazione, di sua proprietà, che si trovava ormeggiata nel posto assegnatogli all ‘ interno del porto turistico di Ancona, in data 24 settembre 2004 era affondata a seguito della mareggiata che aveva colpito la costa marchigiana e che in conseguenza di tale evento aveva riportato danni allo scafo, all ‘ impianto elettrico ed alle dotazioni di bordo.
In particolare, alla stregua della loro formulazione, i capitoli 1), 6) e 7) indicano circostanze di fatto evidentemente decisive ai fini della dimostrazione dell ‘ esistenza e della quantificazione del danno, per cui il giudizio di genericità operato dal giudice di rinvio non risulta giustificato e, comunque, non adeguatamente motivato, proprio perché la prova dedotta non era esclusivamente finalizzata a dimostrare la mera predisposizione dei preventivi, ma piuttosto finalizzata ad offrire la prova (se non dei fatti materiali integranti i danni che di quegli stessi preventivi erano stati oggetto, quanto meno) delle circostanze di tempo e di luogo in cui si era verificato l ‘ affondamento dell ‘ imbarcazione e, di conseguenza, la riferibilità dei danni riportati alla mareggiata del 24 settembre 2004.
Ricorre, invero, anche il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova, che può essere denunciato per cassazione nel caso in cui esso abbia determinato l ‘ omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto
sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l ‘ efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (così, tra le altre, Cass., sez. 6 -1, 07/03/2017, n. 5654; Cass., sez. 2, 29/10/2018, n. 27415; Cass., sez. 6 -1, 17/06/2019, n. 16214; Cass., sez. 6 -3, 2021, n. 16435).
È carente di idonea giustificazione -e, solo in quanto tale, in questa sede censurabile -la conclusione della corte territoriale che ha escluso che i capitoli di prova in esame, dunque, anche se non integralmente, non apparissero, almeno in parte, in condizione di poter dimostrare in modo pacifico che i fatti si erano svolti così come l ‘ attore sostiene: integrando, al contrario, quei capitoli proprio quegli elementi che la sentenza reputa non provati. Per cui non appare giustificato, anche in relazione al diritto di difesa che si traduce in diritto di dimostrare il fondamento della propria pretesa, il rigetto della prova orale deciso dalla Corte d ‘ appello: risulta, infatti, nell ‘ impugnata sentenza dal giudice dell ‘ appello a tale stregua violato anche il principio affermato da questa Corte in base al quale la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell ‘ onere sancito all ‘ art. 2697 c.c., benché la parte avesse offerto di adempierlo (Cass., sez. 3, 30/09/2019, n. 24205; Cass., sez. 3, 21/04/2005, n. 8357; Cass., sez. L, 21/10/1992, n. 11491; Cass., sez. 09/11/1981, n. 5915; Cass., 21/3/1979, n. 1627; Cass., 19/07/1975, n. 2867; Cass., 02/03/1963, n. 789).
Né, d ‘ altro canto, a superare la decisività della prova per testi può rilevare l ‘ assenza di prova dell ‘ esborso degli importi indicati nei preventivi prodotti dal ricorrente, dovendosi ritenere che i danni asseritamente subiti dalla imbarcazione sono comunque risarcibili se,
all ‘ esito della valutazione delle prove offerte, essi risultino conseguenza immediata e diretta della cosa in custodia (Cass., sez. 3, n. 17670 del 26/06/2024) e, ad ogni buon conto, obiettivamente sussistenti (ed impregiudicata, all’esito del raggiungimento della prova su tale circostanza, ogni ulteriore questione sulla relativa liquidazione e sui presupposti di una valutazione equitativa).
L ‘ accoglimento del secondo motivo consente di ritenere assorbiti i restanti motivi del ricorso principale.
Il ricorso incidentale va, dunque, rigettato; va accolto il secondo motivo del ricorso principale, con assorbimento del terzo, del quarto e del quinto, e rigettato il primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d ‘ appello di Ancona, in diversa composizione, che, attenendosi ai su esposti principi, dovrà procedere a nuovo esame, nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso incidentale; accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti il terzo, il quarto ed il quinto e rigetta il primo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione