Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29648 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29648 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30371/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; -ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 1703/2020 depositata il 08/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
– Al fine di ottenere dei finanziamenti per costruire una casa di cura per malati di ‘ Alzheimer ‘ , NOME COGNOME fu messo in contatto, per il tramite del promotore finanziario NOME COGNOME, con il NOME COGNOME il quale, a dire dell’intermediario, avrebbe fornito al primo la disponibilità economica necessaria per perseguire il suo nobile obiettivo.
1.1. La corrispondenza tra il COGNOME e l’Alto Prelato si protrasse per diversi anni, ingenerando nel COGNOME l’affidamento circa la serietà delle sue intenzioni, fino a quando emerse che la persona del NOME COGNOME non esisteva e che, dietro tale figura, si celava in realtà lo stesso NOME COGNOME.
– A seguito di tali fatti, il COGNOME agì nei confronti di NOME COGNOME sia in sede penale, che in sede civile.
In sede penale -dopo il rinvio a giudizio dell’imputato ai sensi degli artt. 81 cpv e 494; artt. 81 cpv e 617ter c.p.; -il procedimento si concluse con una sentenza di patteggiamento alla pena di anni 1 mese e 4 di reclusione.
In sede civile, con sentenza n. 3553/2016, il Tribunale di Foggia rigettò la domanda dell’attore in quanto, ferma la illiceità della condotta della parte convenuta, l’attore non aveva ‘fornito idonea prova delle condotte di denigrazione e scherno asseritamente subite’ che gli avrebbero causato la sofferenza morale.
-L’impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso tale decisione veniva rigettata dalla Corte di appello di Bari con sentenza resa pubblica l’8 ottobre 2020.
Il giudice di secondo grado, nel confermare integralmente la sentenza impugnata, evidenziava che l’attore ‘non ha dimostrato di aver subito alcun danno’, essendo le sue affermazioni, così come quelle dei testi escussi in sede istruttoria, circa la esistenza del
danno e la sua riconducibilità causale alla condotta illecita di NOME COGNOME, generiche e, per l’effetto, irrilevanti. Soggiungeva la Corte territoriale che, se il fine del COGNOME era quello ‘di ottenere dei finanziamenti per il proprio progetto di realizzazione di una struttura sanitaria’, non era dato comprendere ‘quale affidamento potesse avere maturato nella corrispondenza con il supposto cardinale COGNOME‘, giacché – come poteva evincersi anche da una mail del 2 febbraio 2007 ‘dopo mesi e mesi di inutile corrispondenza … doveva necessariamente avere perso consistenza’, non emergendo, del resto, dalla stessa mail «alcunché di concreto e che una minima avvedutezza del dott. COGNOME gli avrebbe imposto di sospettare di un NOME che invece della cura delle anime si occupa di quella degli interessi finanziari del suo interlocutore, trattando di fantomatici ‘ massimi sistemi e di organizzazione e gestione politico-diplomatica del tutto’ ».
– Per la cassazione di tale sentenza ricorre NOME COGNOME, affidando le sorti del ricorso ad un solo motivo di impugnazione, illustrato da memoria.
Resiste con controricorso, illustrato da memoria, NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 185 c.p., 2059 c.c., 2043 c.c., 2727 c.c. e 2729 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto non raggiunta la prova del danno patrimoniale e non patrimoniale a causa della genericità della pretesa attorea.
Secondo l’odierno ricorrente, la Corte sarebbe pervenuta a conclusioni differenti se avesse fatto applicazione delle presunzioni semplici, del fatto notorio e delle comuni regole d’esperienza, tramite i quali, a partire dalla condotta illecita della parte
convenuta (fatto noto), sarebbe pervenuta alla prova del danno subito (fatto ignoto).
– Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
Le censure di parte ricorrente, infatti, non scalfiscono l’impianto decisorio che poggia su una corretta applicazione, da parte del giudice di merito, delle coordinate giuridiche di riferimento e, per il resto, si scontrano con le valutazioni del medesimo giudice in punto di (ir)rilevanza dei fatti allegati a sostegno della pretesa risarcitoria e del corredo probatorio a tal fine messo a disposizione, quale apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede, se non nei limiti del vizio di omesso esame di fatto decisivo, di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non fatto oggetto, però, di denuncia da parte del ricorrente.
2.1. -Ferma restando la indiscussa possibilità di fornire la prova del danno (patrimoniale e non patrimoniale) anche mediante presunzioni semplici, occorre preliminarmente rammentare il procedimento che il giudice di merito deve seguire per concludere nel senso dell’intervenuto raggiungimento della prova.
L’art. 2729 c.c. dispone che, in caso di presunzioni non stabilite dalla legge, il giudice possa ritenere raggiunta la prova del fatto ignoto attraverso un procedimento di inferenza logica che origina dal fatto noto. Tale procedimento, espressione della discrezionalità valutativa del giudice che ha ad oggetto i fatti introdotti nel giudizio, trova i propri limiti legali nella ‘precisione’, ‘gravità’, e ‘concordanza’ delle stesse presunzioni.
Il contenuto precettivo di questi requisiti legali è stato nel tempo definito dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso che: a) per ‘precisione’ si intende che il fatto noto (cd. indizio), da cui ha origine l’inferenza presuntiva, non sia vago ma ben determinato nella sua realtà storica; b) per ‘gravità’ si intende il grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d’esperienza adottata, è possibile desumere dal fatto noto;
c) per ‘concordanza’ si intende che, nel caso di concorso di più elementi presuntivi, essi siano tutti univocamente idonei a fondare la sussistenza del fatto ignoto (cfr. Cass. n. 3513/2019).
Ciò posto, affinché il fatto ignoto ( sub specie , il danno subito) possa dirsi provato a mezzo di presunzioni, il giudice dovrà procedere anzitutto alla individuazione del fatto noto e, cioè, di quel fatto che, precisamente definito nella sua realtà storica, si rivela astrattamente idoneo a provocare il danno. Dopo averne vagliato la precisione, il giudice dovrà valutare se quell’elemento indiziario, così come caratterizzato dalla specificità del caso concreto, sia ‘rilevante’ nel senso che in forza di una regola d’esperienza sia possibile affermare che il fatto ignoto sia conseguenza probabile, secondo un criterio di normalità, del fatto ignoto (Cass. n. 22656/2011). Infine, la prova del fatto ignoto potrà dirsi raggiunta se tutti gli elementi indiziari in tal modo rilevati (nell’ipotesi eventuale di concorso di elementi presuntivi), siano complessivamente ed univocamente idonei a sostenere la prova per presunzioni; idoneità che presuppone la concordanza degli stessi (cd. convergenza del molteplice).
2.2. – Nel caso di specie, la Corte territoriale non è incorsa in errori nell’applicazione delle regole che disciplinano la prova per presunzioni. In particolare, la prova del fatto ignoto -sub specie , la prova del danno asseritamente patito dall’odierno ricorrente in conseguenza della condotta illecita perpetrata dal COGNOME -è stata correttamente ritenuta non raggiunta in ragione, rispettivamente, del difetto di precisione nella ricostruzione del fatto noto e del vizio di rilevanza del medesimo fatto nella produzione del danno.
Sotto il primo profilo, sebbene il fatto noto sia stato dal ricorrente correttamente individuato nella (indiscussa) condotta illecita di NOME COGNOME, la prospettazione delle modalità in cui esso si è realizzato -effettuata non solo attraverso l’esibizione di alcuni stralci di email, ma anche attraverso l’escussione di teste
durante il giudizio di primo grado -è stata considerata dalla Corte territoriale generica e, dunque, viziata in punto di precisione. La generica prospettazione circa l’aver subito un danno all’onore, alla reputazione e alla privacy, oltre a non consentire l’esatta individuazione del bene giuridico che si ritiene essere stato violato, non consente altresì di ritenere provato il fatto da cui origina il ragionamento presuntivo.
Il fatto noto da cui origina il ragionamento presuntivo (la cui prova deve essere stata compiutamente raggiunta all’interno del processo), non può risolversi nelle generiche affermazioni di aver subito un danno dalla condotta illecita altrui; esso coincide piuttosto con la prova delle specifiche modalità con cui tale condotta si è realizzata, a partire dalle quali sia possibile in astratto causalmente ricondurre la produzione di un danno. Pertanto, non erra la Corte territoriale, condividendo le conclusioni cui era pervenuto già il giudice di primo grado, nell’ affermare che i fatti allegati dalla parte e le risultanze istruttorie ‘non consentono di ritenere provati i fatti da cui presumere quello, allegato dall’appellante, del danno subito’.
Peraltro, il giudice di appello ha preso in considerazione anche il tenore di una e-mail riprodotta dallo stesso appellante in sede di comparsa di risposta; in questo caso, il fatto noto, seppur dotato di precisione, è stato considerato inidoneo a fondare il ragionamento presuntivo difettando del requisito di gravità. La Corte territoriale, infatti, attraverso una valutazione insindacabile in questa sede (cfr. § 3 del ‘Ritenuto che’; p. 4 della sentenza impugnata), ha implicitamente convenuto che le modalità concrete in cui si è consumata la condotta illecita sono inidonee, secondo l’ id quod plerumque accidit , a fondare la presunzione di un danno subito.
L’utilizzo delle comuni regole d’esperienza in tal caso non consentirebbe di ritenere provato il fatto ignoto: in altri termini,
l’applicazione delle comuni regole d’esperienza alla specificità del caso concreto -‘mesi e mesi di inutile corrispondenza’, assenza di concretezza del contenuto delle email, assenza di una ‘minima avvedutezza del dott. COGNOME‘ (ancora p. 4 della sentenza impugnata) -non consente di affermare che la Corte territoriale, a partire dal fatto così come ricostruito dall’odierno ricorrente, abbia errato nell’inferire, ragionevolmente, che, secondo un criterio di normalità, l’attore abbia subito un danno.
Né, infine, può ritenersi ammissibile la doglianza là dove il ricorrente ha inteso sostituire il giudizio di inferenza espresso dal giudice di merito, e ad esso soltanto riservato, con il proprio diverso apprezzamento.
-Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza