Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27921 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 27921  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2025
ORDINANZA
Oggetto
RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
Danni da incendio Assenza di priva Inammissibilità dei motivi di ricorso -Impugnazione incidentale – Da parte di soggetto destinatario della notificazione del ricorso principale per ragioni di ‘ litis denuntiatio ‘ -Applicazione dell’art. 334 c.p.c. –
Esclusione sul ricorso 20665-2021 proposto da:
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME NOME, domiciliato ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica  del  proprio  difensore  come  in  atti,  rappresentato  e difeso dall’AVV_NOTAIO; Cron. Rep.
– ricorrente Ud. 28/5/2025
contro
Adunanza camerale
COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  quali eredi di NOME  COGNOME,  domiciliat i  ‘ ex  lege ‘  presso  l’indirizzo  di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ;
-controricorrenti –
e contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi di NOME,
domiciliati ‘ ex  lege ‘  presso  l’indirizzo  di  posta  elettronica  del proprio difensore come in atti, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali -contro
COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  quali eredi di NOME  COGNOME,  domiciliat i  ‘ ex  lege ‘  presso  l’indirizzo  di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ;
-controricorrenti al ricorso incidentale –
Avverso  la  sentenza  n.  844/2020  d ella Corte d’appello di Catanzaro, depositata in data 15/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 28/05/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 844/20, del 15 giugno 2020, della Corte d’appello di Catanzaro, che -accogliendone solo parzialmente il gravame avverso la sentenza n. 149/17, del 27 febbraio 2017, del Tribunale di Crotone -ha rigettato, per difetto di prova in ordine al ‘ quantum ‘ del danno, la domanda risarcitoria proposta dallo stesso (e da NOME COGNOME), in relazione all’incendio che, il 20 luglio 2003, aveva interessato i terreni di proprietà attorea.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver adito l’autorità giudiziaria al pari di NOME COGNOME, sebbene con distinto  atto  di  citazione -per  conseguire  il  ristoro  dei  danni derivati  dall’incendio  di  terreni  ad  esso  appartenenti,  all’uopo convenendo  in  giudizio,  davanti  al  Giudice  di  pace  di  Savelli,
NOME COGNOME. Il convenuto, tuttavia, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, sia la motozappa -dal quale era fuoriuscito il combustibile che aveva dato origine al fuoco, poi propagatosi ai fondi di proprietà degli attori -sia il terreno che aveva svolto la funzione di punto di innesco dell’incendio, risultavano appartenere a suo suocero, NOME COGNOME, deceduto nell’anno 2002. Sulla scorta di quanto eccepito dal convenuto, pertanto, veniva autorizzata la chiamata in causa degli eredi del defunto, vale a dire NOME COGNOME e NOME COGNOME, le quali si costituivano in giudizio con il patrocinio dello stesso difensore del COGNOME.
Declinata, per ragioni di valore, dall’adito Giudice di pace dopo aver riunito i giudizi promossi da NOME COGNOME e NOME COGNOME -la competenza in favore del Tribunale crotonese, la causa veniva istruita anche attraverso l’assunzione di prova testimoniale. L’esito del primo grado di giudizio consisteva, tuttavia, nel rigetto della domanda, in ragione della declaratoria di difetto di legittimazione passiva delle convenute NOME COGNOME e NOME COGNOME, per carenza di prova che esse fossero, ol tre che chiamate all’eredità di NOME COGNOME, anche accettanti l’eredità.
Esperito gravame da NOME COGNOME COGNOME dall’altra attrice, il giudice d’appello, nella contumacia d i NOME COGNOME (peraltro, poi deceduta nelle more del giudizio d’appello ), rigettava -sebbene per ragioni diverse da quelle poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione -la domanda risarcitoria. Difatti, pur riconoscendo la legittimazione passiva delle terze chiamate in causa, NOME COGNOME e NOME COGNOMECOGNOME COGNOME come provato l’ an della pretesa risarcitoria, riteneva che gli appellanti non avessero, invece, ‘dato prova dei danni patiti’.
Avverso la sentenza della Corte catanzarese ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base -come detto -di tre motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero dell’art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 1226 e 2056 cod. civ.,  censurando  la  sentenza  impugnata  per  ‘malgoverno  della prova’.
Si censura, in particolare, la sentenza impugnata perché -dopo aver affermato la legittimazione passiva delle terze chiamate e correttamente inquadrato la presente fattispecie entro la previsione di cui all’art. 2051 cod. civ. ha rigettato la domanda ri sarcitoria ‘in difetto di prova sul quantum ‘. Essa, infatti, ha ritenuto insufficiente, ‘in assenza di ulteriori elementi prova’, il materiale in atti, vale a dire ‘due perizie di parte giurate, con allegate fotografie dello stato dei luoghi, ove sono descritti i fondi degli appellanti e le colture ivi presenti con relativa quantificazione dei danni’.
Per contro, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ‘non ha  tenuto  in  nessuna  considerazione’  tutti  ‘gli  altri  elementi probatori emersi nel corso del giudizio, o comunque ha erroneamente interpretato le prove acquisite agli atti di causa’, e precisamente:
l’informativa di reato ex art. 347 cod. proc. pen.;
l’annotazione di polizia giudiziaria;
le dichiarazioni testimoniali rese dagli stessi carabinieri che la redassero, oltre che dagli altri testimoni oculari escussi in corso di causa.
Questo  insieme  di  elementi  confermerebbe  la  sussistenza della  prova  dei  danni  alle  strutture  (recinzioni,  impianto  di irrigazione,  etc.)  e  alle  colture  esistenti  sui  terreni  di  proprietà
degli appellanti, irrilevante essendo la circostanza che l’istruttoria non abbia offerto conferma della sussistenza del danno -peraltro, lamentato dal solo NOME COGNOME -da perdita dell’allevamento di lepri, delle quali, effettivamente, non risulta provato, osserva il ricorrente, il numero dei capi deceduti in ragione dell’incendio.
Risulterebbe, pertanto, evidente che, nel caso di specie, ‘in presenza di prova certa del danno, la Corte Territoriale, in applicazione dell’art. 115 c od. proc. civ., ponendo a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e acquisite agli atti, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, o comunque le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (le conseguenza dannose di un incendio sono ampiamente e comunemente note, atteso che, il fuoco notoriamente distrugge tutto, piante e animali), avrebbe potuto e dovuto decidere la causa in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., caratterizzata dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa’.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 5),  cod.  proc.  civ. -‘omessa,  insufficiente  o  contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio’, nonché  ‘motivazione  apparente  perplessa  ed  obiettivamente incomprensibi le’,  oltre  a  ‘contrasto  irriducibile  tra  affermazioni inconciliabili’ e ‘malgoverno della prova’.
Si assume che la motivazione della sentenza impugnata sia ‘palesemente carente e fallace sul piano logico -argomentativo, oltre che contraddittoria e perplessa nell’iter logico accertativo e argomentativo seguito dalla Corte’. Invero, secondo il ricorrente, il convincimento della Corte territoriale sarebbe fondato ‘su una erronea interpretazione delle prove e dei documenti acquisiti’, i quali,  se  ‘correttamente  interpretati’,  l’avrebbero  ‘condotta  ad
una  decisione diametralmente  opposta  a  quella assunta e impugnata’.
Si addebita, in  particolare,  alla  sentenza  impugnata ‘il mancato  o  insufficiente esame  di  un  punto  decisivo della controversia, e cioè la corretta valutazione degli ulteriori elementi di prova’ (si rimanda, in particolare, alla pag. 9 della sentenza impugnata)  ‘rispetto  alla  mera  acquisizione  delle  due  peri zie prodotte dagli attori e allegate ai rispettivi fascicoli di parte nel giudizio di primo grado’.
Per l’esattezza, viene lamentato che la sentenza impugnata ‘non ha tenuto conto della circostanza che, al di là di una generica e aspecifica contestazione di stile, le parti convenute non hanno neanche contestato il quantum debeatur , chiedendone solamente nella  comparsa  di  costituzione  nel  giudizio  di  primo  grado  una mera riduzione in termini percentuali’.
Inoltre, essa ‘non ha tenuto in nessuna considerazione, o meglio, ha erroneamente ed in maniera contraddittoria interpretato, gli altri elementi probatori emersi nel corso del giudizio, o comunque ha erroneamente interpretato le prove acquisite agli atti d i causa’, e cioè, come detto, l’informativa di reato ex art. 347 cod. proc. pen., l’annotazione di polizia giudiziaria e le dichiarazioni testimoniali, oltre alle fotografie allegate alle perizie giurate. In particolare, queste ultime attesterebbero i danni non solo alle recinzioni dei terreni, ma pure la distruzione e il danneggiamento di piante di ulivo, viti e altri alberi da frutto.
3.3. Il terzo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 4, del d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, ‘ oltre che delle successive modifiche alla normativa tariffaria e parametrica ‘, ovvero l’art. 5,
commi 4 e 5, d.m. 8 aprile 2004, n.127, l’art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e il d.m. 8 marzo 2018, n. 37.
Viene censurata la decisione del giudice di appello di liquidare, a  titolo  di  spese  del  secondo  grado  di  giudizio,  l’importo  di  € 1.889,00 per compensi, in favore di ciascuno dei due appellati costituiti, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ancorché assistiti dal medesimo difensore e con posizioni processuali identiche.
Per contro, in applicazione delle tariffe professionali forensi, recate dalla normativa meglio richiamata in rubrica, in caso di identità di posizioni processuali, va liquidato un onorario unico e non tanti onorari quanti sono i clienti, applicandosi tale criterio anche in caso di riunione di giudizi. Il compenso unico può essere, al più, aumentato per ogni soggetto oltre il primo, nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento, per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta.
Hanno proposto ricorso -sulla base di due motivi -pure gli eredi di NOME, ovvero NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME.
4.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero dell’art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 1226 e 2056 cod. civ.,  censurando  la  sentenza  impugnata  per  ‘malgoverno  della prova’, sulla scorta di considerazioni pressoché identiche a quelle oggetto del primo motivo del ricorso principale.
4.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 5),  cod.  proc.  civ. -‘omessa,  insufficiente  o  contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio’, nonché  ‘motivazione  apparente  perplessa  ed  obiettivamente
incomprensibile’,  oltre  a  ‘contrasto  irriducibile  tra  affermazioni inconciliabili’ e ‘malgoverno della prova’, anche in questo caso svolgendo censure sovrapponibili a quelle proposte con il secondo motivo del ricorso principale.
 Hanno  resistito  alle  avversarie  impugnazione,  con  due distinti  controricorsi,  NOME  COGNOME  e  NOME  COGNOME, chiedendo che le stesse siano dichiarate inammissibili o, comunque, rigettate.
 La  trattazione  dei  ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Tutte le parti hanno depositato memoria.
Non consta, invece, la presentazione di requisitoria scritta da parte del Procuratore Generale presso questa Corte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale va rigettato.
8.1. Il primo motivo del ricorso principale è, infatti, inammissibile.
8.1.1.  Nello  scrutinarlo,  deve  premettersi  che  il  giudice d’appello ha escluso di poter procedere alla liquidazione equitativa del danno, stante la ritenuta carenza di prova della sua ricorrenza.
Nel pervenire a tale conclusione la sentenza impugnata si è conformata  al principio secondo  cui ‘l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice  dagli  artt.  1226  e  2056  cod.  civ.,  espressione  del  più
generale potere di cui all’art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall’altro non ricomprende l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’o nere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno’ (tra le altre, Cass. Sez. 2, sent. 22 febbraio 2018, n. 4310, Rv. 64781101; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 30 luglio 2020, n. 16344, Rv. 658986-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 17 novembre 2020, n. 26051, Rv. 659923-01), onere che la sentenza ha ritenuto, invece, non soddisfatto dagli odierni ricorrenti.
Invero, come è stato evidenziato da questa Corte, costituisce affermazione ‘costante e risalente della giurisprudenza e della dottrina’ quella secondo cui l’art. 1226 cod. civ. ha ‘natura «sussidiaria» e «non sostitutiva»’; la liquidazione equitativa del d anno ‘ha natura sussidiaria, perché presuppone l’esistenza d’un danno oggettivamente accertato’, e ha, del pari, ‘natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest’ultimo caso il rimedio della rimessione in termini, e non della liquidazione equitativa)’ (COGNOME, in motivazione, Cass. Sez. 6 -3, ord. 26051 del 2020, cit.; in senso analogo pure Cass. Sez. 3, ord. 14 marzo 2022, n. 8105, non massimata).
Ciò detto, nel caso che occupa, la pretesa violazione o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. non è prospettata in via diretta, bensì solo come conseguenza dell’illustrazione della censura ex art. 115 cod. proc. civ.
In  buona  sostanza,  il  ricorrente  assume  che  le  risultanze istruttorie, ove fossero state correttamente valutate dal giudice d’appello ,  avrebbero  dovuto  condurre  alla  conclusione  della sussistenza della prova del danno, COGNOME sollecitandosi una rivalutazione della ‘ quaestio facti ‘, non consentita nella presente sede di legittimità.
Senonché, una simile censura neppure astrattamente è riconducibile ad una violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide ‘ iuxta alligata et probata partium ‘ -giacché essa ‘può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri offic iosi riconosciutigli’ (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01, in sensi conforme Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02).
8.2. Il secondo motivo del ricorso principale è, nuovamente, inammissibile.
8.2.1. Il denunciato vizio di motivazione è inammissibile, in primo luogo, perché prospettato quale ‘ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ‘, e dunque secondo la previgente formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (ovvero quella anteriore alla modifica apportata dall’art. 54, comma 1, lett. b, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ‘ ratione temporis ‘ al presente giudizio) , ciò che già comporta l’inammissibilità della censura (cfr., tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01).
Inoltre, il vizio motivazionale è denunciato quale conseguenza di ‘una erronea interpretazione delle prove e dei documenti acquisiti’, i quali, se ‘correttamente interpretati’, avrebbero condotto la Corte territoriale ‘ad una decisione diametralmente opposta a quella assunta e impugnata’. In altri termini, la corretta interpretazione delle risultanze processuali, che i ricorrenti indicano in quella da essi proposta, rivelerebbe in carattere irriducibilmente contraddittorio e/o obiettivamente incomprensibile della motivazione.
Siffatta censura, tuttavia, è inammissibile, giacché il supposto vizio motivazionale è privo del suo necessario carattere ‘testuale’ (come rammenta, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al § 10.9, pag. 24), essendo la sua prospettazione avvenuta in spregio al principio secondo cui occ orre che esso ‘emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata’ (Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 62983001), vale a dire ‘prescindendo dal confronto c on le risultanze processuali’ (COGNOME, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata).
8.3. Il terzo motivo non è fondato.
8.3.1.  La  Corte  territoriale,  nel  liquidare  secondo  i  minimi tariffari -che, con riferimento allo scaglione tra € 5.201,00 e € 26.000,00,  ammontavano,  nella  specie  (esclusa  dal  giudice d’appello la fase istruttoria) a € 3.777,00 le spese del grado, ha poi attribuito a ciascuno dei due appellati, assistiti dal medesimo difensore, l’importo di € 1.889,00, pari al 50% dell’intero importo liquidato.
La  sentenza  impugnata,  dunque,  non  solo  non  ha  operato alcuna duplicazione, ma neppure ha provveduto all’aumento del 30% (che pure, in astratto, avrebbe potuto riconoscere per aver il difensore assistito più parti) di cui all’art. 4, comma 2, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il ricorso incidentale -i cui motivi, ove fossero scrutinabili, esibirebbero le medesime criticità già rilevate con riferimento ai primi due motivi del ricorso principale -è inammissibile.
9 .1. L’impugnazione esperita da NOME, NOME, NOME e NOME non poteva essere proposta -come, invece, è stato (essendo stata esperita con ricorso notificato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale) -quale impugnazione incidentale tardiva, ex art. 334 cod. proc. civ.
Infatti, la notifica del ricorso principale, nei loro confronti, è stata disposta, da parte di NOME COGNOME, solo a fini di ‘ litis denuntiatio ‘, essendo la loro posizione riconducibile all’àmbito dell’art. 332 c od. proc. civ. Di qui l’applicazione del principio secondo cui, in presenza di cause scindibili, quali quelle promosse, rispettivamente, dall’odierno ricorrente e dalla dante causa, in via ereditaria, delle ricorrenti incidentali, ‘ non è abilitata all ‘ impugnazione incidentale tardiva la parte cui l ‘ impugnazione principale sia stata notificata ai soli effetti della « denuntiatio litis »’ (COGNOME già Cass. Sez. 1, sent. 22 giugno 1963, n. 1692, Rv. 262562-01) , giacché nell’ipotesi di ‘ cumulo soggettivo ed oggettivo di domande proposte da due attori diversi contro la stessa parte per l’accertamento di un diritto a ciascuno di essi spettante autonomamente rispetto all’altro, vertendosi, ab origine , in situazion e di cause scindibili, l’interesse ad impugnare la pronuncia (…) , da parte di quello degli attori ivi rimasto
interamente  soccombente,  sorge,  evidentemente,  fin  da  detta pronuncia ‘,  senza  che  l’assetto  di  interessi  da  questa  per  lui configurato possa in alcun modo essere rimesso in discussione dall’impugnazione principale (COGNOME, da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 28 febbraio 2025, n. 5290, Rv. 674143-01).
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
A carico del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, stante il rigetto e la declaratoria di inammissibilità dei rispettivi  ricorsi ,  sussiste  l’obbligo  di  versare,  al  competente ufficio  di  merito,  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, condannando sia NOME COGNOME, che NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, a rifondere a NOME COGNOME e NOME COGNOME, o meglio per essi all’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario, le spese del presente giudizio di legittimità, determinandole, a carico del ricorrente principale, in misura di € 1.8 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché, in pari misura, anche carico dei ricorrenti incidentali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento  da  parte  del  ricorrente principale  e  dei  ricorrenti  incidentali,  al  competente  ufficio  di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  all’esito  dell’adunanza  camerale della Sezione  Terza  Civile  della  Corte  di  Cassazione,  svoltasi  il  28 maggio 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME