Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34035 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34035 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9365/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege ;
nonché contro
COGNOME NOME, PUHA PAVEL;
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE d’appello di TORINO n. 945/2023, depositata il 10/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, la compagnia assicurativa della RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, tutti danneggiati dall’incendio verificatosi presso la RAGIONE_SOCIALE, per il quale NOME COGNOME nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME, con sentenza n. 4372/2016 della Corte d’appello di Torino Sezione Penale, erano stati riconosciuti colpevoli del reato di danneggiamento seguito da incendio, conveniva questi ultimi dinanzi al Tribunale di Torino, chiedendo, previo accertamento della loro responsabilità concorrente e/o solidale, che fossero condannati a corrisponderle l’importo di euro 188.750,00 o di quello accertato in corso di causa, ai sensi dell’art. 1916 cod.civ.
La COGNOME, costituitasi in giudizio, deduceva l’allegazione della sola polizza assicurativa riferita alla farmacia, contestava la sussistenza di prove da cui risultasse l’avvenuta corresponsione alla farmacia assicurata della somma pretesa, stante che la documentazione versata in atti (due contabili di bonifici) comprovava il solo versamento dell’importo di euro 101.655,00 in favore dell’assicurata e si doleva, in aggiunta, del fatto che RAGIONE_SOCIALE non avesse provato la congruità dell’indennizzo
corrisposto, non bastando, a tale scopo, l’allegazione delle perizie provenienti dall’attrice, «raccolte e/o confezionate non solo nella più totale assenza di qualsivoglia contradditorio con l’odierna convenuta (e quindi da essa formalmente disconosciute e ad essa non opponibili), ma anche (e soprattutto) senza il benché minimo ricorso a soggetti imparziali ovvero a procedure atte a cristallizzare in maniera univoca lo stato dei luoghi».
Il Tribunale, disposta C.T.U. tecnico-contabile, con la sentenza n. 5306/2021, condannava in solido i convenuti a pagare all’attrice la somma di euro 101.665,00 (somma erogata dalla società assicuratrice alla predetta farmacia), facendo propri gli accertamenti compiuti dal Collegio peritale solo in relazione alla limitazione dell’indennizzo assicurativo liquidato (e, quindi, alla somma ripetibile), discostandosene, invece, quanto alla congruità dell’indennizzo, su cui gli ausiliari del giudice, dolendosi dell’assenza di fatture, non si erano espressi. Secondo il giudice di prime cure, gli ausiliari, però, non avevano tenuto conto «(si pensi per es. al contenzioso in materia di danni da infiltrazioni) del fatto che un danneggiato può chiedere il risarcimento per un danno oggettivamente constatabile ed astrattamente determinabile anche sulla base di preventivi e consuntivi; doveva essere del resto il Collegio stesso ad effettuare analisi comparativa delle stime effettuate dai periti della compagnia in rapporto a prezzi di mercato e di settore, attività che invece il Collegio non ha inteso svolgere nell’ambito di quella che invece poteva essere una ammissibile e legittima consulenza percipiente e non meramente deducente (v. Cass., 13736/2020)»; anzi, proprio la dimostrazione da parte dell’appellata degli acquisti effettuati (con la produzione di 26 fatture), sulla scorta del più probabile che non, consentiva di presumere che tutte le merci, secondo il valore indicato, fossero presenti nella farmacia al momento dell’incendio e che ne fossero state danneggiate; sul punto il Collegio peritale, « aveva solo
formulato ipotesi o illazione, senza idoneamente confutare le evidenze documentali in atti», in ordine al fatto che tutti i medicinali oggetto delle fatture non fossero presenti al momento del fatto doloso e/o non ne fossero stati coinvolti.
Con sentenza n. 945/2023, pubblicata in data 10/10/2023, la Corte d’appello di Torino ha rigettato il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, ritenendo pacifica la sua responsabilità civile e quella di NOME COGNOME e di NOME COGNOME per i danni cagionati alla RAGIONE_SOCIALE in conseguenza del reato di cui all’art. 424 cod.pen. (danneggiamento seguito da incendio) e parimenti incontestato che RAGIONE_SOCIALE avesse corrisposto alla farmacia assicurata, a titolo di indennizzo, la somma di euro 101.665,00; ha confermato la condanna dell’appellante al pagamento di detto importo, considerandolo idoneo, perché, come già aveva ritenuto il Tribunale, era presumibile -e la parte gravata non aveva fornito la prova contraria – che i cespiti e le merci presenti nel locale della farmacia fino al giorno prima dell’incendio (come da documenti prodotti) fossero ivi presenti al momento del fatto illecito e ne fossero rimasti danneggiati.
NOME COGNOME ha presentato ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Entrambe le parti, in vista dell’odierna Camera di Consiglio, hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo si denunzia la violazione degli artt. 1223, 1226 e 2697 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.
Premesso che la possibilità di provare l’entità di un danno attraverso preventivi o consuntivi di spesa è circoscritta agli esborsi futuri, in relazione ai quali, al momento della proposizione della domanda, non è possibile determinare l’esatto ammontare e considerato l’intervenuto ripristino dei locali (circostanza incontestata e confermata dai consulenti tecnici d’ufficio), la ricorrente ribadisce che ad RAGIONE_SOCIALE non avrebbe dovuto consentirsi di fornire la prova del danno attraverso l’allegazione di preventivi e/o consuntivi di spesa – sia in relazione al danno occorso all’immobile e alle attrezzature, sia in relazione al danno alle merci/farmaci ivi presenti – e si duole della laconica motivazione con cui il giudice a quo ha ritenuto ampiamente provata «la congruit à della liquidazione effettuata da RAGIONE_SOCIALE all’assicurata, generiche e infondate le sue doglianze e condivisibile il ricorso, da parte del giudice di primo grado, al criterio presuntivo, per ritenere provato che i cespiti e le merci presenti nel locale della farmacia fino al giorno prima dell’incendio (come da documenti prodotti) fossero ivi presenti al momento del fatto illecito e siano rimasti danneggiati secondo gli accertamenti svolti dal perito assicurativo e sulla base dei documenti indicati».
Richiama la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 5/2/2021, n. 2831), secondo la quale «il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass., 19/1/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (v. già Cass., 18/7/1989, n. 3352)» e insiste nel sostenere che ove il danno consista nell’esborso economico compiuto per il ripristino dello status quo ante , il danneggiato è tenuto a dare prova puntuale della diminuzione
patrimoniale subita. Sebbene, infatti, nella fase inziale (precedente l’intervento ripristinatorio), l’obbligazione di effettuare l’esborso costituisca già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, danneggiato, con diretta rilevanza economica in capo allo stesso (v. Cass. 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente, Cass. 10/3/2016, n. 4718), l’obbligazione si estingue per effetto del pagamento degli oneri di ripristino e, a partire da detto momento, il danno si identifica con la diminuzione patrimoniale generatasi per effetto del pagamento stesso.
La prova di detto danno, dunque, non può che essere fornita attraverso l’esatta individuazione del costo del rispristino e, quindi, del relativo pagamento.
1.1) Il motivo è inammissibile.
Con esso la ricorrente ripropone pedissequamente le stesse censure formulate in appello e disattese dalla Corte territoriale, senza, invero, confrontarsi con la statuizione reiettiva e con le argomentazioni sottese che occupano le pp. 5-9 della impugnata sentenza. Deve, infatti, ribadirsi che con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. (Cass. 24/09/2018, n. 22478; Cass. 25/08/2000, n. 11098; Cass. 17/11/2003, n. 17402; Cass. 23/09/2003, n. 12632).
La Corte d’appello ha ritenuto provata la congruità del danno oggetto di indennizzo in quanto fondata: a ) sulle relazioni dei periti assicurativi», i quali notoriamente riconoscono il danno subito dall’assicurato nella misura più contenuta possibile; b ) sui
documenti prodotti; c ) su dati e sulle valutazioni tecniche (e non giuridiche) emerse dalla C.T.U.
Segnatamente:
a ) Il perito assicurativo aveva constatato che l’incendio aveva interessato, e quindi danneggiato, tutti i macchinari e gli impianti utilizzati dalla farmacia compresi il magazzino robotizzato dei medicinali, aveva seguito personalmente i «lavori di smassamento e di ripristino dei danni», aveva acquisito i preventivi di spesa, i consuntivi dei costi sostenuti, il libro cespiti, l’inventario di inizio e fine anno, i documenti fiscali storici di acquisto dei beni danneggiati, il registro degli incassi, le distinte contabili riepilogative, le planimetrie dei locali, il dettaglio dei beni e delle merci non recuperate». La sua stima dei danni indennizzabili non era stata fatta oggetto di contestazioni quanto a incongruenze e/o discostamenti dai prezzi di mercato;
b ) le foto dei locali, dalle quali emergeva la necessità di ripulire e verniciare i locali, di riparare e sostituire gli impianti danneggiati e distrutti nonché la perdita di attrezzature, macchinari, beni, neppure risultavano contestate dall’appellante; il perito assicurativo aveva allegato alla sua stima per ciascun bene il relativo valore, i preventivi e i consuntivi di spesa redatti da diverse imprese per i lavori eseguiti, i lavori di ripristino necessari e il relativo costo per ciascun danno, l’indicazione della tipologia e dello specifico valore per le merci;
c ) il giudice di primo grado si era avvalso dei dati tecnici della C.T.U. in quanto ricavati dall’esame della documentazione a disposizione del collegio peritale.
Peraltro, al di là delle norme richiamate nel mezzo all’esame, la parte ricorrente, tende, in sostanza, ad una rivalutazione del merito non consentita in questa sede.
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 132 cod.proc.civ. (vizio di ‘motivazione apparente’) in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ.
Atteso che con l’appello aveva censurato la violazione degli artt. 1223, 1226 e 2697 cod.civ. e, quindi, l’assenza delle condizioni idonee a giustificare l’accesso ad una ricostruzione stimata e non puntuale del danno, la Corte d’appello non avrebbe reso una motivazione adeguata per disattendere l’impugnazione: si sarebbe limitata a descrivere la documentazione prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE per poi affermare che «La documentazione relativa ai cespiti e alle merci presenti al momento dell’incendio e gli accertamenti svolti relativamente ai danni subiti, consentono di ritenere ampiamente provata la congruit à della liquidazione effettuata da RAGIONE_SOCIALE all’assicurata » e che le censure in ordine alla mancata produzione, ad opera di controparte, dei documenti elencati nel motivo di appello, erano generiche e infondate, a fronte dei numerosi elementi probatori acquisiti e sopra illustrati.
Analoga critica attinge l’affermazione secondo cui « Pienamente condivisibile è poi il ricorso da parte del Tribunale al criterio presuntivo, per ritenere provato che i cespiti e le merci presenti nel locale della farmacia fino al giorno prima dell’incendio (come da documenti prodotti) fossero ivi presenti al momento del fatto illecito e siano rimasti danneggiati secondo gli accertamenti svolti dal perito assicurativo e sulla base dei documenti indicati».
La Corte d’appello non avrebbe chiarito: i) per quale ragione i costi d’acquisto dei beni presenti all’epoca del sinistro e i costi di smaltimento stimati dall’assicurazione sarebbero idonei a provare il danno lamentato, nonostante l’intervenuto smaltimento e riacquisto delle merci danneggiate; ii) per quale ragione sarebbe in questo caso ammissibile il ricorso alle presunzioni.
2.1) Il motivo è infondato e, comunque, in parte pure inammissibile.
Come si è già ampiamente dimostrato (v. supra § 1), la Corte d’appello ha dettagliatamente illustrato l’ iter logico giuridico attraverso il quale è pervenuta al convincimento che l’indennizzo liquidato da RAGIONE_SOCIALE fosse congruo, con motivazione che, oltre ad essere all’evidenza sussistente, non risulta meramente apparente.
Anche in questo caso, gli appunti mossi alla sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale sono evidentemente lo schermo di cui la ricorrente si avvale per riproporre le sue già disattese censure.
È appena il caso di ribadire che se ricorrere o meno alla prova per presunzioni è frutto di una valutazione discrezionale del giudice di merito (v. Cass. 2/11/2021, n. 31071), atteso che «le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione; spetta quindi al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l’attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l’attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche (cfr. Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010)»: Cass. 2/11/2021, n. 31071.
Benché formulate con riferimento a pretesi errori di diritto ed a vizi di motivazione, le critiche della ricorrente, nella misura in cui investono il modo con il quale la Corte territoriale ha apprezzato le risultanze istruttorie del processo, si risolvono in censure di merito, come tali non proponibili in questa sede, perché incompatibili con i
caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità.
3) Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in favore della controricorrente, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025 dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione.
Il Presidente
NOME COGNOME