Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26187 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26187 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26901/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Torino INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
POSTE ITALIANE SPA
-intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 5192/2022 depositata il 05/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ha convenuto avanti al Giudice di Pace di Roma RAGIONE_SOCIALE per chiederne la condanna a risarcire il danno derivante dal pagamento a soggetto diverso dal legittimo beneficiario di un assegno di traenza, non trasferibile, di importo pari ad euro 1.900,00 asseritamente medio tempore versato nuovamente agli aventi diritto. RAGIONE_SOCIALE, costituendosi, ha affermato di aver agito con idonea diligenza deducendo la colpa della compagnia assicuratrice per la scelta delle modalità di spedizione dei titoli.
2.- La sentenza con cui il Giudice di Pace ha respinto la domanda, ritenendo che RAGIONE_SOCIALE avesse agito nella specie con diligenza, e compensato le spese di lite, è stata impugnata da UnipolSai avanti al Tribunale di Roma, che ha respinto l’appello e condannato la compagnia soccombente al pagamento delle spese di lite.
In particolare il Tribunale, dopo aver richiamato i principi affermati in materia da questa Corte, ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione riferito alla errata interpretazione della dedotta responsabilità di RAGIONE_SOCIALE -da considerarsi di natura contrattuale e al conseguente riparto dell’onere probatorio (onere che imponeva alla negoziatrice di provare di aver agito con la diligenza esigibile nel caso specifico da un operatore professionale), facendo applicazione del principio processuale della «ragione più liquida», desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui « la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276
c.p.c » (ex multis, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019), e così respingendo l’impugnazione , considerato che UnipolSai non aveva dimostrato l’asserito secondo pagamento effettuato nei confronti del sig. COGNOME NOME, originario beneficiario dell’assegno.
In difetto di prova dell’avvenuto esborso, Il Tribunale ha ritenuto difettasse la prova del lamentato danno causalmente connesso alla dedotta responsabilità ed ha reputato assorbita ogni altra questione dedotta con l’impugnazione.
4.- Avverso detta sentenza, UnipolSai ha presentato ricorso, affidandolo a tre motivi di cassazione, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1225, 2043 c.c. in tema di danno, oltre che dell’art. 43 R.D. 1376/1933, e dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova in relazione ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. In particolare la ricorrente reputa non conforme a diritto la decisione del Tribunale che, con rilievo dirimente, ha ritenuto non provato nella specie il danno, poiché reputa che detta prova non consistesse nell’aver ripetuto l’invio di altro titolo a favore del primo, originario, beneficiario del titolo, poiché in tali casi la semplice disposizione della provvista in favore di soggetto diverso comporta un danno per la società traente, non permettendo di estinguere il rapporto causale col reale beneficiario; (cita in proposito Cass. n. 30073 del 2020 nonché Cass. n. 6291 del 2008).
1.1.- Il motivo -anche a prescindere dal fatto che non contiene alcuna illustrazione ex art. 366 n. 4 c.p.c. dei termini in cui le plurime norme invocate sarebbero state violate -è inammissibile perché, assumendo la ricorrente che il Tribunale abbia erroneamente individuato il danno risarcibile nel caso di pagamento dell’assegno non trasferibile in favore di un soggetto diverso da
quello effettivamente legittimato, non coglie la ratio decidendi della pronuncia, con la conseguenza che muove avverso ad essa una inconferente ragione di gravame.
Il Tribunale, invero, non ha disquisito su quale sia il danno in detti casi, bensì ha semplicemente considerato l’allegazione di parte sul punto ed ha valutato se tale allegazione risultava dimostrata in atti: ha, dunque, interpretato la domanda alla luce dei fatti posti a suo fondamento e l’ha respinta non ritenendo detti fatti provati.
A detta ratio decidendi la ricorrente non muove alcuna critica, sotto il profilo, incidente sulla sua ammissibilità, della deduzione di un error in procedendo in termini di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, quale effetto di un’errata interpretazione del petitum, sindacabile in cassazione ove ridondi in un vizio di nullità processuale (v. Cass. Sez. 3 n. 11103-20).
Perciò, è pur vero che – come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte – l’accoglimento della domanda di risarcimento in siffatti casi presuppone la prova del danno e che, tuttavia, « nel caso dell’assegno di traenza, emesso dalla banca trattaria a fronte della costituzione della relativa provvista da parte del richiedente, (ciò) non postula la dimostrazione dell’avvenuta effettuazione di un nuovo pagamento in favore del prenditore, potendo essere ravvisato nella mera perdita dell’importo versato o addebitato, a causa dell’indebito pagamento del titolo; l’emissione e la spedizione di quest’ultimo non comportano, infatti, il trasferimento della titolarità del predetto importo in favore del beneficiario, il quale ne acquista la disponibilità giuridica soltanto a seguito del pagamento o dell’accreditamento effettuato dalla banca (cfr. Cass., Sez. III, 10/03/2008, n. 6291) ». Ma nel caso di specie, il Tribunale ha solo osservato che la parte attrice, qui ricorrente, lungi dal formulare la domanda in questi termini, nel chiedere il risarcimento del danno lo ha esplicitamente ricondotto al fatto di aver dovuto procedere ad
un secondo esborso a favore dell’effettivo beneficiario del titolo : circostanza allegata ma non provata.
2.Il rigetto del primo motivo assorbe l’interesse alla valutazione del secondo motivo che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 164 e 166 c.p.c. nonché dell’art.125 c.p.c. e del d.leg. 7 marzo 2005, n. 82, applicabili al processo civile in virtù di quanto stabilito dall’art. 4 del d.l. 29 dicembre 2009 n. 193 (conv. nella l. 22 febbraio 2010, n. 24) e dalle specifiche disposizioni di cui agli artt. 11 e 34 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44 (c.d. «regolamento del processo civile telematico») ed all’art. 12 del provvedimento ministeriale 16 aprile 2014, intendendo la ricorrente ribadire in questa sede la già eccepita irritualità della costituzione in appello di RAGIONE_SOCIALE, ovvero la nullità della comparsa di costituzione in appello in quanto priva di firma digitale, un aspetto del contenzioso su cui la sentenza gravata non ha pronunciato già ritenendo ogni questione dedotta in secondo grado assorbita dal rigetto del ricorso in appello per mancata prova del danno preteso.
3.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. poiché la statuizione in ordine alle spese di lite avrebbe dovuto tener conto della nullità dell’avversa costituzione in giudizio e dunque dell’irrilevanza delle avverse difese non suscettibili di rimborso; il motivo è inammissibile in quanto si fonda su una decisone del tutto ipotetica, ovvero sulla pretesa fondatezza di una censura che il Tribunale – in sede di gravame avverso la sentenza del GdP – non ha vagliato perché ha considerato assorbito l’interesse alla sua valutazione dal rigetto dell’appello fondato -come detto -sull’infondatezza nel merito della domanda proposta per mancanza di prova del danno richiesto.
– Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese del grado essendo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.9.2024