Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33958 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33958 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22774/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE) – RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 627/2021 depositata il 04/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. – RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e NOME COGNOME ricorrono per tre mezzi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza del 4 giugno 2021 con cui la corte d’appello di Torino ha respinto il loro appello avverso sentenza del tribunale di RAGIONE_SOCIALE resa in rigetto della loro domanda di risarcimento danni per illegittima segnalazione alla centrale rischi.
– RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
3. – Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. – Il primo motivo denuncia: « Violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e delle disposizioni in materia di recesso e di atti unilaterali recettizi, di cui agli artt. 1373 cod. civ. e 1334 e ss. cod. civ., nonché delle disposizioni in materia di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui agli artt. 53 e ss. D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ». Si sostiene che la corte distrettuale avrebbe incentrato la sua decisione sulla ritenuta legittimità del recesso della banca, senza avvedersi che il fatto generatore di danno lamentato dai ricorrenti era costituito non dal recesso, bensì dalla illegittima segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE, effettuata prima ancora del recesso.
Il secondo mezzo denuncia: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e delle disposizioni in materia buona fede, di cui agli artt. 1175 cod. civ. e 1366 cod. civ., nonché delle disposizioni in materia di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui agli artt. 53 e ss. D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.». La corte d’appello, si afferma, avrebbe errato per non aver riconosciuto integrata la violazione della buona fede da parte della banca.
Il terzo mezzo denuncia: « Violazione o falsa applicazione dell’art. 112 ¢.p.c. e delle disposizioni in materia di ammissione delle prove, di cui agli arti. 115, 116, 188 c.p.c. e 2697 cod. civ. (art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ». Si censura l’affermazione della corte d’appello di insussistenza di alcuna prova che, se la banca avesse effettuato il dovuto preavviso, i debitori avrebbero tempestivamente rimediato alla propria esposizione debitoria, anche attraverso l’intervento del fideiussore: affermazione, questa, tanto più errata dal momento che gli originari attori si erano offerti di provare per testi le circostanze che la corte d’appello aveva giudicato non provate. Ed i capitoli di prova dedotti « avrebbero consentito ai ricorrenti di dimostrare le circostanze che la sentenza impugnata ha ritenuto rilevanti, ma non provate, e in particolare che COGNOME e la COGNOME. oltre a godere di fiducia presso il sistema bancario. potevano contare sull’incasso di un importo molto importante (33,8 milioni di euro; DOC. C.25), a seguito della stipula di un contratto preliminare di vendita dell’ingente patrimonio immobiliare facente capo al gruppo societario del signor COGNOME: contratto di cui RAGIONE_SOCIALE Banca era in possesso. tant’è vero che l’ha prodotto anch’essa ».
5. – Il ricorso è inammissibile.
5.1. – Occorre muovere dallo scrutinio del terzo motivo.
La corte d’appello ha osservato, tra l’altro, quanto segue: « 5. In ogni caso -anche ad ammettere … qualche profilo di illegittimità nella segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE … non sussiste adeguata prova del danno lamentato dagli appellanti … In una prospettiva ex ante … l’oggettivo e reiterato inadempimento dei correntisti … alle tre proposte di rientro non lasciava alcun dubbio sulla loro incapacità ripristinatoria dello scoperto … 5.2. In secondo luogo, non è vero che il danno da illegittima segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE sia in re ipsa , essendo al contrario necessario che il
presunto danneggiato … alleghi e provi l’esistenza del lamentato pregiudizio … o, quantomeno, fornisca apprezzabili e precisi indizi su cui fondare un giudizio a carattere presuntivo … in questo senso, si osserva come parte appellante non abbia offerto prove o riscontri sufficienti e convincenti, in quanto: a) i capitoli nn. 1-8 delle prove orali ripercorrono la vicenda fattuale, sono comprovati documentalmente e sono perciò superflui e irrilevanti; b) i capitoli nn. 9-11, 16 e 17 sono evidentemente incompatibili con quanto emerge dal tenore del contratto preliminare del 22/03/2013 …; c) il capitolo n. 13 avrebbe dovuto provarsi non per testi, bensì attraverso puntuali riscontri contabili e documentali, nella specie inesistenti; d) anche il capitolo n. 14 avrebbe dovuto provarsi documentalmente, e l’unico riscontro in tal senso (non risultando prodotte eventuali lettere della RAGIONE_SOCIALE) è la lettera della Banca Alpi Marittime S.c.a.r.l. dell’8/04/2014 … ove la revoca della linea di credito era giustificata non solo dalla segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE, ma anche dall’iscrizione di ipoteche giudiziali, estranee alla vicenda di causa; e) i capitoli nn. 18-21 sono privi di riscontro documentale, riguardando, perdipiù, un preliminare immobiliare; f) i capitoli nn. 12, 15, 22 e 23, infine, sono del tutto generici e, come tali, inammissibili ».
5.2. – In proposito è agevole anzitutto rammentare che, in linea generale, per giurisprudenza ferma di questa Corte, il giudizio sulla inammissibilità, per superfluità o genericità, di una prova per testimoni è di regola insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto, che, tuttavia, può essere censurata se basata su erronei princìpi giuridici ovvero su incongruenze di carattere logico (a mero titolo di esempio Cass. 14/12/2024, n. 32547; Cass. 21/11/2022, n. 34189; Cass. 10/09/2004, n. 18222).
In particolare, si ripete che la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta dalla parte può essere denunciata solo sotto il profilo
del vizio motivazionale, sempre che la prova non ammessa abbia carattere di decisività, e sia cioè virtualmente idonea a sovvertire l’esito della controversia. E cioè, il ricorrente per cassazione può dolersi del diniego di ammissione della prova testimoniale attraverso la dimostrazione, sulla base di un ragionamento necessariamente controfattuale, che, ove la prova dedotta fosse stata ammessa – e, ovviamente, fosse stata poi assunta con successo: se, dunque, i testi escussi avessero confermato la veridicità dei fatti dedotti a prova -, ciò avrebbe condotto il giudice di merito ad accogliere la domanda invece respinta. Come si legge in numerosissime pronunce, è indispensabile che il diniego di ammissione di un’istanza istruttoria attenga a circostanze che, se dimostrate, avrebbero condotto, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una decisione diversa da quella invece adottata: il diniego dell’istanza di ammissione della prova testimoniale deve in altri termini inficiare la decisione adottata, privandola – sia pur se solo virtualmente – della giustificazione, della ratio decidendi , che la sostiene (p. es. Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 21 aprile 2006, n. 9368).
Al di là di siffatta verifica motivazionale – ovviamente circoscritta entro l’ambito in cui il controllo motivazionale è oggi consentito, e cioè in caso di « mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico », di « motivazione apparente », di « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili » e di « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile » (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) – resta fermo il principio in forza del quale alla Corte non è consentito sindacare né l’apprezzamento delle prove libere né il criterio con il quale il giudice del merito ha selezionato il materiale probatorio su cui fondare la decisione.
Nel nostro caso il discorso si chiude per il fatto che la prova testimoniale non è stata ammessa sulla base di una analitica motivazione eccedente la soglia del minimo costituzionale.
5.3. – Ciò esime dall’osservare che la corte d’appello ha con tutta evidenza affermato l’insussistenza di « adeguata prova del danno lamentato dagli appellanti » sulla base di una duplice ratio decidendi : e perché essi non avevano dimostrato che, se la segnalazione non fosse stata così repentina, sarebbero stati in grado di ripianare in qualche modo il debito, e perché, in ogni caso, non avevano provato il danno inteso nel senso indicato dall’articolo 1223 c.c., ossia la perdita od il mancato guadagno cagionati dalla segnalazione patita.
Ed a questo secondo riguardo è di tutta evidenza che la ratio decidendi in ciò inscritta, di per se sola idonea a sostenere il decisum, non è stata affatto attinta dal ricorso, sicché la pronuncia adottata dalla corte d’appello non può che rimanere sol per questo ferma.
– L’esame del primo e secondo me zzo diviene perciò superfluo ed in ciò assorbito.
– Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2025.
Il presidente NOME COGNOME