Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1140 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1140 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 754/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ASCOLI PICENOINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO n. 1993/2022 depositata il 21/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME ha chiesto l’ammissione del proprio credito professionale allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, credito parzialmente ammesso allo stato passivo per € 10.900,00, a fronte di una domanda dell’importo di € 682.541,02, ritenendosi per il resto il credito sprovvisto di prova.
Il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l. fall. Ha ritenuto il tribunale che la domanda -relativa a prestazioni di consulenza professionale svolte tra il 1996 e il 2021 aventi ad oggetto aree di proprietà della società fallita site nel Comune di Roma, in Zona Villa Spada-Fidene-Castel Giubileo (Piano di recupero urbano, progetti urbanistici per ottenere convenzione e progetti per costruire, progetti esecutivi, attività di cantiere e attività connesse) -fosse sprovvista di prova, in quanto fondata su documentazione inidonea. Ha osservato, inoltre, il giudice dell’opposizione che la ricognizione di debito datata 19 maggio 2018 era priva di data certa e alla stessa non poteva applicarsi il principio per cui essa poteva far presumere l’esistenza del rapporto fondamentale. Ha, infine, ritenuto il giudice dell’opposizione di non dare ingresso a una CTU in quanto di carattere esplorativo.
Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il fallimento, il quale propone due motivi di ricorso incidentale, a cui resiste il ricorrente principale con controricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
754/2024 R.G. 1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2230, 2697, 2727 e 2729 cod. civ ., nonché dell’art. 115 cod. proc. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto che il ricorrente non abbia assolto
all’onere della prova. Osserva parte ricorrente che la prova di conferimento dell’incarico può essere data in qualunque modo, anche ricorrendo alla corrispondenza. Osserva, in particolare, il ricorrente che sarebbe stato omesso l’esame di diversi documenti, che darebbero prova del conferimento dell’incarico sin da epoca anteriore alla costituzione della società, nonché della sua quantificazione e delle modalità di pagamento. Osserva, inoltre, come non vi sia stata alcuna contestazione circa il conferimento dell’incarico e che su tale circostanza in fatto si sarebbe formato il giudicato sin dalla fase di formazione dello stato passivo.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi del decreto impugnato, incentrata non sulla assenza di prova del conferimento dell’incarico al ricorrente, ma sulla mancata prova dello svolgimento delle prestazioni.
Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 2697, secondo comma, e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha omesso di esaminare le dichiarazioni confessorie della curatela e il giudicato endofallimentare formatosi in relazione al conferimento dell’incarico professionale da parte della società in bonis al ricorrente. Censura, in particolare, la valutazione della ricognizione di debito in data 19 maggio 2018, della quale deduce la certezza della data in forza della sottoscrizione digitale e di ulteriore documentazione prodotta (note pro forma e scritture private). Deduce, inoltre, che alla ricognizione di debito debba attribuirsi l’efficacia processuale di presunzione del rapporto fondamentale che comporta l’inversione dell’onere della prova circa l’insussistenza dello stesso.
754/2024 R.G. 4. Il secondo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, analogamente al superiore motivo, il motivo si
incentra sulla prova del conferimento dell’incarico e non sulla mancata prova di espletamento dello stesso, per cui appare estraneo alla ratio decidendi.
Il motivo è, poi, inammissibile quanto alla dedotta certezza della data del l’atto di ricognizione di debito del 19 maggio 2018, in quanto tende a inficiare la valutazione della documentazione già oggetto di analisi da parte del giudice del merito, giudizio incensurabile in sede di legittimità, essendo compito del giudice di merito stabilire a quali fatti possa legittimamente attribuirsi efficacia probatoria analoga a quella riservata, dalla norma di cui all’art. 2704, primo comma, cod. civ., ai fatti ivi espressamente elencati, la cui enunciazione non ha carattere tassativo (Cass. n. 3999/2006); così come spetta al giudice del merito valutare caso per caso l’idoneità dei fatti ai fini dell’attribuzione della certezza della data (Cass., n. 2299/2012; Cass., n. 18938/2016).
Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2225 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., per avere il tribunale ritenuto non fornita la prova del credito nel quantum in assenza di specifiche contestazioni della curatela .
Con il quarto motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 115, 191 e 194 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto di non dare ingresso alla CTU, ritenuta esplorativa. Osserva parte ricorrente che la CTU si sarebbe resa decisiva, atteso che i fatti in essa rappresentati erano pacifici, per cui la CTU si sarebbe dovuta qualificare come percipiente ai fini dell’accertamento dell’esistenza del credito e della sua quantificazione.
n. 754/2024 R.G.
Il terzo e il quarto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, in quanto tendono a rimettere in discussione la valutazione degli elementi di prova documentale operata dal giudice del merito, che ha ritenuto insufficiente la documentazione prodotta, anche al fine di procedere a una CTU che, in assenza di documentazione idonea, si sarebbe rivelata esplorativa.
Il quarto motivo è, inoltre, ulteriormente inammissibile, in quanto la decisione di far luogo o meno a CTU è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, che è tenuto unicamente a motivare in maniera adeguata il rigetto dell’istanza di ammissione proveniente da una delle parti (Cass., n. 1303872024; Cass., n. 37027/2022; Cass., n. 17399/2015). Nella specie, la decisione di non ricorrere a CTU è stata motivata dall’assenza di documentazione idonea ad accertare l’esistenza del credito , pena l’esploratività dello strumento , motivazione coerente e compiuta.
Il ricorso incidentale è inefficace, essendo la sentenza stata comunicata dalla cancelleria in data 21 novembre 2023, data che rende tardivo il ricorso incidentale in data 26 gennaio 2024 e, conseguentemente, inefficace stante l’ inammissibilità del ricorso principale ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ.
Il ricorso principale va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale inefficace, con spese regolate dalla soccombenza in relazione al ricorso principale (Cass., n. 33733/2023; Cass., n. 4074/2014) e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato per il ricorrente principale, non anche per il ricorrente incidentale (Cass., n. 18348/2017; Cass., n. 1343/2019).
P.Q.M.
n. 754/2024 R.G. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al
pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; a i sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115/ 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 10/12/2025.
Il Presidente