Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22784 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22784 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso di cui al procedimento nr. 14974/2022 proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ;
contro
ricorrente
avverso il decreto di cui al procedimento nr. 1701/2022 depositato in data 6/5/2022 dal Tribunale di Viterbo ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 NOME COGNOME chiese che fossero ammessi allo stato passivo del
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE i seguenti crediti: € 92.152,90, oltre IVA e CNDC, in prededuzione, per competenze maturate per l’attività svolta nei confronti della fallita consistente nella predisposizione del piano concordatario presentato dalla fallita e dichiarato inammissibile; € 19.200 oltre IVA e CNDC , in privilegio ex art. 2751 bis nr.2 c.c, per compenso maturato in relazione alla predisposizione del piano di riequilibrio presentato al ceto bancario. 2 Il Giudice delegato respinse la domanda di insinuazione allo stato passivo, non avendo il creditore fornito la prova del credito; sull’impugnazione del professionista, il Tribunale di V iterbo ha dichiarato inammissibile l’opposizione nella parte in cui l’opponente chiedeva l’insinuazione in prededuzione del credito di importo complessivo pari ad Euro 20.152,90 ed ha ammesso al passivo del fallimento, in chirografo, il credito per l’attività di predisposizione del piano concordatario, limitatamente alla somma di € 53.482,00.
3.1 Rilevava il Tribunale che la seconda voce di credito per la realizzazione del piano di risanamento non aveva trovato supporto probatorio essendo le fatture e le scritture contabili inopponibili al fallimento e non rinvenendosi scritti aventi data certa che documentassero la pretesa attività professionale della quale si chiedeva il riconoscimento del credito.
Quanto alla prima ragione di credito, l’impugnato decreto riconosceva, per l’attività svolta nella predisposizione della domanda di concordato preventivo, la minor somma, rispetto a
quella richiesta, di € 53.482,00, in chirografo, determinata sulla base della tariffa diminuita della metà in ragione del negativo esito della procedura.
2 NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; la procedura ha svolto difese mediante controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex at 380 bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli art.2721 e 2704 c.c., 244 e 253 c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente dichiarato inammissibile la prova orale richiesta dall’opponente applicando l’art.2721 c.c. con riferimento a un contratto rispetto al quale la curatela fallimentare era da considerarsi come «terzo estraneo». Il primo giudice avrebbe interpretato restrittivamente le ipotesi di deroga di cui al secondo comma dell’art.2721 c.c., indicate solo in via esemplificativa dal legislatore; infine avrebbe malamente rilevato un difetto di specificità nel sistema di capitolazione per relationem della prova orale.
1.1.Il motivo è infondato.
1.2 Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale (tra l’altro) in quanto « irrituale, perché formulata in spregio di quanto stabilito dall’art. 244 c.p.c. in ordine alla modalità di indicazione dei testimoni nonché dei capitoli di prova sui quali i medesimi sono chiamati a deporre ».
1.3 Al riguardo questa Corte ha affermato il seguente principio «le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli art. 230 e 244 cod. proc. civ. devono essere dedotte per articoli separati e specifici. Ne consegue l’inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza
del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. “lettura estrapolativa” nell’atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova» ( cfr. Cass. nr. 12292/2011)
1.4 Nel caso di specie , come si desume dalla lettura dell’atto di opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo, l’opponente ha provveduto a dedurre la prova testimoniale sostituendo i capitoli di prova con un integrale rinvio alla esposizione in forma discorsiva dei fatti costitutivi del credito professionale ( redazione da parte del ricorrente di un piano di risanamento) senza tuttavia che fossero state articolate specifiche circostanze e fatti, sui quali ciascun testimone deve essere interrogato, circa, la natura, il contenuto e le modalità di esecuzione della prestazione asseritamente svolta dal ricorrente su incarico della società fallita.
1.5 Tanto è sufficiente per ritenere destituita di fondamento la complessiva censura, rimanendo così priva di privo di interesse l’ulteriore articolazione della doglianza relativa alla erronea applicazione da parte del Tribunale dell’art 2721 c.c.
2 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.244, 253 c.p.c., 2697 c.c. della l. 124/2017 in relazione all’art. 360 1° comma nr. 3 c.p.c per non avere il Tribunale ammesso la prova orale finalizzata a dimostrare l’esistenza del credito di € 16.000,00, chiesta dall’opponente a completamento della documentazione versata in atti ed attestante lo svolgimento dell’attività professionale dallo stesso espletata in favore della RAGIONE_SOCIALE in bonis. Sempre a dire della ricorrente, i giudici di primo grado avrebbero, inoltre, ritenuto sussistente l’obbligo del professionista di ‘munirsi’ di un preventivo scritto per
poter pretendere il pagamento del compenso, pur non essendo lo stesso prescritto a pena di nullità.
2.1 Il motivo è da disattendere in ogni sua articolazione.
2.2 L’impugnato decreto ha rimarcato che la fatture pro forma e le risultanze della contabilità non sono elementi idonei a provare il credito relativo alla predisposizione del piano di risanamento.
2.3 In tal modo viene dato seguito all’orientamento di questa Corte che afferma: « la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell’ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell’esecuzione del rapporta» (cfr. Cass. nr 299/2016 e 17050/2011)
2.4 Inoltre, correttamente il Tribunale non ha attribuito rilevanza alle scritture contabili ai fini della prova del credito in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte « ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c. l’efficacia probatoria delle scritture contabili è limitata ai rapporti intercorsi tra imprenditori inerenti all’esercizio dell’impresa. Pertanto, tali scritture contabili non esplicano alcuna efficacia nei confronti del curatore, in quanto terzo rispetto al COGNOME e la società fallita, non ricorrendo nella fattispecie un’ipotesi in cui il curatore agisce quale successore dell’imprenditore fallito (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. 1, 6871/2022; Cass. 27902/2020; Cass. 14054/2015; Cass., Sez. U., 4213/2013; Cass. civ. n. 321/2013; Cass. 10081/2011).
2.5 Per quanto concerne la prova testimoniale valgono le considerazioni svolte in sede di disamina del primo motivo.
2.6 Le affermazioni in merito all’obbligo del professionista di munirsi di un preventivo in forma scritta per poter vantare il diritto al compenso in seguito all’entrata in vigore della legge 124/2017 costituiscono enunciazioni incidentali, e non costituiscono una autonoma ragione fondante la decisione.
3 Il terzo motivo di ricorso oppone violazione degli artt. 112 c.p.c., 98 l.fall., 2751 bis n.2 c.c., 233 c.c., art.27 D.M. n.140/12, in relazione all’art.360, comma 1 n.3, 4 e 5 c.p.c. ; si argomenta che il Tribunale ha riconosciuto il credito maturato dal COGNOME per la collaborazione professionale prestata in favore della RAGIONE_SOCIALE ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo e lo ha ammesso al passivo del fallimento in via chirografaria, nonostante la predetta attività, per come descritta nella domanda di insinuazione, fosse chiaramente inquadrabile nell’art.2751 bis n.2 cod. civ. Si lamenta che il primo giudice ha applicato al compenso concordato dalle parti una riduzione del 50% in violazione dei criteri gerarchici di cui all’art.2322 c.c.
3.1 Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
3.2 Risulta accertato che il professionista abbia chiesto l’ammissione del credito derivante dall’attività di predisposizione del piano concordatario in prededuzione, senza indicare alcun privilegio e che il Tribunale, esclusa la prededuzione, abbia ammesso il credito in via chirografaria.
3.3 Ora, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, la prededuzione attribuisce una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell’attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente, mentre il privilegio riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito ( cfr. Cass 1572/2019 e 11030/2021 ).
3.4 Ciò premesso l’art. 93, comma 3° nr . 4 l.fall prevede che « il ricorso contiene ……..l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione , nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale »
3.5 Questa Corte ha avuto modo di precisare che la domanda di ammissione al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso, ai sensi dell’art. 93, comma 3, n. 4, della l. fall., dell’eventuale titolo di prelazione, conseguendo, all’omissione o assoluta incertezza del titolo in parola, la degradazione a chirografario del credito invocato (Cass: Sez. 1, Ordinanza n. 10990/2021: nella specie, la S.C. aveva escluso la spettanza del privilegio art. 2751bis, comma 1 , n. 3, c.c. con riferimento all’insinuazione al passivo per un’indennità suppletiva di clientela in relazione a un rapporto di agenzia, essendosi il creditore limitato a richiamare la ragione giustificativa del credito e non anche la connotazione privilegiata; cosi anche: Cass. n. 17710/2014 e 12467/2018 ).
Di recente tale principio è stato ribadito nei seguenti termini: «La richiesta del privilegio è esaminabile nei suoi presupposti costitutivi se la relativa domanda, in caso di una pluralità di crediti insinuati, è specificamente e chiaramente riferita a ciascuno di essi, con indicazione distinta del rispettivo titolo di prelazione e delle proprie ragioni che colleghino la causa di prelazione al singolo credito, cioè alle prestazioni il cui inadempimento o le condotte la cui effettuazione originino la responsabilità del debitore; il ricorrente che, altrimenti, incorra in assoluta incertezza attributiva della prelazione o in sua omissione consegue un provvedimento non ammissivo con ‘considerazione’ legale della domanda in quella di credito chirografario». ( cfr. Cass 2287/2024).
3 6 Nel caso di specie non risulta che con la domanda di insinuazione al passivo sia stata chiesta l’ammissione del credito in
collocazione privilegiata, né risulta esservi stata la specifica allegazione e descrizione di una causa di prelazione.
3.7 L’ulteriore profilo del motivo è inammissibile in quanto privo di specificità.
3.8 Il decreto impugnato ha determinato il compenso applicando i parametri tariffari con la riduzione prevista dall’art 27 d.m 140/2012 prendendo come riferimento i valori della proposta di concordato con diminuzione della metà in ragione del negativo esito della procedura.
3.9 Il Tribunale ha previamente affermato che l’incarico era stato formulato genericamente, e non si comprende dal ricorso se, come e quando fosse stato specificato nella domanda che il credito era stato vantato in deroga alla variabilità del parametro ministeriale.
4 In conclusione il ricorso è infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.200 , di cui € 200 per esborsi , oltre IVA , CAP e rimborso forfettario.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2024.