Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18117 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18117 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
sul ricorso 11366/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO rappresentat a e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME
–
ricorrente – contro
TROVATO NOME e TROVATO NOME, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrenti –
nonché contro
DECIMA NOME
– intimato – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 25/2020 depositata l’8/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza riportata in epigrafe, ha respinto il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE -cui in seguito sarebbe succeduta nella veste di cessionaria del relativo credito l’odierna ricorrente Aragorn NPL RAGIONE_SOCIALE -avverso la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione dei RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca nei loro confronti in ragione della loro veste di fideiussori della RAGIONE_SOCIALE sull’assunto, confermato anche dal giudice d’appello, che l’estratto di saldaconto di cui all’art. 50 TUB era idoneo a comprovare l’esistenza del credito solo ai fini dell’ingiunzione, essendo onere del creditore opposto, a seguito del giudizio di opposizione, dare prova dell’esistenza del credito secondo le regole ordinarie ed, in particolare, mediante la produzione degli estratti conto che nella specie era avvenuta, tardivamente, solo all’udienza di precisazione delle conclusioni avanti al primo giudice.
L’odierno ricorso si vale di due motivi, seguiti da memoria ed avversariamente resistiti da controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il primo motivo di ricorso -con cui si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. anche in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti, perché la Corte d’Appello non avrebbe considerato che, avendo i predetti lamentato la nullità o l’inefficacia della prestata fideiussione, nessuna contestazione era stata da loro sollevata riguardo all’esistenza del credito, che doveva ritenersi perciò provato per effetto di implicito riconoscimento, tanto più alla luce della piena idoneità a tal fine dell’estratto di conto -è, in disparte da ogni altra analoga ragione dedotta nel controricorso e per quel che qui rileva, in parte inammissibile ed in parte infondato.
2.2. Per vero, una volta sgombrato il terreno da ogni allegazione afferente alla riconvenzionale opponente che è stata rigetta anche in grado di appello -sì che se, in prima battuta, la ricorrente non ha interesse alla sua cognizione, né è chiaro come detta allegazione possa riflettersi sull’onere della prova del creditore opposto -il motivo si rende intanto inammissibile, quanto alla doglianza afferente all’onere della prova non confrontandosi con il complessivo iter motivazionale sviluppato in sentenza.
L’obiezione, di cui esso si fa interprete potrebbe, infatti, reputarsi condivisibile se gli opponenti, nell’atto di introdurre il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca nei loro confronti, si fossero limitati a sostenere il solo argomento fatto valere in punto alla nullità o all’inefficacia della fideiussione prestata in favore del debitore principale. Se, infatti, la contestazione sul punto fosse stata rigettata, in difetto di ogni altra ulteriore allegazione in senso contrario, la sussistenza del credito non sarebbe stata più revocabile in dubbio con la conseguenza che il creditore non avrebbe dovuto assolvere nessun ulteriore onere probatorio.
L’obiezione, tuttavia, non tiene conto che, subordinatamente all’eccezione sollevata in ordine alla nullità o all’inefficacia della fideiussione, gli opponenti avevano contestato anche l’idoneità dell’estratto di saldaconto a provare il credito azionato dalla banca, in tal modo, dunque, intendendo far valere, qualora la contestazione svolta in via principale non avesse trovato accesso nel giudizio, che il credito andava debitamente provato e che la banca avrebbe dovuto perciò procedere alla produzione della documentazione necessaria, documentazione che essendo stata prodotta solo all’udienza di precisazione delle conclusioni rettamente era stata reputata inammissibile dal giudice di prima istanza perché effettuata in violazione dei termini di legge.
Ora il motivo, allorché insiste nel ritenere che, essendo provato il credito, nessun ulteriore onere probatorio avrebbe dovuto essere assolto dal creditore, si astiene dal confrontarsi con la contestazione svolta in via subordinata dagli opponenti e si espone perciò al preclusivo rilievo della sua inammissibilità.
2.3. Il motivo è peraltro infondato quanto alla pretesa idoneità del saldaconto a dare prova del credito nel giudizio di opposizione perché, come è noto, il valore probatorio di esso è limitato al procedimento monitorio, esonerando la banca dalle formalità ordinariamente richieste per l’ottenimento dell’ingiunzione di pagamento in base a documenti provenienti dallo stesso imprenditore istante, ma non si estende al susseguente procedimento di opposizione ed in genere agli ordinari giudizi di cognizione, nei quali il detto documento può assumere rilievo solo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzabile dal giudice (Cass., Sez. U, 18/07/1994, n. 6707)
3.1. Il secondo motivo di ricorso -con cui si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., perché la Corte
d’Appello, nel negare l’ammissibilità delle medesime produzioni documentali, già in tal senso sindacate dal primo giudice per essere state effettuate all’udienza di precisazione delle conclusioni, avrebbe erroneamente applicato la norma in parola atteso che essa consente di produrre in appello nuovi documenti quando essi non siano ritenuti dal collegio indispensabili ai fini della decisione -è -assorbita la ragione di inammissibilità dedotta nel controricorso perché la configurazione formale della rubrica del motivo di gravame non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato (Cass., Sez. I, 30/03/2007, n. 7981) -infondato e non meritevole di adesione.
3.2. La Corte d’Appello, allorché ha confermato il deliberato di prima istanza nel ricusare l’ammissibilità anche avanti a sé delle dette produzioni documentali, ha applicato l’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. nel testo vigente ratione temporis , alla stregua del quale, per effetto dell’abrogazione disposta dall’art. 54, comma 1, lett. 0b, d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazione in l. 7 agosto 2012, n. 134, l’inciso “che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero” è stato soppresso, sicché la produzione in sede di appello di documenti che la parte non abbia potuto produrre nel giudizio di primo è ora consentita nel solo caso in cui ciò sia dipeso da una causa non imputabile alla parte.
Dunque, allorché la ricorrente invoca la regolazione della fattispecie appellandosi all’indispensabilità dei documenti ai fini della decisione, essa invoca l’applicazione di una norma non più esistente in quanto abrogata dal citato art. 54 con effetto immediato, come bene ha sintetizzato anche il decidente rigettando il gravame sul punto.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Sussistono altresì i presupposti per la condanna della ricorrente alla responsabilità prevista dall’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., come richiesto anche dai controricorrenti.
L’evidente deficit delle doglianze e delle argomentazioni è infatti indice di un’azione di impugnativa sorretta da colpa grave , sicché se ne impone la sanzione a mente della norma richiamata.
In termini equitativi la condanna può essere contenuta in una somma ulteriore, equivalente all’ammontare delle spese processuali.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 6200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Condanna la ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. al pagamento in favore dei controricorrenti dell’ulteriore somma di Euro 6.000,00.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il