Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 21 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5358/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore generale p.t. NOME COGNOME, in qualità di mandataria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione;
-controricorrente -avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli n. 2596/20, depositata il
14 luglio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal
Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che con decreto n. 1124/11 il Tribunale di Avellino ingiunse ad NOME COGNOME, in qualità di fideiussore, il pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Campania S.p.a. RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 43.036,67, dovuta a titolo di rimborso di un mutuo concesso alla RAGIONE_SOCIALE con contratto del 7 agosto 2009;
che l’opposizione proposta dal COGNOME fu rigettata con sentenza del 23 settembre 2015, con cui il Tribunale di Avellino rigettò anche la domanda riconvenzionale di restituzione RAGIONE_SOCIALE‘importo di Euro 19.682,56, prelevata dal conto corrente RAGIONE_SOCIALE‘opponente a compensazione del credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE;
che il gravame interposto dal COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in qualità di mandataria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), è stato rigettato dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza del 14 luglio 2020;
che avverso la predetta sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi;
che la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 50 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova del credito fatto valere dalla RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto sufficiente la produzione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento, senza tenere conto RAGIONE_SOCIALEa mancata produzione degli estratti RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili certificati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 50 cit. e degli estratti conto attestanti la concreta erogazione RAGIONE_SOCIALEa somma mutuata ed il credito residuo, nonché RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALEa questione trattata, riguardante anche il credito da lui azionato in via riconvenzionale, in ordine alla quale egli aveva chiesto l’ammissione di una c.t.u.;
che il motivo è infondato;
che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. è deducibile, ai
sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia fatto ricadere le conseguenze RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova a carico di una parte diversa da quella tenuta ad assolverlo in base alle regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie fondate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non anche laddove, come nella specie, si censuri l’apprezzamento compiuto dal giudice in ordine alle prove proposte dalle parti, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità nei ristretti limiti imposti dall’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54, comma primo, lett. b) , del d.l. del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. VI, 31/08/2020, n. 18092; Cass., Sez. lav., 19/08/2020, n. 17313; Cass., Sez. III, 29/05/2018, n. 1395);
che correttamente, d’altronde, la sentenza impugnata ha ritenuto assolto l’onere probatorio gravante a carico RAGIONE_SOCIALE‘opposta, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta produzione di copia del contratto di mutuo e RAGIONE_SOCIALEa fideiussione, del piano di ammortamento e di una certificazione RAGIONE_SOCIALE‘ammontare RAGIONE_SOCIALEe rate insolute e RAGIONE_SOCIALE‘esposizione debitoria, nonché di un estratto autentico del libro giornale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE;
che, come rilevato dalla Corte territoriale, il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il pagamento del saldo debitore di un conto corrente bancario, per la prova del quale può trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993, che consente alla RAGIONE_SOCIALE di avvalersi di un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti, ma il rimborso di un mutuo, ai fini del quale non è necessaria la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘andamento del rapporto, mediante l’individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall’ultimo saldo e RAGIONE_SOCIALEe condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca (cfr. Cass., Sez. I, 21/12/2018, n. 33355; 6/06/2018, n. 14640; Cass., Sez. III, 29/10/2016, n. 21092), ma risulta sufficiente la prova RAGIONE_SOCIALEa stipulazione del contratto e RAGIONE_SOCIALEa consegna RAGIONE_SOCIALEa somma mutuata, nella specie ritenuta desumibile dalla quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo e dalle certificazioni prodotte (cfr. Cass., Sez. II, 29/11/2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22/04/2010, n. 9541; 6/07/2001, n. 9209);
che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1956 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., sostenendo che, nell’escludere la liberazione del fideiussore, la Corte territoriale non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa mancata contestazione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta concessione del mutuo ai fini del ripianamento RAGIONE_SOCIALE‘esposizione debitoria derivante da due conti correnti per i quali egli aveva prestato originariamente la fideiussione;
che il motivo è inammissibile, in quanto, presupponendo che la fideiussione sia stata rilasciata il 27 gennaio 2006, a garanzia di contratti di conto corrente preesistenti alla concessione del mutuo alla debitrice principale, esso si fonda su una ricostruzione dei fatti diversa da quella risultante dalla sentenza impugnata, rimasta incensurata sul punto, secondo cui la fideiussione fu prestata il 7 agosto 2009, contestualmente alla stipulazione del contratto di mutuo;
che la censura risulta d’altronde priva di specificità, risolvendosi nella mera affermazione del riconoscimento da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta concessione del mutuo in presenza di un’esposizione debitoria RAGIONE_SOCIALEa mutuataria, non accompagnata dalla trascrizione RAGIONE_SOCIALEe parti salienti RAGIONE_SOCIALE‘atto di opposizione proposto dalla ricorrente e RAGIONE_SOCIALEa comparsa di costituzione RAGIONE_SOCIALE‘opposta, dalle quali emergerebbe l’ammissione RAGIONE_SOCIALEa predetta circostanza (cfr. Cass., Sez. VI, 4/04/2022, n. 10761; Cass., Sez. I, 12/10/2017, n. 24062; Cass., Sez. I, 18/07/2007, n. 15961);
che parimenti inammissibile è il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1853 cod. civ., osservando che, nel ritenere ammissibile la compensazione tra il credito RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e quello derivante dal suo conto corrente personale, la sentenza impugnata non ha considerato che alla data in cui fu effettuato il prelievo il credito azionato non era ancora esigibile, non essendosi provveduto alla chiusura del conto corrente intestato alla debitrice principale;
che la predetta censura, presupponendo che il credito azionato tragga origine da un rapporto di conto corrente bancario, si pone infatti in contrasto con la circostanza, anch’essa risultante dalla sentenza impugnata e mai contestata nel corso del giudizio, secondo cui la pretesa fatta valere dalla RAGIONE_SOCIALE
nel procedimento monitorio trovava fondamento in un contratto di mutuo separatamente stipulato con la debitrice principale;
che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 18/10/2022